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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2025

Cassazione n. 02310/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di revoca della confisca penale disposta con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 459/22 irrevocabile in data 14.12.2023, già oggetto di un procedimento in sede esecutiva definito con ordinanza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica in data 28/10/2024 dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha dedotto, con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], tre motivi, chiedendo l'annullamento della ordinanza.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 667, comma quarto cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che avverso la decisione del Giudice dell'esecuzione possa essere esperita opposizione nel termine di giorni quindici dalla notificazione del provvedimento come, peraltro, disposto nella ordinanza della Corte di cassazione Sezione Prima emessa in data 4/1/2025 che, qualificato il ricorso come opposizione, aveva disposto "Trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché proceda al giudizio di opposizione".

La violazione di legge ha dato, dunque, luogo ad un provvedimento abnorme.

Il ricorrente elenca, inoltre, una serie di errori materiali contenuti nella ordinanza che ci occupa (numero SIGE, data di trattazione, qualificazione dell'opponente terza interessata quale imputata).

2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità e carenza della motivazione, essendo la motivazione illogica e contraria alle norme relative alle impugnazioni e, comunque, ad una lettura sistematica del codice di rito.

Il ricorrente, inoltre, denuncia una motivazione eccessivamente sintetica e carente che impedisce di comprendere le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento dell'ordinanza medesima.

2.3. Con un terzo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la erronea applicazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 76, settimo comma, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, non avendo il Tribunale affrontato i motivi dell'impugnazione, confondendo la natura di due diritti reali, quali la proprietà e l'usufrutto, e ritenendo che in presenza del secondo si abbia un'affettiva disponibilità dei beni.

Il ricorrente, quindi, evidenzia la ratio della norma, ovvero quella di impedire che il patrimonio del sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale possa subire variazioni senza che l'Autorità ne abbia conoscenza.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, potendosi valutare congiuntamente i motivi di ricorso.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento emesso in data 28/10/2024, rigettava la richiesta di revoca della confisca eseguita in forma equivalente (come da verbale dell'8 ottobre 2019) sui beni oggetto dell'atto di donazione del 27 febbraio 2018 avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva il ricorso per Cassazione n. 2/24, ricorso che la Suprema Corte, Prima Sezione Penale, con ordinanza emessa in data 4/1/2025, qualificava come opposizione disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché proceda al giudizio di opposizione.

2.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento impugnato, ignorando la citata decisione della Corte di Cassazione ha, viceversa, ritenuto di non poter provvedere nel merito per il divieto di ne bis in idem sull'erroneo presupposto di essere stato già definito l'iter procedurale col provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione.

2.3. In caso di confisca, viceversa, il terzo titolare del bene ablato che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione, può proporre opposizione dinanzi al medesimo, a norma del combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito. (Sez. 3, Ordinanza n. 45818 del 11/09/2024 Cc. (dep. 13/12/2024) Rv. 287274 - 01.

2.3. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata in quanto affetta da violazione dell'art. 667, 4 comma cod. proc. pen. e priva di motivazione non avendo valutato né deciso sul merito della questione qualificata come opposizione e devoluta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa in data 4/1/2025.

3. Alla luce delle ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P. Q. M. Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di revoca della confisca penale disposta con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 459/22 irrevocabile in data 14.12.2023, già oggetto di un procedimento in sede esecutiva definito con ordinanza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica in data 28/10/2024 dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha dedotto, con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], tre motivi, chiedendo l'annullamento della ordinanza. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 667, comma quarto cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che avverso la decisione del Giudice dell'esecuzione possa essere esperita opposizione nel termine di giorni quindici dalla notificazione del provvedimento come, peraltro, disposto nella ordinanza della Corte di cassazione Sezione Prima emessa in data 4/1/2025 che, qualificato il ricorso come opposizione, aveva disposto "Trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché proceda al giudizio di opposizione". La violazione di legge ha dato, dunque, luogo ad un provvedimento abnorme. Il ricorrente elenca, inoltre, una serie di errori materiali contenuti nella ordinanza che ci occupa (numero SIGE, data di trattazione, qualificazione dell'opponente terza interessata quale imputata). 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità e carenza della motivazione, essendo la motivazione illogica e contraria alle norme relative alle impugnazioni e, comunque, ad una lettura sistematica del codice di rito. Il ricorrente, inoltre, denuncia una motivazione eccessivamente sintetica e carente che impedisce di comprendere le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento dell'ordinanza medesima. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la erronea applicazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 76, settimo comma, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, non avendo il Tribunale affrontato i motivi dell'impugnazione, confondendo la natura di due diritti reali, quali la proprietà e l'usufrutto, e ritenendo che in presenza del secondo si abbia un'affettiva disponibilità dei beni. Il ricorrente, quindi, evidenzia la ratio della norma, ovvero quella di impedire che il patrimonio del sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale possa subire variazioni senza che l'Autorità ne abbia conoscenza. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, potendosi valutare congiuntamente i motivi di ricorso. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento emesso in data 28/10/2024, rigettava la richiesta di revoca della confisca eseguita in forma equivalente (come da verbale dell'8 ottobre 2019) sui beni oggetto dell'atto di donazione del 27 febbraio 2018 avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva il ricorso per Cassazione n. 2/24, ricorso che la Suprema Corte, Prima Sezione Penale, con ordinanza emessa in data 4/1/2025, qualificava come opposizione disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché proceda al giudizio di opposizione. 2.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento impugnato, ignorando la citata decisione della Corte di Cassazione ha, viceversa, ritenuto di non poter provvedere nel merito per il divieto di ne bis in idem sull'erroneo presupposto di essere stato già definito l'iter procedurale col provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione. 2.3. In caso di confisca, viceversa, il terzo titolare del bene ablato che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione, può proporre opposizione dinanzi al medesimo, a norma del combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito. (Sez. 3, Ordinanza n. 45818 del 11/09/2024 Cc. (dep. 13/12/2024) Rv. 287274 - 01. 2.3. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata in quanto affetta da violazione dell'art. 667, 4 comma cod. proc. pen. e priva di motivazione non avendo valutato né deciso sul merito della questione qualificata come opposizione e devoluta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa in data 4/1/2025. 3. Alla luce delle ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizi
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