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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30596/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/09/2020 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta per gli imputati la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15 settembre 2020 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 4 maggio 2018 del Tribunale di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. La difesa presenta un unico motivo di ricorso per cassazione in merito agli elementi costitutivi del reato.

Osserva che la vendita dell'immobile di proprietà degli imputati si era perfezionata successivamente alla notifica di alcune cartelle esattoriali per debiti verso l'Erario, anche se non rientranti nell'ambito dell'omologata procedura di concordato preventivo a cui la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Chiementin era amministratore e la Zanier socia accomandante, era stata ammessa con domanda presentata al Tribunale di Tolmezzo il 27 ottobre 2011.

Il fatto che non fossero a conoscenza delle pretese tributarie, oltre a quelle cristallizzate nell'ambito della procedura omologata, eliminava in nuce la possibilità di un'eventuale consapevolezza di compiere atti dispositivi connotati da una natura fraudolenta o simulata, caratterizzazione che non risultava in alcun modo ravvisabile negli atti di alienazione della casa e di donazione di parte del ricavato alla loro unica figlia.

La Corte territoriale aveva desunto la natura fraudolenta degli atti dispositivi dalla relazione del commissario giudiziale che aveva attestava l'insufficienza dei crediti da incassare ai fini del raggiungimento della chiusura dell'attività procedura di concordato.

Precisa che gli imputati, per collocare sul mercato immobiliare la propria casa, si erano pure rivolti a un'agenzia immobiliare, il cui titolare aveva riferito che il prezzo di vendita era congruo.

L'intento fraudolento non era ricavabile dal fatto che il ricavato era stato donato alla figlia.

Aggiunge che l'immobile venduto faceva parte di un fondo patrimoniale, che la vendita era intervenuta oltre due anni prima dell'omologazione del concordato preventivo e oltre un anno prima del deposito della relazione del commissario giudiziale.

Inoltre, era emerso che la vendita era necessitata dal fatto che gli imputati avevano venduto l'immobile per la necessità di doversi trasferire in un altro Comune, ove la figlia, chiusa l'azienda, aveva un bar-ristorante. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in circostanze di fatto già vagliate e disattese con corretta motivazione giuridica dai Giudici di merito.

La Corte territoriale ha accertato che l'atto dispositivo di liquidazione dell'immobile, svincolato dal fondo patrimoniale, e di attribuzione del ricavato alla figlia è stato compiuto in un momento in cui gli imputati sapevano già di avere dei debiti nei confronti degli enti previdenziali per euro 732.897,99 e dell'Erario per euro 687.187,71.

Per giunta, dopo la presentazione della domanda di concordato, sono state notificate ulteriori cartelle esattoriali, mentre secondo il commissario giudiziale il piano non poteva trovare regolare adempimento per l'impossibilità di incassare i crediti.

L'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con il dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto-ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Si tratta di un reato di pericolo per il quale non rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali ma è richiesta soltanto l'esistenza di un • credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449-01).

Considerato che il contribuente dispone di agevoli strumenti informativi per verificare le proprie pendenze con l'Erario, non costituisce una ragione scriminante il fatto di aver venduto l'immobile in un momento in cui non erano state ancora notificate tutte le cartelle di pagamento o non era stata presentata la domanda di concordato.

La tesi difensiva propugnata dagli imputati punta su due elementi, l'effettività della vendita a prezzo di mercato e a mezzo dell'agente immobiliare, e la finalità extra-evasiva dell'operazione.

Il primo è del tutto inconsistente, perché la norma incriminatrice non colpisce solo gli atti simulati ma anche quelli fraudolenti.

Il secondo è stato oggetto di approfondita disanima nel precedente di questa Sezione n. 10763 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281329, che, dopo aver ricordato che gli atti simulati o fraudolenti, siccome debbono essere «idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, in tanto rilevano ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, in quanto sono tali da rendere (almeno) più difficoltosa l'azione di recupero del credito (Cass., Sez. 3, n. 32504 del 04/12/2017, dep. 2018, Peluso, Rv. 273496-01, e Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cemin, Rv. 272547- 01), ha ribadito che la finalità extra-evasiva può concorrere con quella evasiva (Cass., Sez.

U, n. 27 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217032-01, e Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390-01).

Nella citata sentenza Forlani, questa Sezione ha affermato che l'accertamento delle finalità dell'atto dispositivo è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 11, la pesante esposizione debitoria degli imputati, accresciutasi vieppiù dopo l'atto dispositivo, e l'incapacità di adempiere il piano concordatario, per aver sovrastinnato l'attivo recuperabile con la riscossione dei crediti.

Gli imputati erano soci di un'accomandita semplice, il Chiementin addirittura socio accomandatario.

Pertanto, non irragionevolmente i Giudici hanno ritenuto che le scelte compiute dagli imputati, i quali avevano conferito l'immobile prima nel fondo patrimoniale e poi l'avevano liquidato per attribuire il denaro alla figlia, sono state finalizzate a piegare gli strumenti civilistici alla finalità fraudolenta dell'evasione fiscale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/09/2020 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta per gli imputati la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 settembre 2020 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 4 maggio 2018 del Tribunale di Udine che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La difesa presenta un unico motivo di ricorso per cassazione in merito agli elementi costitutivi del reato. Osserva che la vendita dell'immobile di proprietà degli imputati si era perfezionata successivamente alla notifica di alcune cartelle esattoriali per debiti verso l'Erario, anche se non rientranti nell'ambito dell'omologata procedura di concordato preventivo a cui la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Chiementin era amministratore e la Zanier socia accomandante, era stata ammessa con domanda presentata al Tribunale di Tolmezzo il 27 ottobre 2011. Il fatto che non fossero a conoscenza delle pretese tributarie, oltre a quelle cristallizzate nell'ambito della procedura omologata, eliminava in nuce la possibilità di un'eventuale consapevolezza di compiere atti dispositivi connotati da una natura fraudolenta o simulata, caratterizzazione che non risultava in alcun modo ravvisabile negli atti di alienazione della casa e di donazione di parte del ricavato alla loro unica figlia. La Corte territoriale aveva desunto la natura fraudolenta degli atti dispositivi dalla relazione del commissario giudiziale che aveva attestava l'insufficienza dei crediti da incassare ai fini del raggiungimento della chiusura dell'attività procedura di concordato. Precisa che gli imputati, per collocare sul mercato immobiliare la propria casa, si erano pure rivolti a un'agenzia immobiliare, il cui titolare aveva riferito che il prezzo di vendita era congruo. L'intento fraudolento non era ricavabile dal fatto che il ricavato era stato donato alla figlia. Aggiunge che l'immobile venduto faceva parte di un fondo patrimoniale, che la vendita era intervenuta oltre due anni prima dell'omologazione del concordato preventivo e oltre un anno prima del deposito della relazione del commissario giudiziale. Inoltre, era emerso che la vendita era necessitata dal fatto che gli imputati avevano venduto l'immobile per la necessità di doversi trasferire in un altro Comune, ove la figlia, chiusa l'azienda, aveva un bar-ristorante. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in circostanze di fatto già vagliate e disattese con corretta motivazione giuridica dai Giudici di merito. La Corte territoriale ha accertato che l'atto dispositivo di liquidazione dell'immobile, svincolato dal fondo patrimoniale, e di attribuzione del ricavato alla figlia è stato compiuto in un momento in cui gli imputati sapevano già di avere dei debiti nei confronti degli enti previdenziali per euro 732.897,99 e dell'Erario per euro 687.187,71. Per giunta, dopo la presentazione della domanda di concordato, sono state notificate ulteriori cartelle esattoriali, mentre secondo il commissario giudiziale il piano non poteva trovare regolare adempimento per l'impossibilità di incassare i crediti. L'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con il dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto-ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Si tratta di un reato di pericolo per il quale non rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali ma è richiesta soltanto l'esistenza di un • credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449-01). Considerato che il contribuente dispone di agevoli strumenti informativi per verificare le proprie pendenze con l'Erario, non costituisce una ragione scriminante il fatto di aver venduto l'immobile in un momento in cui non erano state ancora notificate tutte le cartelle di pagamento o non era stata presentata la domanda di concordato. La tesi difensiva propugnata dagli imputati punta su due elementi, l'effettività della vendita a prezzo di mercato e a mezzo dell'agente immobiliare, e la finalità extra-evasiva dell'operazione. Il primo è del tutto inconsistente, perché la norma incriminatrice non colpisce solo gli atti simulati ma anche quelli fraudolenti. Il secondo è stato oggetto di approfondita disanima nel precedente di questa Sezione n. 10763 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281329, che, dopo aver ricordato che gli atti simulati o fraudolenti, siccome debbono essere «idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, in tanto rilevano ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, in quanto sono tali da rendere (almeno) più difficoltosa l'azione di recupero del credito (Cass., Sez. 3, n. 32504 del 04/12/2017, dep. 2018, Peluso, Rv. 273496-01, e Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cemin, Rv. 272547- 01), ha ribadito che la finalità extra-evasiva può concorrere con quella evasiva (Cass., Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217032-01, e Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390-01). Nella citata sentenza Forlani, questa Sezione ha affermato che l'accertamento delle finalità dell'atto dispositivo è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 11, la pesante esposizione debitoria degli imputati, accresciutasi vieppiù dopo l'atto dispositivo, e l'incapacità di adempiere il piano concordatario, per aver sovrastinnato l'attivo recuperabile con la riscossione dei crediti. Gli imputati erano soci di un'accomandita semplice, il Chiementin addirittura socio accomandatario. Pertanto, non irragionevolmente i Giudici hanno ritenuto che le scelte compiute dagli imputati, i quali avevano conferito l'immobile prima nel fondo patrimoniale e poi l'avevano liquidato per attribuire il denaro alla figlia, sono state finalizzate a piegare gli strumenti civilistici alla finalità fraudolenta dell'evasione fiscale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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