Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 45482/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione all'affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti; considerato che entrambe le questioni sono già state sollevate con l'atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (ai fogli 3 e 4) ha illustrato i plurimi elementi a carico dell'imputato (tabulati, versamento delle somme, dichiarazioni della persona offesa) e ha esposto le ragioni (al foglio 5) per cui ha negato le circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di elementi positivamente valutabili, tali non potendo considerarsi il contegno processuale, oltre che la personalità dimostrata dall'imputato; considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 24/09/2024 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione all'affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti; considerato che entrambe le questioni sono già state sollevate con l'atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (ai fogli 3 e 4) ha illustrato i plurimi elementi a carico dell'imputato (tabulati, versamento delle somme, dichiarazioni della persona offesa) e ha esposto le ragioni (al foglio 5) per cui ha negato le circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di elementi positivamente valutabili, tali non potendo considerarsi il contegno processuale, oltre che la personalità dimostrata dall'imputato; considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 24/09/2024 Il consigliere e
Sentenza Cassazione n. 45482/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris