Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37109/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diValentina [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 10 ottobre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628, comma 2, cod. pen. commesso in Bologna il 30 gennaio 2021; considerato che la difesa dell’imputata ricorre per cassazione chiedendo la riqualificazione del trattamento sanzionatorio per applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto e per vizio di motivazione sul punto; che parte ricorrente non ha documentato di avere tempestivamente richiesto in sede di appello ovvero in udienza il riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento della suddetta attenuante, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata; Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01); che, più in generale, deve ribadirsi come il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 – 01); che, che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nonché attraverso il richiamo a quanto disposto con la sentenza di primo grado e ritenuto condivisibile dalla Corte territoriale (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diValentina [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 10 ottobre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628, comma 2, cod. pen. commesso in Bologna il 30 gennaio 2021; considerato che la difesa dell’imputata ricorre per cassazione chiedendo la riqualificazione del trattamento sanzionatorio per applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto e per vizio di motivazione sul punto; che parte ricorrente non ha documentato di avere tempestivamente richiesto in sede di appello ovvero in udienza il riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento della suddetta attenuante, qualora la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata; Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01); che, più in generale, deve ribadirsi come il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 – 01); che, che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nonché attraverso il richiamo a quanto disposto con la sentenza di primo grado e ritenuto condivisibile dalla Corte territoriale (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 37109/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris