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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 35980/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi in data 17 settembre 2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628; 56, 629 e 582 cod. pen., nonché ex art. 4

I. 110/1975; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, diretto a censurare il vizio di motivazione, nonché la violazione di legge, con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re Esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 6 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi in data 17 settembre 2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628; 56, 629 e 582 cod. pen., nonché ex art. 4 I. 110/1975; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo, diretto a censurare il vizio di motivazione, nonché la violazione di legge, con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re Esten
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