Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05554/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] •

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia ha confermato 1~4A la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di ISTMO nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis d.

Igs. 23 maggio 2008 n. 92.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato un motivo unico di ricorso, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante ritenuta.

2. Il motivo proposto è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza.

Come ricordato nella sentenza impugnata, in base a consolidato orientamento di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'aggravante in parola sussiste ove si verifichi un qualunque avvenimento che turbi la regolarità della circolazione e metta in pericolo gli altri utenti della strada [cfr., in termini, Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, PG c/ Granelli, Rv. 275872:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada)].

Ebbene, facendo buon governo dei principi stabiliti in questa sede, la Corte di merito ha validamente ritenuto la ricorrenza dell'aggravante in parola, ponendo in evidenza che l'imputato, in stato di ebbrezza, perso il controllo del veicolo, era fuoriuscito dalla sede stradale, danneggiando un cartello stradale e finendo la sua corsa contro un argine in cemento, delimitante una proprietà privata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia ha confermato 1~4A la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di ISTMO nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis d. Igs. 23 maggio 2008 n. 92. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato un motivo unico di ricorso, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante ritenuta. 2. Il motivo proposto è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza. Come ricordato nella sentenza impugnata, in base a consolidato orientamento di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'aggravante in parola sussiste ove si verifichi un qualunque avvenimento che turbi la regolarità della circolazione e metta in pericolo gli altri utenti della strada [cfr., in termini, Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, PG c/ Granelli, Rv. 275872:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada)]. Ebbene, facendo buon governo dei principi stabiliti in questa sede, la Corte di merito ha validamente ritenuto la ricorrenza dell'aggravante in parola, ponendo in evidenza che l'imputato, in stato di ebbrezza, perso il controllo del veicolo, era fuoriuscito dalla sede stradale, danneggiando un cartello stradale e finendo la sua corsa contro un argine in cemento, delimitante una proprietà privata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 05554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris