CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04I38XK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, in data 17 novembre 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal G.u.p. del Tribunale di Trento in relazione a reati di illecita detenzione e di cessione di sostanza stupefacente, riconosciuta l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al valore probatorio degli indizi in base ai quali la Corte di merito, facendo malgoverno delle regole di valutazione delle prove, ha ritenuto il Bousleh penalmente responsabile di quanto contestatogli. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, infatti, oltre a formulare considerazioni affatto generiche sulla valutazione degli elementi probatori, propone argomentazioni meramente avversative a proposito del rilievo ad essi attribuito dalla Corte di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo solido, logico e coerente, richiamando i chiari elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, costituiti dal riconoscimento operato dall'acquirente Zanetti e alle dichiarazioni rese dall'acquirente Zhadkowwskyi. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato, atteso che la mancata esclusione della recidiva, ampiamente argomentata dalla Corte di merito, si è fondata sulla pericolosità dimostrata dall'imputato, confermativa di quella ricavabile dai suoi numerosi precedenti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 o