CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19706/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Spadafora , alla V ia [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1970 ed ivi residente, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 67 bis, elettivamente domiciliati in Messina, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li Avviso accertamento attribuzione nuova classe e nuova rendita catastale unità immobiliare rappresenta e difende come da procura speciale alle liti allegata al controricorso; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 715/02/2021emessa dalla CTR Siciliail 22/01/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva attribuito una nuova classe ed una nuova rendita catastale alla loro unità immobiliare sita in Venetico, alla via Nazionale sn. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che l’atto impugnato non fosse sufficientemente motivato, non essendo dallo stesso evincibile l’iter seguito per la rideterminazione del maggior valore dell’immobile. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che nell’avviso si richiamavano “metodologie comparative” senza offrire alcun concreto supporto alla specifica individuazione dei termini e degli immobili valutati in via comparativa. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio i resistenti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 d.l. n. 16/1993 (conv. in l. n. 75/1993), 7 l. n.212/2000 e 3 l. n. 241/1990 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’atto di classamento, quando è fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, deve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza e rendita. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che i contribuenti conoscevano l’appetibilità reddituale del cespite sin dalla proposizionedell’atto di aggiornamento catastale oggetto di rettifica, avendo altresì provveduto, come dichiarato nella denuncia Docfa, ad una completa ristrutturazione dell’immobile. 3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Sez. 5, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018, in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018, applicando lo stesso principio, ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato per difetto di motivazione un atto di classamento immobiliare, senza specificare se il diverso classamento rispetto alla richiesta del contribuente fosse stato conseguenza di una diversa valutazione dei medesimi fatti posti a base della proposta di variazione - nel qual caso la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stata sufficiente -, o se invece quel diverso classamento si fosse fondato sulla ponderazione di fatti diversi da quelli indicati nella richiesta - nel qual caso la motivazione del provvedimento sarebbe stata insufficiente ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12497 del 16/06/2016). Nella prima evenienza l’atto di classamento è sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita, trattandosi di fatti inter partes pacifici che non devono essere provati dall'Ufficio, tenuto, invece, anche a mezzo di allegazione di stima UTE, a rendere note le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento - ad esempio con riferimento ai prezzi medi - ch e il contribuente ben può contrastare anche con il deposito di perizie o relazioni tecniche, nel rispetto delle preclusioni processuali stabilite dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 8344 del 24/04/2015). Solo qualora la revisione del classamento avvenga al difuori della procedura Docfa, la motivazione dell'atto non può limitarsi a contenere, in conformità all'art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del territorio, ma deve specificare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a pena di nullità, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se cioè al non aggiornamento del catasto o alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi, il provvedimento deve indicare quali siano i fabbricati presi a parametro, quale sia il loro classamento e quali le caratteristiche analoghe da considerare ai fini del giudizio di similarità rispetto all'unità immobiliare oggetto di classamento, così rispondendo alla funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione (Sez. 5, Sentenza n. 21532 del 20/09/2013; Sez. 5, Sentenza n. 17322 del 30/07/2014; Sez. 5, Sentenza n. 2184 del 06/02/2015; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25037 del 23/10/2017). Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’Ufficio non era tenuto, in sede di motivazione dell’atto di classamento, ad individuare specificamente i termini e gli immobili valutati in via comparativa. 4.In conclusione, il ricorso merita di essere accolto con riferimento alprimo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese relative al presente giudizio, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio , alla C orte di giustizia tributariadi