CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14955/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichirarsi inammissibile ilricorso;letta la memoria difensiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato,con relativi ulteriori motivi, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Firenze, all’esito ditrattazione orale, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] - che l’aveva dichiarato colpevole, qualeamministratore di fatto della società ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, dichiarata fallita in data22.3.2013, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione dellescritture contabili (capo A), di bancarotta fraudolenta patrimoniale, esclusa ladistrazione relativa alle vendite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e limitatamente allasomma di euro 27.225 in relazione all’operazione con la [OSCURATO:SOCIETA]. (capo B), di bancarotta fraudolenta per esposizione dipassività inesistenti iscrivendo quale debito verso soci la somma complessiva dieuro 42.000 (capo C), del reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 1, legge fall., inrelazione all’art. 2621 c.c. (capo D), limitatamente ai crediti in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. iscritti a bilancio 2011 - ha assolto il predetto dal reato ascrittogli al capo Dquanto ai crediti in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché il fatto non sussiste,rideterminando la pena in anni quattro e mesi cinque di reclusione, confermandonel resto la decisione del primo giudice, ivi compresa la condanna al risarcimentodel danno in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Ladisamina dei fatti e delle prove viene preceduta dalla tesi che [OSCURATO:PERSONA] sia unamministratore di fatto. Le prove a supporto di tale tesi sono costituite dalledichiarazioni dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA], del direttore amministrativo [OSCURATO:PERSONA] e delPemoni. Tuttavia, il giudice omette di valutare quale sia stata l'origine della societàfallita e in particolare quanto già indicato nella sentenza di primo grado, nonostantesul punto sia stato espresso un motivo di impugnazione che riguarda l'attribuzioneal [OSCURATO:PERSONA] della posizione di amministratore di fatto. Nonostante la ricostruzionestorica già indicata, non si perviene a una soluzione logica su quali fossero i realirapporti all'interno della società, anzi la Corte di merito non affronta proprio ilmotivo di impugnazione al riguardo. Il deus ex machina dell'iniziativa commercialeera stato [OSCURATO:PERSONA], prima amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e poicommercialista della [OSCURATO:PERSONA] che aveva creato, e di cui il primo amministratoreera stata la signora Belulli, compagna del medesimo. La società fallita, come pure laTecno [OSCURATO:PERSONA], è stata dunque una creatura del signor [OSCURATO:PERSONA] che inserisce ilTeglia quale amministratore al posto della sua compagna nonché quale socio al47,50% del capitale.È stata omessa ogni valutazione dell'organizzazione della società, deiprofessionisti che hanno prestato attività per conto della società fallita, dellospostamento dei documenti e beni della società dalla sede ad un magazzinoadiacente alla sede, bene di proprietà dello stesso soggetto giuridico che locava allasocietà l'immobile dove operava la stessa, dell'ammasso dei beni della società indetto magazzino come anche dei computer.Non è stato valutato, contraddicendo il dato probatorio oggettivo, che il testeTeglia dinanzi al G.i.p. aveva affermato che l'imputato era responsabilecommerciale e prendeva le decisioni che attenevano ai clienti e all'aspetto tecnico ecommerciale assieme ad un altro ingegnere o altri tecnici delegati, che sioccupavano dei macchinari, mentre il dott. [OSCURATO:PERSONA] era il responsabile amministrativo;e che il token relativo ai conti correnti era nella sola disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Né si èconsiderato che il trasferimento di tutto ciò che esisteva nella società dalla sede almagazzino limitrofo è stato opera del proprietario dei due immobili.In definitiva sono stati i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] a costituire la fonteprincipale per affermare la sua responsabilità e minimizzare quella del [OSCURATO:PERSONA],neppure indagato, nonostante fosse il deus ex machina della nascita della societàfallita e commercialista della stessa.In realtà, [OSCURATO:PERSONA] riceveva ordini dal [OSCURATO:PERSONA] e non risponde a verità che questiricevesse invece ordini da [OSCURATO:PERSONA].L'altra fonte probatoria dell'attività contestata al [OSCURATO:PERSONA] è costituita, secondoil giudice di merito, dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] che ha tuttavia affermato cheCastiello era responsabile della parte commerciale.2.2.Col secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione circa lacontestazione al [OSCURATO:PERSONA] della sottrazione dei libri e delle scritture contabili.L'amministrazione era di competenza del [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo non ha riconsegnato ilibri ma afferma di aver dato una copia in pdf della contabilità. Tuttavia, nessunaindicazione circa il contenuto del PDF vi è, ma solo un riferimento assolutamentegenerico privo di qualsiasi deduzione giuridica secondo i principi dettati da ultimo daCassazione n. 18442/2022 n. 20553/22.2.3.Col terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione circa ladistrazione dei macchinari. Per affermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] la Corte diappello ha fatto riferimento oltre che alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] di cui si è giàdetto, a ciò che avrebbe accertato la Guardia di finanza. Tuttavia, per quantoriguarda la Guardia di finanza si fa osservare che la stessa è andata a controllare lacessionaria della macchina ma non i beni strumentali asseritamente esistenti pochigiorni prima della dichiarazione di fallimento.2.4.Col quarto motivo deduce la contraddittorietà della motivazione circa lavendita di macchinari al plasma dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Comit. La Corte di appelloriconosce che il bene in questione fu ceduto dalla società fallita alla Comut perché lapredetta non era in grado di completarlo e che era stato poi ultimato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la variazione del valore complessivo di euro 115.117,63 iva inclusa.Nonostante ciò, il giudice di merito ritiene integrata la distrazione del prezzo di euro27.225, nonostante che sia stato incassato l'importo di euro 15.488 e che quindi sisia trattato di una reale transazione commerciale. È comunque certo che l'eventualedistrazione potrebbe riguardare al più il minor importo di euro 11.733 anzichéquello di euro 27.225. In ogni caso [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto responsabile di tale fattononostante che le movimentazioni contabili fossero di competenza del [OSCURATO:PERSONA] e delBrilli.2.5.Col quinto motivo deduce la contraddittorietà della motivazione per quantoriguarda la posizione [OSCURATO:PERSONA]. La contestazione riguarda gli anni 2010 e 2011, comeriportato dallo stesso giudice alle pagine 15 e 16 della sentenza. La prova sarebbecostituita dall’ enorme esposizione creditoria della società fallita nei confronti diBianchi [OSCURATO:SOCIETA] si tiene in alcuna considerazione che nel rapporto commercialesono state vendute varie macchine tanto che lo stesso curatore riconosce che vi èun credito iva di oltre euro 231.342, peraltro lo stesso teste [OSCURATO:PERSONA] dichiara che ildebito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pari ad euro 112.660 e al31/12/2012 è pari ad euro 268.285. Tutto ciò è in contrasto con quattro scritto dalgiudice di merito a pagina 13 della sentenza ove assurge a valore consolidatoaddirittura tutto l'importo delle transazioni.2.6.Col sesto motivo deduce la contraddittorietà della motivazione e laviolazione del principio di cui all'art. 2639 codice civile. La funzione del [OSCURATO:PERSONA] nonera quella di operare nel settore amministrativo della società, lì operavano il [OSCURATO:PERSONA] eil [OSCURATO:PERSONA], per cui tutte le dichiarazioni rilasciate dai medesimi non possono essereritenute fondate in quanto tesi non attendibili. Si contesta comunque la naturaplurima dei fatti distrattivi ritenuta dalla Corte di appello secondo quando deciso daCassazione n. 13382/20.2.7.Col settimo motivo deduce violazione di legge in punto di determinazionedella pena. La Corte di appello ha confermato la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] dalTribunale con riduzione della stessa, a seguito dell'assoluzione dal reato di cui allalettera D, di soli mesi due di reclusione, anziché per il minimo di sei mesi. Ciò nonappare in linea con le risultanze processuali. Nella determinazione della pena, ai finianche della concessione delle alternative penali, il giudice non ha tenuto conto chele precedenti condanne attengono a fatti del 2004 e sono state causate da unaholding fondata dal [OSCURATO:PERSONA] con successivo fallimento di tutte le partecipate e conpene tutte scontate. Né si è considerata l'inesistenza di qualsiasi lucro da parte diCasiello e l’inesistenza di qualsiasi attività per ragioni di salute.3. Con atto prevenuto in data 28.1.2026 sono stati formulati i seguenti ulteriorimotivi.3.1. Con un primo motivo si lamenta la mancata applicazione dell'art. 216 n. 2legge fall. per quanto attiene alla sussistenza del dolo specifico della bancarottafraudolenta documentale.Si ribadisce la non riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] del controllo dei dati contabili dellasocietà, che erano tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrato, oltre che dalcommercialista [OSCURATO:PERSONA] che era anche il titolare della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.che concesse in affitto alla conduttrice [OSCURATO:PERSONA], la cui prima amministratrice era lasig.ra Belleli moglie del rag. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 punto A.A.1 sentenza del [OSCURATO:PERSONA]).Si è omesso di considerare che la tenuta dei libri era nella disponibilità del Brillie che non risulta che lo stesso abbia consegnato una chiavetta USB al [OSCURATO:PERSONA] (ed alCasiello, che nega di aver mai ricevuto tale bene) prima di andare via dalla CutMetal.Non sussiste nella fattispecie il doro specifico perché non vi è stata sottrazione,distruzione o falsificazione dei libri per recare pregiudizio ai creditori.Il fallimento ha la sua origine dal crollo degli ordini pervenuti alla [OSCURATO:PERSONA] nel2012.Quella che è stata ritenuta una condotta fraudolenta tale invece non è perché:- è documentale che la crisi è avvenuta con il crollo degli ordini dell'86% nel 2012rispetto al 2011;- è documentale che tra il 2009 ed il 2010 c'era stato un aumento vertiginoso deiricavi con conseguente ripercussione sulla situazione finanziaria della società che haprovato a ricorrere al capitale di debito, proprio per il crollo degli ordini.I risultati del 2010 e del 2011 sono positivi.Tutti questi elementi importanti ai fini della valutazione della condotta puntanoad escludere, anche sotto il profilo oggettivo, la tesi della volontà di chi operava direcare pregiudizio ai creditori e traendo un ingiusto profitto. La decisione è statapresa ignorando che il rapporto di criticità era ben noto al rag. [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA],come pure al [OSCURATO:PERSONA] e non certamente al [OSCURATO:PERSONA]; è altresì pacifico dall'istruttoria chei rapporti con la banca e con l'amministratore li teneva il [OSCURATO:PERSONA] e non certo ilCasiello.Nella fattispecie comunque non sussistono specifici indici di fraudolenza nonpotendo la stessa essere ricavata dall'esame di modalità della tenuta delle scritturecontabili (perché non disponibili) dovendosi ricercare da altri dati fattuali (Cass.25424/2025).3.2. Col secondo motivo deduce la contraddittorietà tra la contestazione didistrazione per la vendita alla ditta [OSCURATO:PERSONA] ed il dato probatorio acquisto, ovvero ilmancato pagamento da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] a quo ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato contenuto sotto la lettera D)del capo di imputazione, accogliendo sul punto l'appello dell'imputato, affermandoche la svalutazione dei crediti di dubbia esigibilità fino all'importo di Euro767.190,00 nel bilancio 2012 era corretta. Tra questi crediti ci sono sicuramentequelli indicati come non pagati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] (Euro 268.285,34) per cui nonpossono essere contestati come oggetto di distrazione, come si legge al capo B delcapo di imputazione, perché il valore sopra indicato è il risultato del rapportodare/avere tra la società fallita e la ditta [OSCURATO:PERSONA] e quindi nessuna ipotesi didistrazione.3.3. Col terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell'art. 133 c.p.relativamente a quanto dedotto circa il p. B ed all'effetto della assoluzione del capoL'ammontare della contestata distrazione per la posizione della ditta Bianchiridimensiona la accusa contestata sub capo B. Viene meno infatti sia l'ammontare diEuro 300.000,00 ivi indicato, sia il ridimensionamento dell'importo relativoall'operazione con D'[OSCURATO:PERSONA], riportata ad Euro 27.225,00anche se questo dato è soggetto ad ulteriore revisione fermandosi alla metà.Se ne deve dedurre l'evidente e rilevante minor importo dell'accusa didistrazione dei beni merce per cui si chiede che venga rideterminata la pena base inanni tre.3.4. Col quarto motivo deduce l’erronea applicazione, dei criteri di cui all'art.133 c.p. e 67-bis sulla sorta dell'assoluzione dal capo D e l'abbattimento del valoredei beni contestati in distrazione.L'assoluzione per il capo D perché il fatto non sussiste con l'abbattimento delvalore dei beni contestati sub capo B giustificano anche la revisione del trattamentosanzionatorio sotto il profilo della concessione delle attenuanti generiche, sia sottola valutazione ex art. 133 c.p.In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ha settantadue anni, l'assoluta impossibilità diriproporsi in un'attività lavorativa, e quindi il criterio di impedire nuove condotteillecite al fine di determinare la pena appare non utilizzabile. Egli ha espiatointeramente la pena per i fatti del 2004, con un comportamento assolutamentepositivo e premiante. D'altra parte, il terzo comma dell'art. 62-bis indica al Giudiceche non può concedere l'attenuante di cui al primo comma per il solo fatto che nonesistono precedenti. La concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. èlegata a considerazioni di circostanze diverse da quelle di cui all'art. 62 c.p., chepossono essere legate alla condizione di vita individuale, alla tipologia dei fatticontestati ed all'inesistenza dei motivi a delinquere.In considerazione di quanto sopra si chiede che, in caso di mancatoaccoglimento degli altri motivi, la pena sia diminuita con la concessione delle4. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Esso, in linea di massima, adduce travisamenti di circostanze di fatto,direttamente sottoposte al vaglio di questa Corte senza neppure indicare, inmaniera chiara e specifica, la decisività di quanto si assume non considerato otravisato dai giudici di merito.Nel suo complesso il ricorso mira ad una rivalutazione in fatto e probatoria checom’è noto non è consentita nella presente sede di legittimità, in cui peraltro l’unicovizio del travisamento è quello probatorio, la cui deduzione, tuttavia, non è libera,trovando, esso, sede nell’ambito della lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. checontempla il vizio di motivazione.1.1.Le censure articolate col primo motivo, nella parte in cui mirano a porre indiscussione la qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente, sonoanche aspecifiche perché nell’esporre gli argomenti che si assumono idonei adimostrare la estraneità dell’imputato rispetto alla gestione societaria, nonconsiderano che i giudici di merito hanno ricostruito la qualifica gestoria del Casiellocomplessiva e non nella prospettiva frazionata proposta già in quella sede dalladifesa. Essi hanno, da un lato, valorizzato le dichiarazioni dell’amministratoreformale [OSCURATO:PERSONA], i riscontri offerti dalle dichiarazioni del rag. [OSCURATO:PERSONA], responsabileamministrativo, che aveva in particolare affermato di eseguire quanto gli diceva ilCasiello, e da quelle del [OSCURATO:PERSONA], meccanico della società, e, dall’altro, fattoriferimento anche al contributo del teste della difesa Rossi, responsabile del settoreproduttivo.Secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata - che in premessarimanda alla già compiuta ricostruzione svolta nella sentenza di primo gradoritenuta non incisa dai parziali rilievi difensivi – il [OSCURATO:PERSONA], durante l'audizione dinanzial curatore, aveva evidenziato come al ricorrente competessero rilevanti funzioniamministrative, quali la determinazione dei corrispettivi da versare ai fornitori,l'assunzione di dipendenti di cui valutava la capacità e quantificava la retribuzione,nonché la definizione dei prezzi a cui vendere i macchinari oggetto di produzione; e,nel corso dell'incidente probatorio, aveva più dettagliatamente descrittol'organizzazione interna all'azienda e i rapporti di forza che intercorrevano tra lui e ilCasiello.Infatti il [OSCURATO:PERSONA] – annota la Corte di merito - sebbene abbia negato di averesvolto un ruolo di mero prestanome, ha tuttavia chiarito di non avere maiintrattenuto rapporti con la clientela né con i fornitori, relazioni queste tutteintegralmente intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA] e di essersi invece occupato sia di attività dinatura meramente esecutiva, quali, ad esempio, il pagamento dei canoni di affittoal proprietario dell'immobile in cui veniva condotta l'attività di impresa, sia dicredito in merito alle trattative per ottenere gli sconti sulle fatture di vendita, oquelle con gli istituti previdenziali, provvedendo anche a pagare con risorse propriei contributi omessi a causa della crisi di liquidità in cui versava la società. Pertanto ilTeglia – osserva la sentenza impugnata - ha comunque riconosciuto di non esserestato estraneo all'organizzazione aziendale, circostanza di per sé pacifica ma nondirimente. Egli ha infatti riferito che, allo scopo di lasciare al ricorrente un maggioremargine di manovra nelle trattative con i fornitori, fosse solito firmare in suo favoreassegni in bianco, nonché di essersi più volte scontrato con il [OSCURATO:PERSONA], responsabileamministrativo della società, perché questi - che aveva nella propria disponibilità iltoken correlato al conto corrente - si rifiutava di eseguire le sue direttiveaffermando di agire soltanto su impulso del [OSCURATO:PERSONA].Indi, ha concluso la Corte di appello che “[a]ppare pertanto evidente che lalettura offerta dalla difesa della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] sia alquanto riduttiva etralascia elementi nodali delle predette dichiarazioni che trovano inoltre precisoriscontro negli ulteriori esiti dell'istruttoria”, in particolare, come detto, in quantodichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].I giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hannoravvisato un quadro univoco tale da comprovare che la funzione del [OSCURATO:PERSONA],nonostante il ruolo formale di responsabile delle vendite, non si esaurisse nelsettore commerciale, rispetto al quale peraltro il ricorrente viene dallo stessoricorso indicato come il responsabile, avendo assunto anche, più in generale,concreta natura gestoria.Ha poi certamente rilievo, come giustamente osserva il P.G. nella requisitoriain atti, la puntualizzazione della Corte territoriale circa la garanzia personaleprestata dal [OSCURATO:PERSONA] verso il fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dicembre 2011),per euro 127.000, compresi interessi, indicata quale indice sintomatico di unconcreto e personale interesse alla prosecuzione dell'attività della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.D’altra parte le deduzioni difensive che tendono a far leva sul ruolo delCappelli e sull’assetto originario della compagine sono, con tutta evidenza, estraneerispetto al tema specifico decisivo dell’esercizio in concreto di poteri gestori da partedel ricorrente, da riferire evidentemente all’epoca in cui egli operò nell’ambito dellasocietà, che rileva ai presenti fini a prescindere da quella che può essere stata lagenesi societaria e da quelle che possono essere state le dinamiche che hannocondotto all’assetto preso in considerazione dai giudici di merito in quantodirettamente incidente sulla valutazione della posizione del ricorrente.Le annotazioni difensive sul deus ex machina originario non scalfiscono laricostruzione della Corte territoriale che ha dato conto dell’organizzazione interna edei rapporti tra i soggetti operanti, giungendo ad un approdo motivazionale privo difratture logiche.D’altronde la mera esistenza, a monte, di un deus ex machina promotoredell’iniziativa imprenditoriale societaria non comporta di per sé la sua permanenza,tanto meno che essa sia assorbente, nel senso di escludere che altri soggettipossano avere contribuito alla gestione della società (d’altronde la stessa difesa nelvalorizzare il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a circostanze relative al passato).Lo stesso dicasi in relazione al descritto ruolo del [OSCURATO:PERSONA], essendo pacifico nellagiurisprudenza di questa Corte che non costituisce un elemento di per sé idoneo adescludere l’amministrazione di fatto di un soggetto la circostanza chel’amministratore formale abbia potuto - anch’esso - svolgere attività gestoria(d’altronde nel caso di specie i reati sono ascritti al [OSCURATO:PERSONA] in concorso col Tegliache he oramai definito la propria posizione con sentenza irrevocabile).Quanto al richiamo ai precedenti penali, la sentenza impugnata non li utilizzacome prova primaria della qualifica, ma come elemento valutativo sul piano deltrattamento sanzionatorio e del profilo soggettivo complessivo, deponendo essi peruna certa competenza dell’imputato in ambito di amministrazione societaria; in ognicaso la qualifica discende, precipuamente, da fonti dichiarative e riscontridocumentali puntualmente indicati.1.2.L’impostazione seguita dai giudici di merito è in linea con lagiurisprudenza di legittimità che è costante nel ritenere che ai fini dell'attribuzionedella qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasifase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività dellasocietà, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunquesettore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di unavalutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua elogica motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv.277540); e che in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod.civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fattopossa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti didiritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino inmodo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione(Sez. 5, Sentenza n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 – 01).1.2. Anche il secondo motivo del ricorso risente dei limiti posti in evidenza conriferimento al primo motivo di ricorso, risultando esso di fatto agganciato allamedesima contestazione del presupposto dell’amministrazione di fatto ritagliata incapo al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi, genericamente, ad affermare che l’amministrazionefosse di competenza del [OSCURATO:PERSONA] che “non ha riconsegnato i libri ma afferma di averdato una copia in pdf della contabilità”, del quale si ignora il contenuto.Esso è ulteriormente generico perché nel lamentare la contraddittorietà dellamotivazione circa la contestazione al [OSCURATO:PERSONA] della "sottrazione" dei libri e dellescritture contabili non indica in quali punti la motivazione impugnata sarebbecaduta in contraddizione.Una volta affermata – con motivazione congrua ed ampia – la qualifica diamministratore di fatto, corretta è la conseguenza, tratta dai giudici di merito, percui il ricorrente era gravato dagli stessi doveri dell’amministratore formale erisponde pertanto delle condotte di bancarotta documentale connesse alla gestione.Invero, pacifico è il principio per cui, in tema di reati fallimentari,l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'interagamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, oveconcorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume lapenale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a luiaddebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844 – 01, in tema dibancarotta fraudolenta documentale).D’altra parte, la Corte di merito non ha mancato di evidenziare che lamancanza del libro giornale 2012, del libro inventari e del libro cespitiammortizzabili sia stata funzionale ad occultare sia le operazioni distrattive dei benistrumentali, sia le distrazioni realizzate in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Sidac nelcorso del 2012, venute alla luce solo grazie alle indicazioni di altri soggetti. Equanto al pdf, stampato dal [OSCURATO:PERSONA] e consegnato in copia anche al [OSCURATO:PERSONA], la Corte dimerito si limita ad evidenziare come in relazione a ciò il ricorrente non avessefornito alcuna spiegazione.Circostanze queste che rendono vieppiù generico il motivo in esame.1.3. Il terzo motivo del ricorso con cui si deduce la contraddittorietà dellamotivazione circa la distrazione dei macchinari è palesemente generico nonesplicitando la annunciata contraddittorietà né tanto meno evidenzia i punti dellamotivazione che sarebbero afflitti da contraddittorietà, mirando piuttosto esso, sullabase di mere asserzioni in fatto, a sostituire alla valutazione di attendibilità operatadai giudici di merito una diversa lettura delle prove.I giudici di merito hanno valorizzato il dato, logicamente dirimente, delmancato reperimento dei beni da parte del curatore e hanno ritenuto attendibilel’elenco dei cespiti indicato dal [OSCURATO:PERSONA] adducendo specifiche ragioni a sostegno(prossimità temporale dell’elenco all’ultimo accesso in azienda, ruolo di capoofficina del predetto, conoscenza diretta dello strumentario e indicazioni specifichesu un bene presente fino a gennaio 2013 e su beni ritirati dalla società di leasingnel corso del 2012). Il fatto che il teste non ricordasse matricole o dati identificativianalitici è stato ritenuto non decisivo, trattandosi di beni individuati per tipologia epresenza, in un contesto produttivo ben definito.Quanto agli accertamenti della Guardia di Finanza, la Corte territoriale haspiegato che essi hanno contribuito a riscontrare talune vicende distrattive (anchecon documentazione contabile) consentendo di appurare l'intervenuta distrazioneanche di un ulteriore bene strumentale.A fronte di tale ricostruzione la censura in esame si appalesa ancor piùgenerica ed apoditticamente arroccata su circostanze genericamente addotte (che,quanto al portato dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], rimandano a quanto già esposto colprimo motivo, la cui valutazione è stata già sopra svolta).1.4. Anche il quarto motivo del ricorso che deduca la contraddittorietà dellamotivazione circa la vendita di macchine al Plasma da [OSCURATO:PERSONA] a Comut èaspecifico e meramente reiterativo.Come ben evidenzia il P.G. nella requisitoria in atti, la sentenza impugnata,con argomenti congrui ed adeguati, distingue la questione del valore e delcompletamento del bene (circostanza presa in considerazione per escludere laricostruzione dell’operazione in termini di fittizietà) dal punto essenziale relativo allamancata corresponsione del prezzo dovuto dalla Comut a fronte della venditacompiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché all’assenza di iniziative di recupero del credito.La Corte territoriale ha correttamente chiarito che proprio perchél’interposizione della Comut non può ritenersi fittizia, come dedotto dalla difesa, nonè possibile elidere il credito verso Comut invocando quanto incassato (o nonincassato) in un rapporto con un diverso soggetto (D’[OSCURATO:PERSONA]), perché si trattadi controparti giuridiche distinte.Il motivo è in definitiva meramente reiterativo, avendo la Corte di merito (cfr.pag. 12 della sentenza impugnata) già esplicitato gli argomenti che rendono nonappropriati i rilievi difensivi – facendo tra l’altro riferimento allo storno della fatturaintervenuto prima della vendita, e al fatto che permarrebbe comunque la differenzadi prezzo pari ad euro 11.733 - nella sostanza qui riproposti senza un adeguatoconfronto con la ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata.La motivazione è coerente anche con l’impostazione di fondo che vede ilCasiello come amministratore di fatto della società, con la conseguenza che anchetale motivo – al pari degli altri che precedono che finiscono con il formularecontestazioni sulle singole condotte agganciandole sempre alla principale sul ruoloritagliato in capo al ricorrente - risente dei medesimi limiti sopra tracciati al punto1.1. nel trattare il primo motivo di ricorso.1.5. Il quinto motivo del ricorso individua la contraddittorietà dellamotivazione nel senso che non si terrebbe “in alcuna considerazione che nelrapporto commerciale sono state vendute varie macchine tanto che lo stessocuratore riconosce che vi è un credito iva di oltre euro 231.342” e che “[p]eraltro ilteste [OSCURATO:PERSONA] dichiara che il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pari adeuro 112.660 e al 31/12/2012 è pari ad euro 268.285”, e che “[t]utto ciò è incontrasto con quattro scritto dal giudice di merito a pagina 13 della sentenza, oveassurge a valore consolidato addirittura tutto l'importo delle transazioni” (cosìtestualmente in ricorso). Laddove la ricostruzione svolta nella sentenza impugnatariguardo alla vicenda distrattiva è ben più ampia ed articolata e, sebbenericomprenda anche il riferimento al valore complessivo delle forniture in favore dellaBianchi s.r.l., attesta poi il debito finale in complessivi euro 268.285,34. La Corte diappello invero non fonda la distrazione sul solo ammontare del debito, che - di làdel suo specifico ammontare, comunque elevato - è stato piuttosto ritenutoindicativo del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato ad intrattenere rapporticommerciali con la predetta società, nonostante appunto essa avesse accumulatouna posizione debitoria consistente. La condotta illecita è stata, dunque, ravvisatanell’avere l’imputato proseguito, in modo antieconomico e non giustificato, rapporticommerciali con un soggetto/intermediario sistematicamente inadempiente, senzaefficaci iniziative di recupero, fino a determinare un saldo di credito sicuramentesignificativo (quantificato nell’importo di cui sopra di euro 268.285,34 anche sullabase del mastrino contabile acquisito agli atti).I richiami difensivi al credito IVA e ai diversi saldi temporali non scardinanol’impostazione della Corte territoriale che in definitiva utilizza il saldo delcredito/debito così individuato come parametro del pregiudizio, e lo colloca nelcontesto di una condotta giudicata oggettivamente – e soggettivamente -pregiudizievole.Al riguardo del tutto condivisibile appare l’annotazione svolta dal P.G. nellarequisitoria in atti che ha, tra l’altro, sottolineato come le contestazioni tecnichesvolte dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro richiamate in termini del tutto generici dal ricorrente,non risultino tali da elidere la palese irrazionalità economica dimostratadall'imputato nella conduzione di tali rapporti.1.6. Il sesto motivo del ricorso nella parte in cui contesta la contraddittorietàdella motivazione e la violazione del principio di cui all'art. 2639 c.c., in realtàripropone il tema dell’amministrazione di fatto ritagliata in capo al ricorrente anchesulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la difesa taccia di inattendibilitàadducendo genericamente il fatto che ad operare nel settore amministrativosarebbero stati i predetti e non [OSCURATO:PERSONA]. Tale tema è stato già affrontato soprattuttoin relazione al primo motivo di ricorso che l’ha introdotto.In ogni caso la valutazione della credibilità dei testi è tipicamente riservata algiudice di merito e nel caso di specie la Corte di Appello ha indicato perché ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trovino riscontri reciproci e documentali, e perché leaffermazioni del [OSCURATO:PERSONA] si inseriscano coerentemente nel quadro probatorio.Riguardo alla qualifica e alla ripartizione interna di mansioni, come già sopradetto esaminando il primo motivo di ricorso, la Corte ha spiegato che l’imputatononostante il ruolo formale di responsabile delle vendite, svolgeva in concretofunzioni di natura gestoria attinenti non solo alle vendite.Del tutto aspecifica è, infine, la doglianza sulla natura plurima dei fattidistrattivi, contestata in modo assertivo, mediante il mero richiamo di unapronuncia di questa Corte, senza alcuno approccio specifico rispetto al caso dispecie.1.7. Infine, anche l’ultimo motivo di ricorso (art. 606 lett. b, 133, 62 bis c.p.,determinazione della pena) è inammissibile per manifesta infondatezza.Come è noto, la determinazione della pena è sindacabile in sede di legittimitàsolo nei casi di motivazione mancante, apparente o radicalmente illogica (ex multis,Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Rv. 271243).Ed invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri aduna nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez.3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso dispecie, in cui la Corte di Appello ha indicato la ragione della entità della riduzione,qualificando la condotta oggetto di assoluzione come di modesta gravità; ha inoltreconfermato – con motivazione congrua ed adeguata – il diniego delle attenuantigeneriche e l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio, valorizzando il rilevantepassivo, l’assenza di condotte riparatorie e la condizione di pluripregiudicato.2. Quanto ai motivi di cui alla nota pervenuta il 28.1.2026, essi sono parimentiinammissibili.Deve premettersi che in tema di ricorso per cassazione, per il combinatodisposto del comma quarto dell'art 585 cod. proc. pen. e dell'art 167 disp. att.stesso codice, la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essiinvestano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame,ai sensi dell'art 581 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. Invero, il requisito della novitàdeve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano edargomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenzaimpugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi opunti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per lapresentazione del ricorso (tra tante, Sez. 2, Sentenza n. 17693 del 17/01/2018, Rv.272821 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 1070 del 14/12/1999, dep. 01/02/2000, Rv.215669 – 01).Per altro verso, l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazionenon può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette aquesti ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolodi connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato ilsurrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (tra tante, Sez. 5,Sentenza n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850 – 01).Sicché, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi trova il limite delnecessario riferimento ai motivi principali dei quali, i motivi aggiunti, devonorappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragionieventualmente non evidenziate ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti.Sono pertanto ammissibili motivi nuovi con i quali, a fondamento del "petitum" deimotivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori.2.1. Il primo motivo nella parte in cui lamenta la mancata applicazionedell'art. 216 n. 2 legge fall. per quanto attiene alla sussistenza del dolo specificodella bancarotta fraudolenta documentale (testualmente “non sussiste nellafattispecie il doro specifico perché non vi è stata sottrazione, distruzione ofalsificazione dei libri per recare pregiudizio ai creditori”) adduce censure che nonhanno attinenza specifica coi motivi del ricorso principale.In ogni caso esso adduce genericamente circostanze di fatto direttamentesottoposte al giudizio di questa Corte con evidente (ri)caduta in una deduzioneinammissibile.In ogni caso, in relazione alle questioni sollevate si è già detto in risposta aimotivi principali.2.2. Il secondo motivo che deduce la contraddittorietà tra la contestazione didistrazione per la vendita alla ditta [OSCURATO:PERSONA] ed il dato probatorio acquisto, ovvero ilmancato pagamento da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA], segnala un vizio di motivazioneche tuttavia non era stato addotto col ricorso principale.In ogni caso le censure afferenti i crediti non pagati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] (Euro268.285,34), contestati come oggetto di distrazione, sono state già dichiarateinammissibili per le ragioni sopra indicate.2.3. Il terzo ed il quarto motivo afferenti la determinazione della pena ed ildiniego delle attenuanti generiche hanno già trovato risposta analizzando il settimomotivo di ricorso, dichiarato inammissibile.3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 13/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]