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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 15554/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. t/ber [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tri- bunale di Civitavecchia con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto 8.885 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultati in due trolley, dalla quale era possibile ricavare 34.757 dosi singole medie.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, soprattutto alla luce dei criteri sul punto elaborati dalle Sezioni Unite.

3. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato in quanto ripro- duttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar- gomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle ar- gomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

Sul punto, quest'ultima ri- sulta, infatti, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione oltre che da ade- guato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in or- dine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Alla luce del complessivo compendio probatorio, la configurabilità dell'ag- gravante dell'ingente quantità è stata adeguatamente motivata, sia con riferi- mento al dato oggettivo del superamento di oltre 2000 volte il valore soglia pre- visto per le c.d.

"droghe pesanti", sia con riferimento alle modalità della condotta dell'imputato, il quale, trasportando quasi nove chilogrammi di sostanza stupefa- cente all'interno di due valigie in suo possesso, non poteva che essere a cono- scenza dell'effettivo quantitativo importato in Italia.

Del resto, è noto che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse l'esistenza, essendo sufficiente che egli l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in data 8 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliera est.

Maria eea Arena [OSCURATO:PERSONA],ER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. t/ber [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tri- bunale di Civitavecchia con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto 8.885 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultati in due trolley, dalla quale era possibile ricavare 34.757 dosi singole medie. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, soprattutto alla luce dei criteri sul punto elaborati dalle Sezioni Unite. 3. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato in quanto ripro- duttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar- gomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle ar- gomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Sul punto, quest'ultima ri- sulta, infatti, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione oltre che da ade- guato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in or- dine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Alla luce del complessivo compendio probatorio, la configurabilità dell'ag- gravante dell'ingente quantità è stata adeguatamente motivata, sia con riferi- mento al dato oggettivo del superamento di oltre 2000 volte il valore soglia pre- visto per le c.d. "droghe pesanti", sia con riferimento alle modalità della condotta dell'imputato, il quale, trasportando quasi nove chilogrammi di sostanza stupefa- cente all'interno di due valigie in suo possesso, non poteva che essere a cono- scenza dell'effettivo quantitativo importato in Italia. Del resto, è noto che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse l'esistenza, essendo sufficiente che egli l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliera est. Maria eea Arena [OSCURATO:PERSONA],ER
Sentenza Cassazione n. 15554/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris