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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07793/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 36182/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47D27 H501R), [OSCURATO:PERSONA] Barbara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C62 H501U), [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73T14 H501F) e BAGAGLINI Antonina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A57 D972M); -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7030/2017, pubblicata in data 8 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Compensi avvocato – Prescrizione presuntiva R.G.N. 36182/18 C.C.13/02/2023 lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato nell’anno 2008, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che i convenuti fossero condannati, ciascuno pro quota ereditaria, al pagamento delle competenze professionali maturate per l’opera prestata dall’attrice in favore della loro dante causa, in ordine: a) alla notifica della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 9810/1999 e del pedissequo precetto; b) all’attività prestata nel giudizio di opposizione a precetto iscritto al n. 49694/1999 R.G., conclusosi con sentenza n. 26066/2002 del Giudice di Pace di Roma; c) all’appello proposto avverso tale ultima sentenza, definito con sentenza n. 34422/2004 del Tribunale civile di Roma; d) all’atto di pignoramento eseguito in data 8 novembre 1999.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda avversaria, eccependo la prescrizione presuntiva breve triennale del credito vantato, l’inesistenza del mandato alle liti relativamente all’attività svolta dall’attrice dopo il decesso della loro dante causa nonché l’infondatezza della pretesa azionata nell’ane nel quantum.

Quindi, con sentenza n. 18556/2012, depositata il 3 ottobre 2012, il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite. 2.– [OSCURATO:PERSONA] propone va appello, lamentando: a ) l’illegittima esclusione del diritto al compenso per l’attività professionale svolta prima del decesso della dante causa, atteso che gli eredi di tale dante causa, nella comparsa di costituzione, avrebbero tassativamente escluso di aver pagato detto compenso ed assunto l’irritualità del mandato conferito, prospettazioni, queste, logicamente incompatibili con l’eccezione di prescrizione presuntiva, il cui presupposto sarebbe stato l’estinzione dell’obbligazione vantata; b) l’illegittima esclusione del diritto al compenso per l’attività professionale svolta dopo il decesso della de cuius, posto che si sarebbe formato il giudicato esterno con riferimento all’esistenza del mandato a proporre l’appello, a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale di Roma n. 34422/2004 del 30 dicembre 2004, che avrebbe acclarato l’ultrattività del mandato, nonostante il decesso della cliente.

Vi resistevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che dagli atti di causa non risultava affatto che gli eredi della Patacchiola avessero tassativamente escluso il pagamento, a cura della loro dante causa, dei compensi dovuti per l’attività professionale svolta fino al suo decesso, avvenuto il 5 dicembre 2000; b ) che il mancato riferimento, negli scritti difensivi degli appellati, all’avvenuto pagamento delle somme richieste, in uno con la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, non equivaleva ad un’ammissione implicita del difetto di pagamento di quanto dovuto; c) che l’affermazione circa l’insussistenza del diritto al pagamento del compenso, in ragione dell’estinzione del mandato professionale derivante dal decesso della de cuius, era circoscritta alle attività svolte dalla professionista dopo il decesso della loro dante causa e dunque tale ammissione non si sarebbe estesa alle attività svolte prima di tale data; d) che la contestazione della sostenuta carenza del diritto al compenso per l’attività professionale svolta dopo il decesso della de cuius, in ragione della prospettata ultrattività del mandato, era inammissibile, in quanto non erano state contestate le ulteriori rationes decidendi evidenziate dalla sentenza impugnata a supporto della negazione di detto diritto. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 4.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115,116 c.p.c. e degli artt. 2956 e 2957 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione di una circostanza determinante, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto estinto, per prescrizione presuntiva, il dirittoal compenso per l’attività svolta anteriormente al decesso della dante causa, nonostante detti eredi avessero contestato l’entità della somma pretesa dal professionista.

Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello avrebbe tralasciato di rilevare che, negli atti costitutivi di primo grado, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano contestato il quantum e il diritto di credito azionato ed avevano altresì eccepito che il pagamento sarebbe spettato alla controparte processuale del difensore, il quale aveva formulato istanza di distrazione. 1.1.–Il motivo è fondato sub specie di violazione di legge.

Infatti, per un verso, il Giudice del gravame ha escluso che, nel corpo degli atti processuali, i convenuti abbiano mai riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, che l’obbligazione non si fosse estinta e, per altro verso, ha ritenuto che l’affermazione circa l’estinzione dell’obbligazione per effetto del decesso della debitrice implicasse la sola negazione della spettanza dei compensi per il periodo successivo al verificarsi di tale decesso.

Sennonché, come prospettato dalla ricorrente nel corpo degli scritti difensivi, gli stessi convenuti hanno espressamente eccepito l’infondatezza della domanda attrice anche in ordine al quantum debeatur, “stante l’eccessiva ingiustificata richiesta rispetto alle effettive prestazioni effettuate”, non essendo dovute “le voci per un totale di euro 603,13” (pag. 11 e 12 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto nonché di [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, sempre in base al contenuto del ricorso di legittimità, gli stessi convenuti hanno negato la spettanza del diritto al compenso anche in ragione del fatto che, essendosi il difensore della dante causa sempre “dichiarata antistataria nei procedimenti in rappresentanza della Patacchiola”, il diritto al pagamento delle spettanze sarebbe ricaduto sulle controparti processuali, verso cui erano state dirette le richieste di pagamento (pag. 11 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado diCupido [OSCURATO:PERSONA]).

Ebbene, la rilevanza di tali deduzioni – sebbene riconosciute dalla Corte di merito – è stata degradata ad un ruolo marginale, alla stregua della loro asserita incidenza sulle sole prestazioni esercitate dal difensore successivamente alla morte della mandante.

Ora, pur dovendosi basare l’indagine relativa alla ricorrenza della condizione di ammissione, esplicita o implicita, della mancata estinzione del rapporto obbligatorio sulla valutazione di tutto il comportamento processuale del debitore e non già su argomentazioni difensive frammentariamente o isolatamente considerate ovvero su ammissioni eventualmente rese dal debitore in sede stragiudiziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 14/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 1028 del 17/05/1967), nondimeno, nel caso in disputa, i descritti contegni processuali sono stati del tutto trascurati (o quantomeno sminuiti nella loro obiettiva valenza) dal giudice di merito, sicché la generica affermazione sulla non rinvenibilità di tassative deduzioni circa la mancata estinzione del debito non dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto esso non risulta congruamente motivato, confacente e coerente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18631 del 30/06/2021; Sez. 2, Sentenza n. 22118 del 16/10/2006; Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 13/03/1987).

Ne discende che i fatti processuali non valorizzati dal Giudice d’appello integrano la condizione regolata dall’art. 2959 c.c. sotto il profilo dell’ane del quantum.

Sotto il primo aspetto (an), l’ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione, che – a norma dell’art.2959 c.c. – impedisce l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all’adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25838 del 14/10/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17595 del 28/06/2019).

Sicché il debitore che neghi l’esistenza del credito non può avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell’istituto, fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (o, secondo altro indirizzo, estinto: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1765 del 20/01/2022).

Sotto il secondo aspetto (quantum), l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre– con conseguente rigetto dell’eccezione – non solo quando il debitore contesti l’andella pretesa creditoria, negandone l’esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017; Sez.

L, Sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Sez. 2, Sentenza n. 14927 del 21/06/2010; Sez.

L, Sentenza n. 3105 del 03/03/2001).

Ne discende che la contestazione dell’obbligato (recte degli obbligati) di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l’affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione.

Nella fattispecie il comportamento processuale assunto dagli eredi dell’originario debitore ha rivestito connotati tali da lasciare intendere che essi conoscessero l’esistenza del rapporto obbligatorio, non essendosi gli stessi limitati a dichiarare di non essere informati se il debito fosse stato o meno estinto dal loro dante causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6940 del 23/03/2010; Sez.

L, Sentenza n. 5620 del 15/11/1985; Sez. 2, Sentenza n. 6674 del 16/12/1981; Sez. 2, Sentenza n. 1238 del 02/04/1977). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 102 (recte112) e 100 c.p.c. nonché degli artt. 2956 e 2959 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l’ammissibilità delle eccezioni di prescrizione presuntiva solo per l’arco temporale relativo all’attività svolta dopo la morte della de cuius, ritenendo che tale prescrizione operasse, invece, per l’attività svolta nel periodo precedente al decesso, benché gli eredi non avessero mai dedotto l’avvenuto pagamento della prestazione professionale.

