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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14613/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 3499/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 2 Orn)ng 201R) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Milano rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Akhile chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che Akhile ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita ai difensori in epigrafe indicati (avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore che l'atto ha autenticato (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "La firma è autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che, tuttavia alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione (giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte: Cass.

S.U. n. 19514 dd 2008; Cass. n. 32068 del 2018); che non vi è obbligo di statuizione sulle spese processuali in quanto la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 31 marzo 2022.

La presidente [OSCURATO:PERSONA] C 210 Marina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 3499/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 2 Orn)ng 201R) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Milano rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Akhile chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente due motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che Akhile ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita ai difensori in epigrafe indicati (avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore che l'atto ha autenticato (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "La firma è autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021; che, tuttavia alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione (giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. S.U. n. 19514 dd 2008; Cass. n. 32068 del 2018); che non vi è obbligo di statuizione sulle spese processuali in quanto la parte intimata non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 31 marzo 2022. La presidente [OSCURATO:PERSONA] C 210 Marina
Decreto Cassazione n. 14613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris