CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza dì primo grado nella parte in cui Greco era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un tablet oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo l'ipotesi di cui al 2°comma dell'art. 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce il travisamento del fatto e delle risultanze istruttorie, osservando che nell'atto di appello si era evidenziato che Greco non aveva acquistato il tablet, ma si era limitato a verificare il suo funzionamento, per poi restituirlo immediatamente alla persona che glielo aveva offerto una volta accertato il blocco dell'apparecchio; la Corte di appello aveva ritenuto che tale comportamento costituisse un post factum irrilevante, non considerando che l'immediata restituzione portava ad escludere certamente il reato di ricettazione, dato il breve lasso temporale in cui il ricorrente aveva avuto a disposizione il bene. 1.2 Relativamente all'elemento psicologico, il fatto che il soggetto interessato alla cessione si era mostrato disponibile a far controllare il tablet presso un negozio specializzato portava ad escludere il dolo, anche eventuale, del ricorrente; inoltre non era stato considerato che Greco, fin dal primo interrogatorio, aveva precisato il luogo dove aveva incontrato il soggetto che gli aveva offerto il tablet e la sua richiesta di procedere al controllo dell'apparecchio, come confermato dalla teste [OSCURATO:PERSONA]; né poteva ritenersi integrato l'elemento soggettivo dl fatto che l'imputato non avesse fornito le generalità del soggetto che gli avrebbe fornito il tablet, proprio in ragione della mancata conoscenza dello stesso e del brevissimo rapporto intrattenuto con lo stesso per la verifica dell'apparecchio. 1.3 Il difensore osserva che la Corte di appello aveva ritenuto di non concedere le attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale dell'imputato, ritenendo non attendibile la sua versione, che invece era stata confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 II difensore rileva che le modalità del fatto avrebbero dovuto portare la Corte ad assolvere l'imputato o, in via residuale, a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 712 cod.pen. e, quindi, dichiarare non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.) VV\ 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve osservare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che ("La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il primo motivo di ricorso non si confronta con quanto affermato dalla Corte di appello, che ha evidenziato come non vi sia nessun riscontro oggettivo che il ricorrente abbia restituito il tablet, e che, se davvero si fosse accorto della provenienza illecita dello stesso, avrebbe dovuto segnalarlo alle Forze dell'Ordine in modo da consentirne la restituzione al legittimo proprietario, e non a chi gli aveva proposto l'acquisto (pag.5 sentenza impugnata); 1.2 Relativamente alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, le stesse modalità della vendita (proposta di acquisto da un soggetto sconosciuto per un prezzo non indicato) hanno portato la Corte di appello a ritenere sussistente il dolo del reato di ricettazione, il chè impedisce di ritenere sussistente la meno grave ipotesi prevista dall'art. 712 cod.pen. e l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., richiesto qualora fosse stata riconosciuta la suddetta ipotesi: è stato quindi ritenuto irrilevante il fatto che la teste [OSCURATO:PERSONA] (indicata in ricorso una volta come Ilaria ed un altro come Eleonora) abbia riferito che l'imputato le aveva consegnato il tablet per controllarne la funzionalità.Si deva infatti rilevare che la Corte di appello ha espressamente motivato sulla impossibilità di ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 712 cod.pen., e sul punto il ricorrente chiede una diversa valutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.3 Quanto alla concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente indica come ragioni giustificative del beneficio soltanto la sua versione dei fatti, ritenuta non credibile dai giudici di merito in quanto prbva di riscontro; pertanto, poiché la meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, vista la mancanza di elementi valutabili a favore del ricorrente, corretta è la decisione della Corte di appello sul punto. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]