Ancora, l’istante rileva che erroneamente sarebbe stata esclusa l’incidenza sull’operatività della prescrizione presuntiva delle eccezioni formulate circa l’insussistenza del diritto al pagamento del compenso e circa la contestazione della validità del mandato alle liti.

Infine, la ricorrente obietta che, essendosi costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non già come eredi della de cuius, ma in proprio, vi sarebbe stata la loro carenza di legittimazione passiva e, quindi, questi non avrebbero potuto eccepire la prescrizione presuntiva. 2.1.–La censura è fondata nei termini che seguono.

Fermo il presupposto che i convenuti sono stati evocati in giudizio quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e a tale titolo rispondono della pretesa azionata – sicché deve desumersi che la loro costituzione sia avvenuta proprio al fine di resistere a tale domanda, nella menzionata qualità successoria (benché nell’epigrafe degli atti di costituzione non sia stata espressamente riportata la loro veste di eredi della originaria mandante alle liti) –, ad ogni modo, il credito vantato risulta pacificamente unitario, con la conseguenza che è incongruol’assunto a mente del quale l’ammissione della mancata estinzione del debito, che può essere anche implicita, abbia operato solo per la frazione successiva al decesso della de cuius.

Nella specie la Corte di merito ha sostenuto che l’affermazione dei convenuti circa l’insussistenza del diritto al pagamento del compenso, in ragione dell’estinzione del mandato professionale derivante dal decesso della de cuius, sarebbe stata circoscritta alle attività svolte dalla professionista dopo il decesso della loro dante causa e,dunque, tale ammissione non si sarebbe estesa alle attività svolte prima di tale data.

Nondimeno, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, proseguito dopo la morte della parte assistita, in applicazione del principio di ultrattività del mandato difensivo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018; Sez.

L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016; Sez.

U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014), tale scissione degli effetti dell’ammissione della mancata estinzione del debito non corrisponde alla natura del credito fatto valere.

Il fatto che gli eredi della cliente abbiano escluso che il compenso fosse dovuto, essendosi la pretesa estinta con la morte della mandante , non è compatibile con l’opposizione della prescrizione presuntiva (che poggia sulla presunzione dell’avvenuto pagamento).

Infatti, tale deduzione si traduce in una contestazione della sussistenza dell’obbligazione, di cui l’attrice ha chiesto l’adempimento, giacché colui che nega il rapporto nella sua globalità non può pretendere che si presuma che l’abbia estinto; viceversa, alla opponibilità della prescrizione non nuoce la dichiarazione di avere estinto il debito.

Il tema della spettanza dei compensi per l’attività svolta dopo la morte della de cuius senza il consenso degli eredi attiene piuttosto al merito della pretesa, ossia alla misura del corrispettivo che può essere riconosciuto in relazione all’attività professionale prestata. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 324, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale considerato inammissibile la domanda con riguardo alla fase processuale successiva al decesso della Patacchiola, in ragione della mancata contestazione delle ulteriori rationes decidendiche avevano indotto il Tribunale ad escludere la spettanza di tale compenso per l’attività emarginata e, segnatamente, per non aver contestato la rilevata mancanza di prova delle attività espletate dopo il 28 settembre 2000, per non aver depositato alcuna certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma del 2004, che peraltro non avrebbe riguardato il rapporto contrattuale con gli eredi, per non aver contestato l’affermata esclusione della ricorrenza di una sostanziale ratifica.

A fronte di tali rilievi, l’istante deduce che, invece, anche tali ulteriori ragioni sarebbero state contestate, essendo comunque possibile produrre anche in sede di legittimità l’attestazione del giudicato della pronuncia indicata ed avendo fatto valere la pretesa al compenso sulla scorta della documentazione prodotta.

Sostiene, ancora, l’istante che il compenso sarebbe maturato in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia anche nei confronti degli eredi, in forza dell’ultrattività del mandato. 3.1.– La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.

Infatti, a fronte dell’incidenza delle condotte processuali sull’ammissione della mancata estinzione di un’obbligazione unitaria, dovrà essere rivalutato dal giudice del rinvio se le ulteriori ragioni dedotte (e la loro asserita mancata contestazione) siano o meno idonee a supportare il rigetto della domanda. 4.– In definitiva, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti mentre il terzo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo di ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 36182/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47D27 H501R), [OSCURATO:PERSONA] Barbara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C62 H501U), [OSCURATO:PERSONA] Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73T14 H501F) e BAGAGLINI Antonina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A57 D972M); -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7030/2017, pubblicata in data 8 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Compensi avvocato – Prescrizione presuntiva R.G.N. 36182/18 C.C.13/02/2023 lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato nell’anno 2008, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che i convenuti fossero condannati, ciascuno pro quota ereditaria, al pagamento delle competenze professionali maturate per l’opera prestata dall’attrice in favore della loro dante causa, in ordine: a) alla notifica della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 9810/1999 e del pedissequo precetto; b) all’attività prestata nel giudizio di opposizione a precetto iscritto al n. 49694/1999 R.G., conclusosi con sentenza n. 26066/2002 del Giudice di Pace di Roma; c) all’appello proposto avverso tale ultima sentenza, definito con sentenza n. 34422/2004 del Tribunale civile di Roma; d) all’atto di pignoramento eseguito in data 8 novembre 1999. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda avversaria, eccependo la prescrizione presuntiva breve triennale del credito vantato, l’inesistenza del mandato alle liti relativamente all’attività svolta dall’attrice dopo il decesso della loro dante causa nonché l’infondatezza della pretesa azionata nell’ane nel quantum. Quindi, con sentenza n. 18556/2012, depositata il 3 ottobre 2012, il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite. 2.– [OSCURATO:PERSONA] propone va appello, lamentando: a ) l’illegittima esclusione del diritto al compenso per l’attività professionale svolta prima del decesso della dante causa, atteso che gli eredi di tale dante causa, nella comparsa di costituzione, avrebbero tassativamente escluso di aver pagato detto compenso ed assunto l’irritualità del mandato conferito, prospettazioni, queste, logicamente incompatibili con l’eccezione di prescrizione presuntiva, il cui presupposto sarebbe stato l’estinzione dell’obbligazione vantata; b) l’illegittima esclusione del diritto al compenso per l’attività professionale svolta dopo il decesso della de cuius, posto che si sarebbe formato il giudicato esterno con riferimento all’esistenza del mandato a proporre l’appello, a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale di Roma n. 34422/2004 del 30 dicembre 2004, che avrebbe acclarato l’ultrattività del mandato, nonostante il decesso della cliente. Vi resistevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che dagli atti di causa non risultava affatto che gli eredi della Patacchiola avessero tassativamente escluso il pagamento, a cura della loro dante causa, dei compensi dovuti per l’attività professionale svolta fino al suo decesso, avvenuto il 5 dicembre 2000; b ) che il mancato riferimento, negli scritti difensivi degli appellati, all’avvenuto pagamento delle somme richieste, in uno con la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, non equivaleva ad un’ammissione implicita del difetto di pagamento di quanto dovuto; c) che l’affermazione circa l’insussistenza del diritto al pagamento del compenso, in ragione dell’estinzione del mandato professionale derivante dal decesso della de cuius, era circoscritta alle attività svolte dalla professionista dopo il decesso della loro dante causa e dunque tale ammissione non si sarebbe estesa alle attività svolte prima di tale data; d) che la contestazione della sostenuta carenza del diritto al compenso per l’attività professionale svolta dopo il decesso della de cuius, in ragione della prospettata ultrattività del mandato, era inammissibile, in quanto non erano state contestate le ulteriori rationes decidendi evidenziate dalla sentenza impugnata a supporto della negazione di detto diritto. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 4.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115,116 c.p.c. e degli artt. 2956 e 2957 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione di una circostanza determinante, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto estinto, per prescrizione presuntiva, il dirittoal compenso per l’attività svolta anteriormente al decesso della dante causa, nonostante detti eredi avessero contestato l’entità della somma pretesa dal professionista. Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello avrebbe tralasciato di rilevare che, negli atti costitutivi di primo grado, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano contestato il quantum e il diritto di credito azionato ed avevano altresì eccepito che il pagamento sarebbe spettato alla controparte processuale del difensore, il quale aveva formulato istanza di distrazione. 1.1.–Il motivo è fondato sub specie di violazione di legge. Infatti, per un verso, il Giudice del gravame ha escluso che, nel corpo degli atti processuali, i convenuti abbiano mai riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, che l’obbligazione non si fosse estinta e, per altro verso, ha ritenuto che l’affermazione circa l’estinzione dell’obbligazione per effetto del decesso della debitrice implicasse la sola negazione della spettanza dei compensi per il periodo successivo al verificarsi di tale decesso. Sennonché, come prospettato dalla ricorrente nel corpo degli scritti difensivi, gli stessi convenuti hanno espressamente eccepito l’infondatezza della domanda attrice anche in ordine al quantum debeatur, “stante l’eccessiva ingiustificata richiesta rispetto alle effettive prestazioni effettuate”, non essendo dovute “le voci per un totale di euro 603,13” (pag. 11 e 12 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto nonché di [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, sempre in base al contenuto del ricorso di legittimità, gli stessi convenuti hanno negato la spettanza del diritto al compenso anche in ragione del fatto che, essendosi il difensore della dante causa sempre “dichiarata antistataria nei procedimenti in rappresentanza della Patacchiola”, il diritto al pagamento delle spettanze sarebbe ricaduto sulle controparti processuali, verso cui erano state dirette le richieste di pagamento (pag. 11 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado diCupido [OSCURATO:PERSONA]). Ebbene, la rilevanza di tali deduzioni – sebbene riconosciute dalla Corte di merito – è stata degradata ad un ruolo marginale, alla stregua della loro asserita incidenza sulle sole prestazioni esercitate dal difensore successivamente alla morte della mandante. Ora, pur dovendosi basare l’indagine relativa alla ricorrenza della condizione di ammissione, esplicita o implicita, della mancata estinzione del rapporto obbligatorio sulla valutazione di tutto il comportamento processuale del debitore e non già su argomentazioni difensive frammentariamente o isolatamente considerate ovvero su ammissioni eventualmente rese dal debitore in sede stragiudiziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 14/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 1028 del 17/05/1967), nondimeno, nel caso in disputa, i descritti contegni processuali sono stati del tutto trascurati (o quantomeno sminuiti nella loro obiettiva valenza) dal giudice di merito, sicché la generica affermazione sulla non rinvenibilità di tassative deduzioni circa la mancata estinzione del debito non dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto esso non risulta congruamente motivato, confacente e coerente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18631 del 30/06/2021; Sez. 2, Sentenza n. 22118 del 16/10/2006; Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 13/03/1987). Ne discende che i fatti processuali non valorizzati dal Giudice d’appello integrano la condizione regolata dall’art. 2959 c.c. sotto il profilo dell’ane del quantum. Sotto il primo aspetto (an), l’ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione, che – a norma dell’art.2959 c.c. – impedisce l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all’adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25838 del 14/10/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17595 del 28/06/2019). Sicché il debitore che neghi l’esistenza del credito non può avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell’istituto, fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (o, secondo altro indirizzo, estinto: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1765 del 20/01/2022). Sotto il secondo aspetto (quantum), l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre– con conseguente rigetto dell’eccezione – non solo quando il debitore contesti l’andella pretesa creditoria, negandone l’esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Sez. 2, Sentenza n. 14927 del 21/06/2010; Sez. L, Sentenza n. 3105 del 03/03/2001). Ne discende che la contestazione dell’obbligato (recte degli obbligati) di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l’affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione. Nella fattispecie il comportamento processuale assunto dagli eredi dell’originario debitore ha rivestito connotati tali da lasciare intendere che essi conoscessero l’esistenza del rapporto obbligatorio, non essendosi gli stessi limitati a dichiarare di non essere informati se il debito fosse stato o meno estinto dal loro dante causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6940 del 23/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 5620 del 15/11/1985; Sez. 2, Sentenza n. 6674 del 16/12/1981; Sez. 2, Sentenza n. 1238 del 02/04/1977). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 102 (recte112) e 100 c.p.c. nonché degli artt. 2956 e 2959 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l’ammissibilità delle eccezioni di prescrizione presuntiva solo per l’arco temporale relativo all’attività svolta dopo la morte della de cuius, ritenendo che tale prescrizione operasse, invece, per l’attività svolta nel periodo precedente al decesso, benché gli eredi non avessero mai dedotto l’avvenuto pagamento della prestazione professionale. Ancora, l’istante rileva che erroneamente sarebbe stata esclusa l’incidenza sull’operatività della prescrizione presuntiva delle eccezioni formulate circa l’insussistenza del diritto al pagamento del compenso e circa la contestazione della validità del mandato alle liti. Infine, la ricorrente obietta che, essendosi costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non già come eredi della de cuius, ma in proprio, vi sarebbe stata la loro carenza di legittimazione passiva e, quindi, questi non avrebbero potuto eccepire la prescrizione presuntiva. 2.1.–La censura è fondata nei termini che seguono. Fermo il presupposto che i convenuti sono stati evocati in giudizio quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e a tale titolo rispondono della pretesa azionata – sicché deve desumersi che la loro costituzione sia avvenuta proprio al fine di resistere a tale domanda, nella menzionata qualità successoria (benché nell’epigrafe degli atti di costituzione non sia stata espressamente riportata la loro veste di eredi della originaria mandante alle liti) –, ad ogni modo, il credito vantato risulta pacificamente unitario, con la conseguenza che è incongruol’assunto a mente del quale l’ammissione della mancata estinzione del debito, che può essere anche implicita, abbia operato solo per la frazione successiva al decesso della de cuius. Nella specie la Corte di merito ha sostenuto che l’affermazione dei convenuti circa l’insussistenza del diritto al pagamento del compenso, in ragione dell’estinzione del mandato professionale derivante dal decesso della de cuius, sarebbe stata circoscritta alle attività svolte dalla professionista dopo il decesso della loro dante causa e,dunque, tale ammissione non si sarebbe estesa alle attività svolte prima di tale data. Nondimeno, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, proseguito dopo la morte della parte assistita, in applicazione del principio di ultrattività del mandato difensivo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021; Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018; Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016; Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014), tale scissione degli effetti dell’ammissione della mancata estinzione del debito non corrisponde alla natura del credito fatto valere. Il fatto che gli eredi della cliente abbiano escluso che il compenso fosse dovuto, essendosi la pretesa estinta con la morte della mandante , non è compatibile con l’opposizione della prescrizione presuntiva (che poggia sulla presunzione dell’avvenuto pagamento). Infatti, tale deduzione si traduce in una contestazione della sussistenza dell’obbligazione, di cui l’attrice ha chiesto l’adempimento, giacché colui che nega il rapporto nella sua globalità non può pretendere che si presuma che l’abbia estinto; viceversa, alla opponibilità della prescrizione non nuoce la dichiarazione di avere estinto il debito. Il tema della spettanza dei compensi per l’attività svolta dopo la morte della de cuius senza il consenso degli eredi attiene piuttosto al merito della pretesa, ossia alla misura del corrispettivo che può essere riconosciuto in relazione all’attività professionale prestata. 3.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 324, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale considerato inammissibile la domanda con riguardo alla fase processuale successiva al decesso della Patacchiola, in ragione della mancata contestazione delle ulteriori rationes decidendiche avevano indotto il Tribunale ad escludere la spettanza di tale compenso per l’attività emarginata e, segnatamente, per non aver contestato la rilevata mancanza di prova delle attività espletate dopo il 28 settembre 2000, per non aver depositato alcuna certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma del 2004, che peraltro non avrebbe riguardato il rapporto contrattuale con gli eredi, per non aver contestato l’affermata esclusione della ricorrenza di una sostanziale ratifica. A fronte di tali rilievi, l’istante deduce che, invece, anche tali ulteriori ragioni sarebbero state contestate, essendo comunque possibile produrre anche in sede di legittimità l’attestazione del giudicato della pronuncia indicata ed avendo fatto valere la pretesa al compenso sulla scorta della documentazione prodotta. Sostiene, ancora, l’istante che il compenso sarebbe maturato in ragione del passaggio in giudicato della pronuncia anche nei confronti degli eredi, in forza dell’ultrattività del mandato. 3.1.– La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo. Infatti, a fronte dell’incidenza delle condotte processuali sull’ammissione della mancata estinzione di un’obbligazione unitaria, dovrà essere rivalutato dal giudice del rinvio se le ulteriori ragioni dedotte (e la loro asserita mancata contestazione) siano o meno idonee a supportare il rigetto della domanda. 4.– In definitiva, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti mentre il terzo motivo è assorbito. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo di ri
Sentenza Cassazione n. 07793/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris