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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40808/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite I onclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difysore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna, decidendo in funzione di giudice di appello, ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice di Pace emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concedendo la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione l'imputato, personalmente, in qualità di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) — dalla parte personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: << Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione >>; né potrebbe assumere rilievo nel caso di specie la circostanza che l'imputato sia un avvocato.

Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore, condizione che nel sistema penale non può essere ritenuta soddisfatta dall'autodifesa.

Deve invero ribadirsi il principio secondo cui nel processo penale non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che la legittimi (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Rv. 274281 — 01, in motivazione, questa Corte ha precisato che l'imputato-avvocato non può neppure esercitare il proprio ufficio rispetto alle persone coimputate nel medesimo procedimento).

Non esiste, infatti, nel codice di procedura penale, alcuna norma analoga a quella del codice di procedura civile (art. 86 cod. proc. civ. titolato 'Difesa personale della parte'); e la diversa natura degli interessi che vengono in considerazione nel procedimento penale non ne consentirebbe comunque un'applicazione analogica in ragione della natura degli interessi coinvolti.Vanno, in proposito, richiamate le considerazioni di cui alla pronunzia Cass. Sez.

Un.,sent. n. 47239 del 30.10.2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894, ove è stato fatto proprio il principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18234 del 02/04/2014, Tropea, Rv.259441 secondo cui non possono "ritenersi applicabili in sede penale le regole previste dalla disciplina processual-civilistica, se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale".

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, a cui, in tal caso, questa Corte provvede con ordinanza "de piano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite I onclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difysore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna, decidendo in funzione di giudice di appello, ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice di Pace emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concedendo la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione l'imputato, personalmente, in qualità di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta - dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) — dalla parte personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: << Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione >>; né potrebbe assumere rilievo nel caso di specie la circostanza che l'imputato sia un avvocato. Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore, condizione che nel sistema penale non può essere ritenuta soddisfatta dall'autodifesa. Deve invero ribadirsi il principio secondo cui nel processo penale non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che la legittimi (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Rv. 274281 — 01, in motivazione, questa Corte ha precisato che l'imputato-avvocato non può neppure esercitare il proprio ufficio rispetto alle persone coimputate nel medesimo procedimento). Non esiste, infatti, nel codice di procedura penale, alcuna norma analoga a quella del codice di procedura civile (art. 86 cod. proc. civ. titolato 'Difesa personale della parte'); e la diversa natura degli interessi che vengono in considerazione nel procedimento penale non ne consentirebbe comunque un'applicazione analogica in ragione della natura degli interessi coinvolti.Vanno, in proposito, richiamate le considerazioni di cui alla pronunzia Cass. Sez. Un.,sent. n. 47239 del 30.10.2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894, ove è stato fatto proprio il principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18234 del 02/04/2014, Tropea, Rv.259441 secondo cui non possono "ritenersi applicabili in sede penale le regole previste dalla disciplina processual-civilistica, se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale". 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, a cui, in tal caso, questa Corte provvede con ordinanza "de piano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle
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