CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo del foro di Livorno, che insiste per l’accoglimentodelle conclusioni già depositate.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione assolutoria perinsussistenza del fatto emessa dal Tribunale di Livorno e appellata dal pubblico ministero edalla parte civile, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’esame della personaoffesa, la Corte di appello di Firenze, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, hacondannato XXXXXXXXXXXXXX alla pena di mesi otto di reclusione, con i doppi benefici dilegge, limitatamente ai due episodi del 22 gennaio 2018 unitariamente considerati,riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 609-bis, ultimo comma, cod. pen.2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione per errata valutazione delladifesa. Rappresenta il difensore che la Corte di merito, in maniera manifestamente illogica,ha interpretato due episodi identici (il primo e il terzo, ossia un abbraccio e unavvicinamento del volto al viso, analiticamente ricostruiti sulla base delle dichiarazioni dellapersona offesa, riportate per sunto alle pp. 4 e 5 del ricorso), in maniera diametralmenteopposta, giungendo contraddittoriamente a conclusioni antitetiche. Aggiunge il difensore chenon corrisponde al vero che tra l’imputato e la persona offesa vi fosse un rapporto solamentedi tipo lavorativo, ciò essendo smentito dal contenuto dei messaggi che i due si eranoscambiati nottetempo; ancora, quanto al primo episodio, sottolinea il difensore che iltentativo di bacio è stato riferito dalla persona offesa solo a seguito di una domandasuggestiva formulata dal pubblico ministero. Quanto, poi, alla registrazione della telefonatadal 23 gennaio 2018, successiva al fatto (riportata, per stralcio, alle pp. 12-13 del ricorso), ildifensore evidenzia due profili di inattendibilità della persona offesa, ossia che costei,diversamente da quanto da lei stessa dichiarato, non era sola, come emerge dallaregistrazione di una voce di donna fuori campo, e che nell’immediatezza la donna ha fornitouna versione diversa da quelle rese successivamente con riferimento alla tipologia dell’atto ealla sede corporea attinta, come emerge dal confronto delle dichiarazioni della personaoffesa riportate a p. 15 del ricorso, mentre il Tribunale aveva correttamente valutatol’episodio, escludendone ogni rilevanza penale. A sostegno della inattendibilità della personaoffesa, espone il difensore che costei solo in sede dibattimentale ha anticipato la tempisticadell’invio dei messaggi a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi, collocandola anteriormente allaprima molestia, e che le deposizioni degli agenti di p.g. – ossiaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riportate per sunto allepp. 19-23 del ricorso - riscontrano l’inattendibilità della donna.2.2. Con un secondo motivo, eccepisce l’erronea applicazione degli art. 56, 609-biscod. pen. Argomenta il difensore che la Corte di appello ha errato nel ravvisare, nel secondoe nel terzo episodio, gli estremi del tentativo, posto che, in un caso, si è illegittimamentericercato nell’antefatto e nel post fatto la inequivoca direzione dell’atto, e, nell’altro, è assentequella traccia iniziale di repentinità, tale da configurare il gesto come idoneo.3. Nel termine di legge, il difensore della parte civile ha depositato memoria, con cuichiede la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale, cheesulano dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. pen.3. In via preliminare, si rendono opportune due premesse.4. La prima riguarda i limiti del sindacato di legittimità in relazione alla motivazione delprovvedimento impugnato.4.1. Per espresso dettato normativo ex art. 606, comma 1, lett., e), cod. proc. pen., ilvizio della motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione è soltanto quello cherisulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa, come affermato dalla Cortecostituzionale (sen. n. 313 del 1990, par. 4.2), che “la Corte di cassazione non può rilevare ilvizio se non è intrinseco al provvedimento, essendo esclusa una diversa valutazione dei fatticosì come risultano dagli atti ma non dal provvedimento”.Il controllo che spetta a questa Corte attiene, dunque, unicamente alla coerenzastrutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Resta perciò esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380, 11/01/2007,Messina, Rv. 235716).Alla Corte di cassazione, pertanto, è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, maanche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante unraffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).5. La seconda premessa concerne la valenza probatoria e i criteri di valutazione delledichiarazioni rese dalla persona offesa, specie quando, come nel caso qui al vaglio, siacostituita parte civile.5.1. Si rammenta che il procedimento concernente la valutazione di attendibilità dellapersona offesa dal reato, al pari di qualunque testimone, si snoda secondo una precisascansione logica: dall'analisi della capacità a testimoniare, che va intesa come l'abilitàsoggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente ecompiuto (e che deve presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possanoporla in dubbio: dall'età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche), alladisamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato dasituazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche inmaniera inconsapevole, la genuinità); dal vaglio della attendibilità intrinseca (intesa comecapacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua deglieventi evocati) a quello degli eventuali riscontri esterni, peraltro, ritenuti non necessari, postoche alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole dettate dall'art. 192,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; e, nellagiurisprudenza successiva, Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv.261730), con la precisazione che l'acquisizione di riscontri estrinseci può risultare opportunaove la persona offesa sia costituta parte civile.Il senso di tale ultimo chiarimento è quello di imporre un vaglio rinforzatodell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazionietero accusatorie e non certo quello di negare l'autonomo valore probatorio delle stesse, ciòche contraddirebbe il principio, parimenti enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui ledichiarazioni della persona offesa sono sottratte dall’applicazione della disciplina previstadall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Laddove, quindi, risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possonoconsistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante,non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento dellanarrazione (Sez. 5, n. 21135 dei 26/3/2019, S., Rv. 275312), posto che la loro funzione èquella di asseverare la credibilità soggettiva del teste.5.2. Per comprendere il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ribadito,infine, che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la suachiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata insede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 4, n.10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota,Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).6. Così individuate le coordinate ermeneutiche entro le quali è esercitabile il controllo dilegittimità sulla motivazione relativa all’attendibilità della persona offesa, si rileva, in primoluogo, che il Tribunale, pur stigmatizzando l’atteggiamento non professionale dell’imputatonei confronti della sua sottoposta, peraltro anche molto più giovane in età, era tuttaviapervenuto all’epilogo assolutorio non perché aveva ritenuto non credibile la persona offesa,ma perché, dal racconto di costei, non erano chiari i contorni degli episodi oggetto dicontestazione.6.1. Dopo aver proceduto al nuovo esame della XXXXXXXXX, la Corte di merito, inprimo luogo, ha ribadito la piena attendibilità della donna, essendo emerso che tra costei el’imputato vi era sempre stato un rapporto esclusivamente di tipo professionale, ecertamente non confidenziale, che non ha mai travalicato la mera conoscenza, come sidesume anche da taluni messaggi, dal contenuto del tutto neutro (analiticamente riportati ap. 11 della sentenza impugnata), e del fatto che i due non si sentissero mai per telefono,essendo stati registrati solo cinque contatti nell’arco di nove mesi.La Corte di appello ha poi ribadito che la persona offesa ha sempre reso una versionecoerente, circostanziata e chiara dei fatti occorsi, e che la narrazione della vittima è statapuntualmente confermata sia da altre fonti dichiarative (in particolare, i testi, colleghi dilavoro, CaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi), sia dai risultati dell’attivitàdi indagine, ossia i tracciati GPS dell’auto di servizio, che hanno puntualmente confermatogli spostamenti, avvenuti nel giorno dei fatti, della pattuglia composta dall’imputato e dallapersona offesa, come da costei riferiti, e il contenuto della telefonata del 23 gennaio 2018, incui la donna ha contestato all’imputato i due episodi (“quando mi hai abbracciato, quando mihai toccato la gamba”), che [OSCURATO:PERSONA] si è ben guardato dal negare, limitandosi a chiederepiù volte scusa. 6.2. A fronte di tale apparato argomentativo, scevro da profili illogicità manifesta, lecensure dedotte con il motivo qui al vaglio si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di unadiversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonomascelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti:ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito siè avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioniprocessuali.7. Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.7.1. Rammentato che è configurabile il tentativo del reato, previsto dall'art. 609-bis cod.pen., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato unaimmediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non haraggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato uncontatto di quest'ultima con le proprie parti intime (Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv.266900 - 01), sulla base delle precise e dettagliate dichiarazioni della persona offesa, laCorte di appello ha correttamente qualificato i due episodi del 22 gennaio 2018 comeun’unica ipotesi di tentativo di violenza sessuale di minore gravità, essendo gli atti realizzatidiretti in modo non equivoco all’intrusione nella sfera sessuale della persona offesa, postoche, in un caso, l’imputato aveva messo la mano sulla coscia della donna, la quale l’avevafermata prima che arrivasse alle parti intime, chiedendo al [OSCURATO:PERSONA] cosa stesse facendo,e, nell’altro, la donna era stata abbracciata da dietro dall’imputato, il quale aveva cercato dibaciarla, ma la vittima era riuscita a sfilarsi dall’abbraccio e a togliere per tempo il viso, cosìevitando il contatto con le labbra del [OSCURATO:PERSONA].La Corte, inoltre, ha desunto la volontà, in capo all’imputato, di commettere un abusosessuale non solo dalle modalità della condotta, come dinanzi descritte, ma anche dalcomportamento posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, il giorno dei fatti, aveva ordito unpiano preciso per restare solo con la giovane collega, mutando la composizione degliequipaggi a servizio iniziato, senza che vi fosse alcuna ragione che potesse giustificare talecambiamento, e conducendo la XXXXXXXXX, che era alla guida dell’auto, in luoghi bui eappartati, dove non vi era alcun motivo di andare per ragioni di servizio.7.2. Orbene, il ricorrente confeziona censure, per un verso, generiche, perché non simisurano criticamente con la motivazione, e, per altro verso, di contenuto rivalutativo, inquanto volte a contestare la ricostruzione del fatto operato dalla Corte di appello con unamotivazione immune da errori di diritto e da aporie logiche, che, pertanto, non è censurabilein questa sede di legittimità.8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese delprocedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenutaequa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.L’imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello didisponendo il pagamento in favore dello Stato (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep.12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760).Ai sensi dell’art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen., si dispone, a cura della cancelleria,la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’Amministrazione diappartenenza del ricorrente, Comune di Livorno. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misurache sara' liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.vistol'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. Dispone, a cura della cancelleria, la comunicazionecon modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente,comune di Livorno.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.