CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 agosto 1948
Cassazione n. 34204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1948 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Torino (sentenza 15/06/2020), deducendo violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, violazione dell'art. 99 cod. pen. come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 185 del 2015. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso riguardante la valutazione inerente all'esclusione o meno della recidiva è fondato; il ricorso è, nel resto, inammissibile. 1. Deve premettersi che il ricorrente, dopo avere ritualmente chiesto procedersi con trattazione orale, ha dichiarato di rinunziarvi. Tale ultima richiesta è, peraltro, inammissibile perché non consentita. Invero, questa Corte (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 - 01) ha già chiarito, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, che, nella vigenza della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, il che comporterebbe la necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost.2. Il primo motivo non è consentito. 2.1. Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe rideterminato gli artifizi accertati in modo parzialmente diverso rispetto alla descrizione del fatto contestato contenuta nel capo d'imputazione. Peraltro, la Corte di appello (pag. 11 della sentenza impugnata) si è limitata a ribadire, in proposito, quanto già ritenuto dal Tribunale (cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado), con rilievi nella sostanza, anche letteralmente, sovrapponibili.2.2. La difesa dell'imputato non aveva denunciato la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. come motivo di appello, e non può, quindi, far valere il vizio, deducibile anche in precedenza, per la prima volta in sede di legittimità. 2.2.1. Questa Corte (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 231833 - 01) è, infatti, ferma nel ritenere che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. La predetta nullità non rientra, infatti, tra quelle assolute ed insanabili previste dall'art. 178 cod. proc. pen., in quanto non attiene all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza e, pertanto, la relativa eccezione va proposta, come previsto dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., non avendo la parte assistito al compimento dell'atto in ipotesi nullo, "entro il termine previsto dall'art. 180 cod. proc. pen.". Nel caso di specie, trattandosi di nullità che si sarebbe in ipotesi verificata nel corso del giudizio di primo grado, il termine perentorio di rilevazione d'ufficio e/o deduzione ad istanza di parte è dato dal momento della deliberazione della sentenza di appello. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità: la vicenda avrebbe rilievo esclusivamente civilistico, ed in ordine a tale dedotto motivo di appello la Corte di appello sarebbe rimasta del tutto silente; inoltre, in assenza di artifizi e raggiri, la condotta dell'imputato potrebbe integrare al più il reato di cui all'art. 646 cod. pen. 3.1. Il motivo, che articola due distinte prospettazioni, è, nel suo complesso, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 3.1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti. 3.1.2. Invero, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della dichiarazione di responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto accertato, la condotta decettiva (specificamente determinata nei medesimi termini dai giudici del merito, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità: cfr. pag. 11 della sentenza impugnata e pag. 13 della sentenza di primo grado) tenuta dall'imputato, ed in particolare i descritti artifici. Di qui, la correttamente ritenuta rilevanza penale della condotta, e la sua altrettanto corretta qualificazione giuridica come truffa, atteso che la condotta tipica del reato di cui all'art. 646 cod. pen. non prevede l'aver posto in essere artifici o raggiri necessari a perpetrare l'appropriazione. Questa Corte (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340 - 01) ha, infatti, già chiarito che è configurabile il delitto di truffa, e non quello di appropriazione indebita, quando l'artificio e il raggiro risultino necessari a perpetrare l'appropriazione; diversamente, è configurabile il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234 - 01). 4. Il terzo motivo è fondato. 4.1. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen., perché la Corte di appello, rigettando la richiesta di esclusione della contestata e ritenuta recidiva, non avrebbe considerato che i fatti in contestazione risalgono al 2011, mentre la recidiva de qua riguardava reati di molto precedenti (risalenti a 24/37 anni addietro, in quanto commessi tra il 1983 ed il 1996: cfr. punti 3, 5 e 6 del certificato del casellario): era, infatti, documentato che, nel 2017, l'imputato aveva portato a termine con esito positivo il disposto periodo di affidamento in prova riguardante i reati di cui ai punti 8., 9. e 10. del certificato del casellario; peraltro, esclusa la contestata recidiva, s'imporrebbe la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 4.2. Il motivo è fondato. 4.2.1. La Corte di appello ha ritenuto di non escludere la contestata recidiva, valorizzando (all'esito del positivo esito dell'affidamento in prova dell'imputato riguardante i reati di cui ai punti 8., 9. e 10. del certificato del casellario, che ne precludeva la valorizzazione ai fini de quibus: cfr. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marchianò, Rv. 251688 - 01) i residui precedenti penali dell'imputato, risalenti a 24/37 anni addietro, in quanto commessi tra il 1983 ed il 1996, senza considerare che il documentato e positivo esito dell'affidamento in prova riguardante reati commessi in epoca di molto più recente poteva costituire indice di sopravvenuta carenza o, quanto meno, significativa attenuazione, di pericolosità sociale. ik 4.2.2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine all'esclusione o meno della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che colmerà l'evidenziato vuoto motivazionale. 4.2.3. All'esito della predetta valutazione, andrà verificato l'eventuale fondamento dell'ulteriore richiesta difensiva di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione