CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di appello di Firenze, quale giudicedell’esecuzione, ha revocato ex art. 168 cod., pen. la sospensionecondizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessadal G.I.P. del Tribunale di Firenze il 26 giugno 2019;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione con riferimento alla incerta indicazione del tempo trascorsotra i reati commessi e quanto alla mancata considerazione dell’istanza diapplicazione della disciplina del reato continuato nel frattempo proposta dalcondannato;Rilevato che la prima doglianza è manifestamente infondata inquanto la revoca della sospensione condizionale, diversamente da quantoindicato dalla difesa, non è stata disposta per avere il condannatocommesso un ulteriore reato nel quinquennio dalla data di irrevocabilitàdella sentenza che l’ha concessa quanto, piuttosto, per la diversa ipotesi dicui all’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. per cui lo stesso, nei cinque annisuccessivi al passaggio in giudicato della sentenza che gli ha concesso lasospensione condizionale della pena, ha riportato una condanna per unreato anteriormente commesso per il quale gli è stata inflitta una pena che,cumulata a quella precedente sospesa, supera il limite di due anni di cuiall’art. 163 cod. pen.;Rilevato che la seconda censura è formulata in termini aspecifici inquanto in atti non risulta, né il ricorrente lo ha meglio specificato ovvero haallegato l’istanza al ricorso, che sia stata presentata alcuna istanza diapplicazione della disciplina della continuazione che, d’altro canto, oveeffettivamente presentata, sarà oggetto di apposita e completavalutazione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]