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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 24959/2023

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iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], pronunciato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 26 luglio 2022, che era stata presentata ai sensi dell'art.299 cod. proc. pen.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, censurando la sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti l'adozione del provvedimento impugnato e il mantenimento del regime restrittivo applicato all'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

2. Osserva il Collegio che il ricorso presentato nell'interesse di è inammissibile, risultando proposto dal difensore dell'indagato senza l'osservanza dei termini stabiliti dalla legge, così come disciplinati dal combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Si consideri, in proposito, che l'ordinanza deliberata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2022 veniva notificata all'interessato e al suo difensore di fiducia il 19 dicembre 2022; mentre, il ricorso per cassazione dell'indagato perveniva nella cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], senza l'osservanza dei termini prescritti dalla legge, il 2 gennaio 2023.

Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01).

3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì.

Si manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], pronunciato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 26 luglio 2022, che era stata presentata ai sensi dell'art.299 cod. proc. pen. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, censurando la sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti l'adozione del provvedimento impugnato e il mantenimento del regime restrittivo applicato all'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Osserva il Collegio che il ricorso presentato nell'interesse di è inammissibile, risultando proposto dal difensore dell'indagato senza l'osservanza dei termini stabiliti dalla legge, così come disciplinati dal combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che l'ordinanza deliberata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2022 veniva notificata all'interessato e al suo difensore di fiducia il 19 dicembre 2022; mentre, il ricorso per cassazione dell'indagato perveniva nella cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], senza l'osservanza dei termini prescritti dalla legge, il 2 gennaio 2023. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01). 3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì. Si manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter cod. pro
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