CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso, giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procuraallegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 547/2023 della CORTE D'APPELLO di POTENZA,pubblicata il 7/11/2023;Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di MateraSimona [OSCURATO:PERSONA] chiedendo fosse accertato il suo diritto di recesso dalcontratto preliminare di compravendita di un immobile sito in ScanzanoJonico, alla via Platone 9, identificato in catasto di quel Comune con lapart. 350 del fgl. 59, stipulato con la convenuta promissaria acquirente,in data 22/1/2005; chiese altresì la dichiarazione del suo diritto aritenere, in conseguenza, la caparra confirmatoria di euro 25.000,00,oltre alla condanna della convenuta al rilascio immediato dell’immobilee al risarcimento del danno causato dal ritardo nella riconsegna; in viasubordinata chiese la risoluzione del contratto preliminare perinadempimento della convenuta e il risarcimento del danno.L’attrice espose di avere promesso in vendita la proprietàsuperficiaria del complesso immobiliare suindicato al prezzo di euro125.000,00, di cui euro 25.000,00 versati dalla promissaria acquirenteall’atto di sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoriaed euro 100.000,00 da versarsi al contratto definitivo, da stipularsientro il 31/12/2005; precisò di aver ricevuto la proprietà superficiariadell’immobile promesso in vendita in virtù di donazione dei genitori,con tre distinti atti nell’ottobre 1984; precisò altresì che il complessoimmobiliare comprendeva un locale al piano terra, un appartamento alprimo piano e un appartamento al secondo piano e che la detenzionedi quest’ultimo era stata concessa alla promissaria acquirente sin dallasottoscrizione del preliminare, mentre le altre porzioni avrebberodovuto essere consegnate al momento del rogito definitivo.L’attrice dedusse inoltre che la convenuta, all’art.8 del contratto,aveva dichiarato di sapere che il fabbricato promessole in vendita eraRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -2-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026stato edificato su un suolo ricevuto per donazione da suo padre daSaverio Cotugno e che era oggetto di concessione dall’allora Ente diSviluppo di Puglia, Lucania e Molise (oggi ALSIA); lamentò, infine, chela promissaria acquirente non l’aveva convocata per la stipula deldefinitivo, sicché, con raccomandata del 10/4/2006, essa avevaintimato il suo recesso dal contratto, con diritto a ritenere la caparraconfirmatoria.La convenuta [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, rilevò che la stipuladel definitivo era preclusa perché la concessione del suolo al dantecausa [OSCURATO:PERSONA], su cui insistevano gli immobili promessi invendita, era ormai scaduta e quindi i beni appartenevano all’ALSIA peraccessione; osservò che per tale ragione non le era stato possibileottenere la concessione di un mutuo e che l’attrice, sebbene da leisollecitata, non aveva neppure provveduto al riscatto dell’area;propose, quindi, domanda riconvenzionale di risoluzione delpreliminare di compravendita per inadempimento dell’altra parte, concondanna dell’attrice alla restituzione della caparra di euro 25.000,00e al risarcimento dei danni da quantificarsi nel valore dei miglioramentiapportati all’immobile, acquistato allo stato grezzo.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’attrice (promittente venditrice)dichiarò di aver riscattato dall’ALSIA la piena proprietà dell’area disedime del fabbricato promesso in vendita.Con sentenza n.1070\2017, il Tribunale di Matera rigettò ladomanda della Cotugno e, in accoglimento della riconvenzionale,dichiarò la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del22/1/2005 per grave inadempimento dell’attrice, condannandola allarestituzione della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria,oltre interessi; ordinò alla convenuta [OSCURATO:PERSONA] l’immediatorilascio del piano secondo dell’immobile, da lei detenuto e condannòRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -3-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026altresì l’attrice [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in suo favorenella misura di euro 161.399,00, così liquidando il valore deimiglioramenti apportati in buona fede all’immobile dalla promissariaacquirente.Con sentenza n. 547/2023, la Corte d’Appello di Potenza harigettato l’appello dell’attrice [OSCURATO:PERSONA].Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale ha osservatoche al dante causa dell’attrice, [OSCURATO:PERSONA], era stata concessa pernove anni in superficie, con atto del 25/10/68, dall’allora Ente disviluppo di Puglia, Lucania e Molise, l’area su cui era stato realizzato ilfabbricato promesso in vendita e che pertanto, in mancanza di rinnovodella concessione, scaduta nel 1977 e di riscatto dell’area, il fabbricatoera divenuto per accessione di proprietà dell’ente succeduto ALSIA: daciò conseguiva che il dante causa dell’attrice non era titolare di alcundiritto di proprietà superficiaria sul fabbricato e, perciò, non potevadisporre per donazione nell’ottobre 1984.La Corte territoriale ha altresì osservato che l’acquisto perusucapione era stato tardivamente dedotto soltanto in secondo gradoe, per giunta, in difetto di contraddittorio con l’ente proprietario; chel’inadempimento non era escluso neppure dall’avvenuto riscatto nelcorso del giudizio di primo grado, perché l’attrice promittente venditricenon era titolare di alcun diritto di proprietà, neppure superficiaria,oggetto della promessa di alienazione, né alla data di stipula delpreliminare né alla scadenza del termine di adempimento e che perciòragionevolmente il Tribunale le aveva imputato l’inadempimento; haritenuto, quindi, ininfluente il fatto che non sussistesse un pericolo dievizione e che l’atto pubblico di trasferimento non fosse statoesplicitamente condizionato all’erogazione del mutuo; ancora, hareputato corretto il rimborso del valore delle migliorie e irrilevanteRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -4-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026l’erroneità del richiamo all’art.1150 cod. civ. (che presuppone la qualitàdi possessore) invece che all’art.936 comma II cod. civ. (applicabile alterzo detentore); ha ritenuto, infine, che correttamente il Tribunaleaveva escluso il diritto dell’attrice al risarcimento dei danniasseritamente conseguenti al ritardo nel rilascio dell’immobile, avendoimputato la risoluzione del contratto al suo inadempimento.Avverso questa sentenza, la Cotugno ha proposto ricorso percassazione sulla scorta di tre motivi, articolati in più profili, contrastatidalla [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso permanifesta infondatezza ex art. 380 bis cpc.A seguito di richiesta di decisione, è stata fissata in camera diconsiglio.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente deve rilevarsi che la dott.ssa LinalisaCavallino, autrice della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc nonsi trova in condizioni di incompatibilità. Come infatti precisato dalle S.U.di questa Corte nella sentenza n.9611/2024, nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati ex art. 380-bis cod. proc. civ. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della sezione o ilConsigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione puòfar parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod.proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.: la proposta non rivela,infatti, una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valoredi pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -5-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintache si sussegua nel medesimo giudizio di cassazione con carattere diautonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo dellaproposta stessa.Passando adesso all’esame del ricorso, con il primo motivo, laricorrente denunzia in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod.proc. civ., la violazione degli artt. 934 e 952, 1453, 1478 e 1479 cod.civ., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che oggettodel preliminare era esclusivamente la proprietà superficiariadell’edificio costruito dal suo dante causa, in forza dell’atto diconcessione amministrativa dell’Ente proprietario e che, secondo laclausola n.8 del preliminare, la promissaria acquirente era pienamenteconsapevole che era stata promessa in vendita soltanto una proprietàsuperficiaria; in conseguenza, alla promissaria acquirente sarebbestato consentito unicamente chiedere la riduzione del prezzo.Inoltre, in violazione dell’art. 360 n. 5 cpc, la Corte territorialeavrebbe omesso di considerare che la successiva stipula del definitivoe la corresponsione del prezzo residuo concordato non erano statecondizionate in alcun modo al riscatto dell’area di sedime; sarebbestato inoltre pacifico che il fabbricato era stato edificato con l’assensodell’ente proprietario del suolo, sicché ricorrerebbe, nella fattispecie,l’ipotesi derogatoria di cui all’art.934 cod. civ.; infine, erroneamentesarebbe stato ritenuto ininfluente, ai fini della declaratoria ex art.1453cod. civ., l’intervenuto acquisto a titolo originario ex art.1159 commaI cod. civ. delle tre unità immobiliari promesse in vendita, da lei dedottoin via di eccezione al solo fine di evidenziare il consolidamento deldiritto di proprietà del fabbricato e di dimostrare la violazione deiprincipi di correttezza e buona fede da parte della promissariaacquirente.Ric. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -6-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026Sotto altro profilo di censura, articolato in riferimento al n. 4, laricorrente denunzia la nullità della sentenza per difetto assoluto dimotivazione o per motivazione apparente, in relazione agli artt. 132comma II n.4) cod. proc. civ., 118 disp att. cod. proc. civ. e 111 commaVI della Costituzione; e ancora ha denunziato la nullità della sentenzae del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensidell’art.101 comma II e 112 cod. proc. civ.: la Corte d’appello avrebbeposto a fondamento della decisione una ratio eccentrica rispetto alledomande e alle difese e, in particolare, avrebbe dato rilievoall’avvenuta scadenza della concessione e al suo mancato rinnovo,all’acquisizione del fabbricato per accessione e al conseguente pericolodi evizione, in violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in quanto fattimai sottoposti al contraddittorio.Questo motivo è infondato.Deve innanzitutto escludersi un vizio radicale di motivazionecome formulato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod.proc. civ. e all’art. 132 cod.proc. civ.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione, infatti, le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellaRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -7-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (tra le varie, v. Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).Nella specie, la Corte ha reso una adeguata motivazione sullequestioni sollevate: prova ne sia l’articolazione della censura anche inriferimento ad una violazione di legge.In particolare, ha affermato a pag. 9 della sentenza che la duratadella concessione era fissata, ai sensi dell’art. 3 dell’atto diconcessione, in anni nove, con termine al 24/10/1977 e che, ai sensidel successivo art. 4, l’Ente aveva la facoltà di rinnovarla o dicorrispondere il valore delle opere eseguite; ha, quindi, ritenutopacifica la mancata stipula, in quei nove anni, di una alienazione e hapertanto concluso, in mancanza di prova di una qualsivoglia proroga,che la costruzione era stata acquisita da ALSIA ex art. 934 cod. civ.prima dell’atto di donazione dell’ottobre 1984: pertanto, LucreziaCotugno aveva promesso in vendita una proprietà superficiaria di cuinon era titolare.Questi fatti non sono stati rilevati senza sollecitazione delcontraddittorio: al contrario, sin dal primo grado, ai punti 2, 3 e 4 dellacomparsa di risposta (esaminabile da questa Corte per essere statadenunciata la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., una normaprocessuale), la convenuta [OSCURATO:PERSONA] aveva proprio esposto la situazionedi fatto e le conseguenze di diritto poi considerate nella sentenzaimpugnata.Di qui, l’infondatezza della censura ex art. 101 cod. proc. civ.Del tutto insussistente è poi la prospettata violazione dell’art. 112cod. proc. civ. perché nel giudizio di appello, il principio dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio deltantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice rendala pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonomaRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -8-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base allaqualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di unanorma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nellaviolazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendonell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisioneimpugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudicedi primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nellamotivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati onon espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. Sez. L, n. 3100del 10/04/1997; Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009; Sez. 6 - L, n. 513del 11/01/2019; Sez. 3, n. 6533 del 12/03/2024).Ugualmente insussistente è anche la lamentata violazione degliartt. 934 e 952, 1453, 1478 e 1479 cod. civ.: la Corte d’appello haproprio considerato che oggetto della vendita risultava una proprietàsuperficiaria, ma ne ha escluso la titolarità in capo all’attrice, per esseredecorsa la durata della concessione senza che [OSCURATO:PERSONA] l’avessea sua volta acquistata.Quanto all’invocata proprietà per usucapione, la Corte d’appellonon ha soltanto considerato la contraddittorietà della suaprospettazione in riferimento al dedotto acquisto per compravenditanel corso di giudizio e la preclusione di ogni accertamento per difettodi contraddittorio con l’ALSIA proprietaria, ma ha anche rilevato che laquestione era stata sollevata tardivamente, soltanto in appello.Quest’ultima motivazione non è stata censurata dalla ricorrente, sicchéogni altra questione sul punto è inammissibile.Infine, è stata esclusa la rilevanza dell’acquisto del benepromesso perché intervenuto soltanto tardivamente, oltre i termini diadempimento.Ric. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -9-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/20262. Con il secondo motivo, la sentenza è stata censurata, sotto unprimo profilo articolato in riferimento al n. 3 del comma primo dell’art.360 cod. proc. civ., per violazione degli art. 936, 1150 e 1152 cod.civ.: la Corte d’appello – a dire della ricorrente - avrebbe ritenutoapplicabile l’art. 936 cod. civ., nonostante tra le parti sussistesse unrapporto contrattuale e la promissaria acquirente non potesse essereconsiderata terzo perché aveva la disponibilità della cosa migliorata inforza del preliminare di compravendita; in ogni caso, con il contrattopreliminare di compravendita era stata trasmessa unicamente ladetenzione qualificata e non già il possesso, sicché risulterebberoinapplicabili pure gli art. 1150 e 1152 cod. civ. che, risolvendosi indisposizioni di natura eccezionale, non possono essere applicateanalogicamente.Sotto un secondo profilo, articolato in riferimento al n. 4, laricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. peressere stata ritenuta non contestata la quantificazione dell’importoriconosciuto per le migliorie, sebbene la stessa impugnazione delriconoscimento costituisse una linea difensiva inconciliabile con laquantificazione.Il motivo è infondato.E’ vero che la disciplina dettata dall'art. 936 cod. civ. può trovareapplicazione soltanto quando l'autore delle opere sia un terzo, intesocome soggetto non legato al proprietario da alcun rapporto negozialerelativo al suolo stesso o alle opere; tale ipotesi si verifica, però, nonsoltanto nell'originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma ancheallorché un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o perrisoluzione, stante l'efficacia retroattiva inter partes della relativapronuncia: nel caso di specie, del contratto preliminare era stataproprio dichiarata la risoluzione per inadempimento e tale risoluzione,Ric. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -10-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026a norma dell'art. 1458 cod. civ., aveva certamente effetto retroattivotra le parti, sicché il rapporto contrattuale per cui la Vidozzo avevapotuto realizzare i miglioramenti era comunque era venuto meno extunc (tra le numerose, Sez. 1, Sentenza n. 956 del 26/01/1995; Sez.3, Sentenza n. 12703 del 16/11/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4623 del29/03/2001; Sez. 1, Sentenza n. 11835 del 05/08/2003).Inammissibile è, poi, il secondo profilo di censura relativo allacontestazione implicita: come già evidenziato nella proposta didefinizione ex art. 380 bis cpc, la prospettata violazione dell’art. 115cod. proc. civ. non è configurabile in quanto la sentenza non ha fattouna erronea applicazione del principio di non contestazione, ma hacorrettamente esposto il principio secondo cui la quantificazionedell’importo eseguita dal giudice di primo grado avrebbe dovuto essereoggetto di specifica impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ.; e dallalettura del motivo non risulta che l’appellante avesse censurato lasentenza di primo grado sulla specifica questione della quantificazionedella somma di euro 161.399,72, sicché rigettata l’impugnazioneconcernente soltanto l’an debeatur, il quantum non era certamentemodificabile se non incorrendo in vizio di ultrapetizione (cfr. in ultimo,per il risarcimento del danno, Sez. 6 - L, n. 25933 del 16/10/2018).Per altro verso, non risulta neppure riportato quando la questionesarebbe stata devoluta in appello, in violazione dell’art. 366 comma In. 4 e 6 cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente ha denunciato, sottoun primo profilo articolato in riferimento al n. 3 del comma primodell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli art.1478 e 2033 cod.civ. Sotto altro profilo, articolato nuovamente in riferimento al n. 4, laricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per difetto assoluto dimotivazione o per motivazione apparente: la Corte d’appello avrebbeRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -11-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026erroneamente negato il risarcimento per il ritardato rilasciodell’immobile per averle imputato la causa dello scioglimento delvincolo negoziale; avrebbe dovuto, invece, condannare la contropartealla corresponsione di una somma a corrispettivo della prestazioneanticipatamente ricevuta e di frutti del bene anticipatamente goduto,quale fisiologica conseguenza della dichiarazione di risoluzione.Il motivo è infondato.La Corte d’appello, richiamando la sentenza di primo grado, nelmotivare il rigetto della domanda di reintegrazione del pregiudiziosofferto dall’attrice in conseguenza del ritardato rilascio dell’immobileda parte della convenuta [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che il diritto pretesorientrasse tra «gli effetti fisiologicamente connessi alla pronunciacaducatoria», considerato che la causa dello scioglimento del vincolonegoziale era stata imputata all’attrice (terzultimo capoverso pag. 12della sentenza impugnata) perché ella aveva «disposto di un dirittoreale di cui non era titolare».È, perciò, certamente infondato il secondo profilo concernente ilvizio di motivazione, per le ragioni già svolte sulla nozione di vizio dimotivazione secondo il novellato art. 360 cod. proc. civ.Quanto alla dedotta violazione degli art. 1478 e 2033 cod. civ., ilmotivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendie non è specifico nella sua formulazione, in violazione dell’art. 366comma I n. 4 e 6 cod. proc. civ.È vero, infatti, che nei contratti a prestazioni corrispettive, lapronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venirmeno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite,comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo direstituzione della prestazione ricevuta, indipendentementedall'imputabilità dell'inadempimento, sicché la risoluzione di unRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -12-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittentevenditore determina l'obbligo del promissario acquirente dicorrispondere l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento delbene negoziato che gli sia stato consegnato anticipatamente, per iltempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo (Sez.2, n. 10145 del 17/04/2025).Ma è altrettanto vero che nel caso di specie, la Corte d’appello haevidenziato che Cotugno non era legittimata a pretendere l'equivalentepecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato perché quelbene non era nella sua disponibilità quando l’aveva alienato e alla«scadenza del termine di adempimento» (così in sentenza); in talsenso, allora, l’effetto restitutorio è stato ritenuto non operante infavore di chi non era titolare del bene negoziato, non rilevandodiversamente l’intervenuto acquisto solo nelle more del giudizio.Questa motivazione non è stata compiutamente censurata, né èstato allegato il contenuto della domanda restitutoria rispetto al diversotitolo sopravvenuto.Concludendo, il ricorso va rigettato, con addebito inevitabile dispese alla parte soccombente.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente deve esserecondannata al pagamento a favore della controricorrente di una sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonchéal pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle Ammende.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve altresì dare attoRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -13-Numero registro generale 3339/2024Numero sezionale 2870/2025Numero di raccolta generale 18972/2026Data pubblicazione 10/06/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma III cod.proc. civ., al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore dellacontroricorrente e, ai sensi dell’art. 96 comma IV cod. proc. civ., diulteriori euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi delco. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2024 n. 3339 sez. S2 - Ad. 26-11-2025 -14-