CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 32189/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4322/2021 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - avente ad oggetto la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 369/2021 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19.5.2021, dal [OSCURATO:PERSONA]; RICORSO N. 4322/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1 rilevato che viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 369/2021 di questa Corte per mancata indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa; 2 ritenuto che trattasi di classico errore materiale perché nel controricorso era stata formulata espressa richiesta in tal senso e che pertanto il rimedio esperibile è la correzione (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868); che conseguentemente va disposta la correzione come da proposta del relatore; P.Q.M. La Corte ordina la correzione della ordinanza di questa Corte n. 369/2021 aggiungendosi, a pag. 4, sia in motivazione (punto 6 dopo la parola "soccombenza") che in dispositivo (dopo le parole "accessori di legge") "con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Roma, 19.5.2021. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAI' ANCELLER1A oggi, NOV