CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 01/ udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso, con le statuizioni di cui all'art.616 c.p.p.. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei suoi difensori, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia di condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza in ordine al reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Cinque motivi sostengono il ricorso. Si deducono: 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite appena di inutilizzabilità ex art 191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 250- 352 cod. proc. pen. e agli artt. 253- 354 cod. proc. pen. : inutilizzabilità del verbale di perquisizione e del verbale di sequestro, mancanza, contraddittorietà e manifesta e logicità della motivazione in ordine alla legittimità della perquisizione e del conseguente sequestro operati nei confronti dell'imputato; travisamento della prova. La perquisizione operata nella stanza dell'albergo è avvenuta in assenza del prevenuto, conseguendone la lesione del suo diritto di difesa. Detta invalidità si estende anche al successivo sequestro, atteso che la nullità di un atto rende invalidi gli atti successivi che da quello dichiarato nullo dipendono. 2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] ed al mancato raccordo con la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]; travisamento della prova. La Corte territoriale ha completamente travisato i motivi di lagnanza dell'imputato perché, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non è la difesa del prevenuto ad avere tentato di demolire la credibilità del teste chiave Cameriere, addetto alla reception dell'hotel, ma è quest'ultimo ad avere infarcito la propria deposizione di innumerevoli "non ricordo", cosicché veniva espressamente ammonito dal Giudice di primo grado, perdendo in conseguenza qualsivoglia attendibilità. [OSCURATO:PERSONA] di appello non ha considerato le emergenze probatorie, già illustrate nell'atto di gravame e nel presente ricorso richiamate. È sguarnito di riscontro probatorio il convincimento della Corte distrettuale laddove ritiene che il Romano si fosse recato più volte presso l'albergo in compagnia del Bennardo, intestatario della camera, perché ricavato, dal Cameriere, dal registro presenze. Non vi è agli atti siffatta prova documentale, per cui è evidente il travisamento in cui è incorso il Giudicante. Così come è stata travisata la circostanza del riconoscimento in aula dell'imputato da parte del teste di accusa. Ma il travisamento di detta fonte di prova dichiarativa si manifesta ancor più evidente per il mancato raccordo tra la zoppicante deposizione del teste Cameriere e la determinante e lucida testimonianza del teste Boscarelli, collega di lavoro del primo, escusso ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., la cui deposizione sconfessa tanto il Cameriere quanto la motivazione della sentenza impugnata. 2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità dei testi di P.G., Sorrentino e Principato, rispetto ai quali la sentenza impugnata ha erroneamente sminuito le decisive contraddizioni; travisamento della prova. Si richiamano le circostanze di fatto già indicate nei motivi di appello.2.4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità dei testi della difesa, Bennardo e Carbone la cui prova dichiarativa è stata travisata. 2.5. Erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: non vi è stata alcuna motivazione rispetto all'indiscriminato aumento della pena base edittale fissata in anni 2 e mesi 7 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per pacifica giurisprudenza, infatti, l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278996 - 01). Né può accedersi alla tesi dell'invalidità derivata in relazione ai pretesi vizi che affliggerebbero l'atto di perquisizione d'iniziativa (personale e veicolare) operato dalla polizia giudiziaria in data 23.8.2019; al proposito, dirimente risulta il consolidato insegnamento di legittimità, che il Collegio condivide (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685 - 01), secondo il quale l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, [OSCURATO:PERSONA]. 204644 - 01; Sez. 2 - , n. 16065 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278996 - 01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685 - 01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114 - 01). Né, in materia di inutilizzabilità, trova applicazione il principio della inutilizzabilità consecutiva, in analogia a quanto fissato dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. in tema di nullità. Secondo giurisprudenza parimenti ripetuta (ex multis, Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv. 251361 - 01), infatti, il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite.3. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso - con cui si censurano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del teste Cameriere, dei testi di P.G., dei testi della difesa e il travisamento della prova - sono inammissibili in quanto sostanzialmente volti a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i Giudici di merito in ordine alla responsabilità del Romano. La valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01, così massimata: "Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti"). La scelta del giudicante può essere denunciata nel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo laddove in contrasto con i dati incontrovertibili e con le regole della logica, situazione che, nella specie, non si ravvisa. Invero, anche a seguito della modifica dell'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.(la cui violazione appare espressamente evocata in ricorso, come detto) operata dalla L. n. 46 del 2006, resta escluso, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione o un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Orbene, scorrendo i motivi di ricorso, ci si avvede che - come già nei motivi di appello, di cui la presente impugnazione costituisce mera reiterazione (ciò che concreta un'ulteriore causa di inammissibilità) - la censura è portata esclusivamente sulla valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso (si assume che il Romano non fosse l'effettivo detentore della stanza di hotel all'interno della quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente e la sostanza da taglio), alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri. Ciò che appunto incontra il limite sopra visto: non senza considerare che l'assetto logico della ricostruzione difensiva è stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso e che rispetto a tale motivazione il motivo di ricorso omette ogni confronto critico e specifico. 4.11 quinto motivo di ricorso, che involge la dosimetria della pena, è manifestamente infondato. Vero è che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale (nella specie è stata irrogata una media leggermente superiore alla media edittale) richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. L'obbligo motivazionale, nella specie, è stato assolto, posto che la Corte d'appello, nell'esprimere un giudizio di adeguatezza quanto alla pena comminata dal primo Giudice (anche tenuto conto della concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva), ha fatto specifico riferimento alla gravità oggettiva della condotta e alla personalità dell'imputato (recidivo e non nuovo a fatti di droga). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila