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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 20476/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026GEMELLI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso2225dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 784/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 318/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale aNvuvmoerco adi trai ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026GIACINTO FAVALLI, [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 784/2022, haconfermato la pronuncia di primo grado, rigettandol’impugnazione proposta in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edichiarando improcedibile per difetto di notifica l’appelloincidentale concernente la statuizione sulle spese di lite.La società aveva agito per ottenere la restituzione delle sommeversate al Fisco e all'INPS quale sostituto d’imposta a titolo dioneri fiscali e contributivi gravanti sull’assistenza sanitariagarantita all'ex dirigente in forza di un accordo di risoluzione delrapporto di lavoro.1.1.

La controversia origina dal verbale di conciliazione in sedesindacale del 19 ottobre 2011.

In tale sede, le parti avevanoconcordato la risoluzione del rapporto e la società si eraimpegnata a mantenere in favore del Gemelli - privo, all'epoca,dei requisiti pensionistici - il trattamento di assistenza sanitariaprevisto dall'Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese diassicurazione, "anche alla stregua dell'art. 1, IV co. dell'accordocitato".2.

Fino al 2013, la società aveva mantenuto l'iscrizione deldirigente presso la Cassa di Assistenza del Gruppo.

Dal 2014,UnipolSai (subentrata a Fondiaria-SAI) aveva invece avevarestituzione delle somme versate, sulla scorta dell’assunto diNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026aver agito quale sostituto d’imposta e sostenendo che il Nreumlaertoi dvi ora ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026onere non potesse più gravare sulla Cassa.2.1.

La Corte territoriale confermando l’iter decisorio delgiudice di primo grado, ha ritenuto che l'impegno negoziale digarantire il "trattamento di cui all'Allegato 8" imponesse laspecifica modalità attuativa ivi prevista (iscrizione alla Cassa) enon una generica copertura assicurativa; la clausola 6dell'accordo avesse natura derogatoria rispetto ai requisitiordinari di accesso alla Cassa e l'imposizione fiscale fossel'effetto di una scelta unilaterale della società (la sostituzionedella Cassa con polizze individuali), le cui conseguenze nonpotevano ricadere sul beneficiario, anche in forza dell'art. 2dell'Allegato 8 che pone l'onere dell'assistenza a caricodell'impresa.3.

Per la cassazione di tale sentenza UnipolSai AssicurazioniS.p.A. ha proposto ricorso affidato a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamenteper ragioni logico - sistematiche e riassunti come segue sono dareputarsi infondati, poiché l’interpretazione accolta dalla Corteterritoriale si ancora correttamente al tenore letteraledell’accordo, alla sua coerenza complessiva e al comportamentosuccessivo delle parti.1.1.

Segnatamente, con il primo motivo, formulato sotto i profilidi cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362N,u m1e3ro6 d3i r,a ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/20261364, 1366 e 1368 c.c. nonché omesso esame di fatto decisivo,deducendo che la Corte d'Appello avrebbe erroneamenteritenuto che l'accordo del 19 ottobre 2011 obbligasse la societàa mantenere l'iscrizione del Gemelli alla Cassa di AssistenzaDirigenti - modalità attuativa non prevista nell'accordo - incontrasto con lo statuto e il regolamento della Cassa e con icanoni di ermeneutica contrattuale.1.2.

Con il secondo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) sidenuncia violazione dell'art. 1372 c.c., sostenendosi chel'interpretazione accolta dalla Corte territoriale produrrebbeeffetti inammissibili nei confronti della Cassa di Assistenza,soggetto terzo estraneo all'accordo.1.3.

La terza censura (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.)lamenta violazione dell'art. 2 dell'Allegato 8 al CCNL e omessoesame di un fatto decisivo: la disposizione in oggetto, secondola prospettazione di parte ricorrente, prevederebbe l'attuazionedell'assistenza tramite la Cassa soltanto per i soggetti inpossesso dei requisiti ex art. 1 dell'Allegato, di cui il dirigenteera pacificamente privo; la motivazione della Corte territorialesarebbe inoltre contraddittoria nell'affermare, per un verso, chela fonte del diritto del Gemelli fosse da rinvenirsi nell'accordoindividuale e non nell'Allegato 8, e nell'applicare, per l'altro, lamodalità attuativa prevista dall'art. 2 del medesimo Allegato.2.

In via preliminare va ribadito che non è ammissibile lamescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazioneeterogenei che facciano contemporaneamente riferimento allediverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., poichéuna tale tecnica espositiva finisce per rimettere al giudice dilegittimità il compito di “isolare” e ricondurre le singoledoglianze ai corretti vizi deducibili, impostazione che questaNumero registro generale 12480/2023Corte ha già ritenuto inammissibile (Cfr., sul punto, Cass. nN. umero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/20263397 del 2024).Data pubblicazione 17/06/20262.1.

Va, altresì, ricordato che l’Allegato 8 al CCNL per i dirigentidelle imprese di assicurazione (15 ottobre 2007), qualecontratto collettivo nazionale, è sindacabile in sede di legittimitàai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con applicazionediretta dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 ss.c.c.; diverso è il regime del verbale di conciliazione del 19ottobre 2011, quale contratto individuale, la cui interpretazioneè censurabile in cassazione soltanto per violazione specifica deicanoni ermeneutici, con onere della parte ricorrente di indicarein qual modo e con quali considerazioni il giudice se ne sarebbediscostato, non essendo sufficiente la mera contrapposizione diuna diversa lettura (ex multis, Cass. n. 30141 del 13 ottobre2022).2.2.

Nel merito, l'interpretazione della Corte d'Appello devereputarsi corretta.Sulla scorta del criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., occorreevidenziare che il punto 6 dell'accordo del 19 ottobre 2011 fariferimento non ad una generica «copertura sanitaria» o a un«trattamento equivalente», ma al «trattamento di assistenzasanitaria di cui all'accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigentidelle imprese assicuratrici allegato sub 8 al CCNL».

Il richiamoè, dunque, espresso e sistematico: riguarda il trattamento nellasua integralità, non soltanto il contenuto prestazionale.L'art. 2 dell'Allegato 8 - che prescrive che «l'assistenza sanitariasarà attuata tramite la costituzione di una Cassa di assistenza»e che «l'onere dell'assistenza è a carico dell'impresa» - nondisciplina i soli soggetti beneficiari (regolati dall'art. 1) ma lemodalità attuative del beneficio: modalità che il richiamocontrattuale incorpora per intero.Numero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026Anche avuto riguardo al criterio dell’interpretazione sisteNmumaetroic dai r,a ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026deve evidenziarsi che la Corte ha correttamente applicato ilcriterio dell'interpretazione complessiva delle clausole ai sensidell’art. 1363 c.c., coordinando il riferimento all'Allegato 8 conla previsione di una durata sine die del beneficio (finoall'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con analogotrattamento), il che rendeva manifesta l'intenzione delle partistesse di estendere al dirigente esodato lo stesso trattamentonormalmente riservato ai dirigenti in servizio o pensionati.2.3.

In tale contesto si colloca, in modo coerente, anche ilrichiamo contenuto nel punto 6 dell’accordo all’art. 1, comma 4,dell’Allegato 8, che eleva da otto a quindici mesi ilmantenimento dell’assistenza nel caso di risoluzione persuperamento del comporto di malattia.La Corte d’Appello ha correttamente inteso tale richiamo comeindice di una volontà di attribuire all’impegno assuntoun’efficacia derogatoria rispetto alle regole generali perl’accesso al trattamento, e tale conclusione trova ulterioreconferma nella clausola secondo cui il trattamento viene meno“soltanto” in presenza di un nuovo rapporto di lavoro con paritrattamento, senza limitazioni temporali.Ne discende che correttamente la Corte territoriale ha ritenutoche le parti intendessero garantire al dirigente il medesimotrattamento “sotto ogni profilo”, incluse le modalità dierogazione collegate al canale attuativo collettivo (iscrizione allaCassa), e che la deroga pattuita investisse i requisiti soggettividi accesso (art. 1), non le modalità attuative (art. 2), conconseguente insussistenza di ogni denunciata contraddittorietà.2.4.

L’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.)impone, inoltre, di valorizzare l’affidamento che il lavoratorepoteva ragionevolmente riporre nel significato delle pattuizioni:Numero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026il dirigente, accettando la risoluzione consensuale, Npumoetreo dvi ara ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026confidare nel mantenimento dell’assistenza sanitaria nellestesse forme godute in costanza di rapporto, ossia medianteiscrizione alla Cassa, forma che non comportava oneri fiscali nécontributivi.Questo profilo trova riscontro nel comportamento successivodelle parti (art. 1362, comma 2, c.c.), poiché la società, dal 30settembre 2011 fino alla fine del 2013, ha mantenuto l’exdirigente iscritto presso la Cassa, garantendogli l’assistenzatramite la polizza collettiva/cumulativa e senza mai richiedererimborsi di oneri fiscali o contributivi.Tale condotta, protrattasi per oltre due anni successivi allaconclusione dell’accordo, costituisce, conformemente a quantoritenuto dalla Corte territoriale, un elemento interpretativodecisivo ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c., e rendeincompatibile con il regolamento negoziale una lettura checonsentisse alla società di modificare unilateralmente lemodalità di attuazione dell’assistenza sanitaria, sostituendol’iscrizione alla Cassa con polizze individuali assoggettate atassazione.2.5.

Da ciò consegue che non è condivisibile l’assunto secondocui sarebbe stato consentito alla società sostituireunilateralmente l’iscrizione alla Cassa con polizze individuali “adhoc”, poiché una simile sostituzione altererebbe la modalità diadempimento incorporata nel regolamento contrattuale pereffetto del rinvio espresso all’Allegato 8 e frusterebbel’affidamento del beneficiario, in contrasto con i principi dicorrettezza e buona fede anche nella fase esecutiva.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1372 c.c., è correttoescludere che l’interpretazione accolta produca effettiinammissibili nei confronti della Cassa quale terzo estraneo,Numero registro generale 12480/2023poiché la decisione si limita a vincolare la datrice di lavoroN umero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/2026all’utilizzo del canale attuativo predisposto in attuazione delData pubblicazione 17/06/2026CCNL, senza configurare un’obbligazione “verso” o di un terzo,ma rappresentando, piuttosto, un vincolo interno alla sfera dellasocietà quanto alle modalità di adempimento dell’impegnoassunto.La società, invero, non si è obbligata verso un autonomosoggetto distinto da sé; la datrice ha, piuttosto, assuntol'impegno di utilizzare, per il dirigente, il canale attuativo cheessa stessa aveva istituito.2.6.

Il terzo motivo, riassunto al punto 1.3 della presentemotivazione, verte essenzialmente sull’interpretazione offertadalla Corte dell’art. 2 Allegato 8 censurandosi, segnatamente,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - quanto allacircostanza che l’assistenza sanitaria, secondo quelladisposizione attuata a mezzo della Cassa di Assistenza, avrebbedovuto essere riconosciuta ai soli soggetti in possesso deirequisiti di cui all’art. 1 del citato Allegato - nonché lacontraddittorietà della pronuncia della Corte là dove, per unverso, la fonte del diritto del lavoratore sarebbe stata darinvenirsi nell'accordo individuale e non nell'Allegato 8, e, perl'altro, si sarebbe prevista l'applicazione della modalità attuativaprevista dall'art. 2 del medesimo Allegato.Premesso il perimetro del giudizio in ordine al vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. frutto di consolidata giurisprudenzadi legittimità (ex multis, Cass. n. 13428 del 2020) lamotivazione della Corte d'Appello consente di chiarire l’assenzadi qualsivoglia contraddittorietà.Ed invero, la deroga pattuita nell'accordo del 19 ottobre 2011riguarda i presupposti soggettivi di accesso al trattamento (art.1 dell'Allegato 8), non le modalità attuative (art. 2): è coerenteNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026e non contraddittorio ritenere che le parti abbiano Nuvmoerlou dti ora ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026applicare al dirigente il trattamento nella sua integralità,compresa la modalità di erogazione tramite la Cassa, in derogasoltanto ai requisiti soggettivi che ordinariamente necondizionano la fruizione.La censura si risolve nella prospettazione di una letturaalternativa che questo Collegio non reputa conforme ai criteriermeneutici richiamati.3.

Con il quarto motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) sidenuncia violazione dell'art. 1375 c.c., deducendosi che lastipulazione di polizze individuali - con premi integralmente acarico della società - costituirebbe corretta esecuzionedell'accordo secondo buona fede, in presenza di uno statuto eun regolamento della Cassa ostativi all'iscrizione del dirigente.3.1.

Con il quinto motivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) sidenuncia omesso esame del fatto che la stipulazione di polizzeassicurative fosse un “mezzo” attuativo dell’assistenza sanitariaanche per la stessa Cassa di Assistenza dei Dirigenti del Grupponon sarebbe stata modalità difforme da quella dell'Allegato 8.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, non possono essere accolti.Le censure, nel loro complesso, non colgono la ratio decidendi.La Corte non ha fondato la sua decisione sulla violazione delprincipio di buona fede e correttezza, né su una asseritaimpossibilità giuridica per Unipolsai di stipulare polizze diversee ad hoc, bensì sul contenuto dell’impegno, in concreto assuntodalla datrice di lavoro, di assicurare al lavoratore esodato ilbenefit secondo le modalità garantite dalla Cassa di Assistenzadirigenti; l’accensione di polizze individuali, con il conseguenteobbligo di versare imposte e contributi, doveva imputarsi adNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026una sua scelta unilaterale, “verosimilmente basata su Nduimveeror dsi ara ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026interpretazione dell’accordo sottoscritto da Fondiaria-SAI a cuiessa è succeduta”, inidonea però ad incidere in sensopeggiorativo per il dipendente sull’ampiezza dell’obbligoassunto, consistente nell’assicurare l’iscrizione alla Cassa deldirigente anche in epoca successiva alla risoluzione del rapportodi lavoro.Deve poi aggiungersi che il principio di buona fedenell'esecuzione del contratto non può essere invocato perlegittimare la modifica unilaterale delle modalità diadempimento pattuite, tanto più quando - come nella specie - ilcontenuto di tale modalità deriva da un richiamo contrattualeespresso all'intero impianto dell'Allegato

8.3.2. L’omesso esame, poi, della circostanza secondo cui la Cassaoperasse tramite polizze assicurative non appare sussistente.La Corte ha, anzi, espressamente valorizzato la distinzione, sulpiano fiscale, tra le polizze collettive e cumulative stipulate dallaCassa a favore dell'insieme degli iscritti - esenti ai sensi dell'art.51, comma 2, lett. a), TUIR perché erette su base contrattualecollettiva - e le polizze individuali stipulate da UnipolSai per ilsolo Gemelli, alle quali non si applicava tale esenzione.Non vi è omissione, ma deve, invece, ritenersi che partericorrente prospetti una diversa e contrapposta valutazione,inammissibile in sede di legittimità.4.

Con il sesto motivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)UnipolSai denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 51,commi 1 e 2, TUIR, sostenendo che i corrispettivi corrisposti pertrattamenti di assistenza sanitaria in forza di accordo individuale– e non di contratto collettivo o regolamento aziendale –costituiscano reddito imponibile ai sensi del comma 1 e nonbeneficino dell’esenzione prevista dal comma 2.Numero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026Il motivo è infondato.

Numero di raccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026L’art. 51, comma 1, TUIR enuncia il principio dionnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, stabilendoche esso è costituito da tutte le somme e i valori in generepercepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazioneal rapporto di lavoro.Il successivo comma 2, lett. a), dispone tuttavia che nonconcorrono a formare il reddito i contributi di assistenzasanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti ocasse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità adisposizioni di contratto o di accordo o di regolamentoaziendale, entro il limite di importo ivi indicato.La ratio di tale esenzione risiede nella finalità socio‑assistenzialedel benefit e nella sua erogazione in attuazione di previsionicollettive o regolamentari che ne garantiscano la generalità el’obiettività.Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corted’Appello, l’accordo del 19 ottobre 2011, pur avendo naturaindividuale quanto alla sua fonte, ha reso applicabile allavoratore il trattamento di assistenza sanitaria previstodall’Allegato 8 del CCNL per i dirigenti delle imprese diassicurazione, comprensivo delle relative modalità dimantenimento dell’iscrizione del dirigente alla Cassa diAssistenza Dirigenti, con conseguente fruizione dell’assistenzasanitaria erogata mediante le polizze collettive e cumulativestipulate dalla Cassa stessa.L’obbligo assunto dalla società non era, pertanto, quello distipulare polizze individuali assoggettate a tassazione, bensìquello di mantenere il dirigente iscritto alla Cassa, garantendoglil’accesso all’assistenza sanitaria nelle medesime forme, e con ilNumero registro generale 12480/2023medesimo regime fiscale, di cui beneficiavano i dirigenti inN umero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/2026servizio e quelli in quiescenza.

È pacifico, infatti, che per iData pubblicazione 17/06/2026soggetti iscritti alla Cassa l’assistenza sanitaria venga assicurataimposizione fiscale e contributiva in forza dell’esenzione previstadall’art. 51, comma 2, TUIR, trattandosi di beneficio istituito dauna fonte collettiva.4.1.

La decisione della società di sostituire il mantenimentodell’iscrizione alla Cassa con la stipulazione di polizzeassicurative individuali deve imputarsi a una scelta unilateraledel datore di lavoro e, come tale, non può incidere sullaposizione del dirigente.

Tale conclusione è conforme al principiosecondo cui, nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto,ciascuna parte è tenuta a salvaguardare l’utilità dell’altra (art.1375 c.c.), principio che preclude alla parte obbligata dimodificare unilateralmente le modalità di adempimentodell’obbligazione assunta, arrecando pregiudizio al beneficiario.Già nel vigore del testo anteriore alle modifiche introdotte dald.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021, lagiurisprudenza di questa Corte aveva chiarito che l’esenzionecontributiva opera soltanto quando il fondo o la formaassicurativa siano previsti da contratti collettivi, accordi oregolamenti aziendali, non già quando il beneficio sia attribuitoin via esclusivamente individuale; in difetto di tale presupposto,i premi erogati dal datore di lavoro per assicurare i propridipendenti contro rischi extra‑professionali rientrano nellanozione di retribuzione imponibile (Cass. n. 11149 del 1992;Cass. n. 5298 del 1993).4.2.

La questione qui rilevante non è, dunque, quellaastrattamente prospettata dalla ricorrente - se un accordoindividuale possa o meno fondare l’esenzione fiscale - bensìNumero registro generale 12480/2023quella, concreta, di individuare quale fosse la modalità dNi umero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/2026adempimento contrattualmente dovuta e il correlato regimeData pubblicazione 17/06/2026fiscale.

Poiché l’accordo del 19 ottobre 2011 imponeva ilmantenimento dell’iscrizione alla Cassa di [OSCURATO:PERSONA],la copertura sanitaria così assicurata, fondata sul CCNL, avrebbebeneficiato dell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a),TUIR.Ne consegue che l’imposizione fiscale è insorta esclusivamentein conseguenza della scelta unilaterale della società di stipularepolizze individuali in luogo dell’adempimento pattuito, coneffetti che essa non può riversare sul dirigente; del resto, l’art.2 dell’Allegato 8 colloca espressamente l’onere dell’assistenzasanitaria a carico dell’impresa, comprensivo di tutti i costinecessari a garantire la copertura nelle forme convenute.5.

Con il settimo motivo UnipolSai denuncia violazione dell’art.23 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 1371c.c., sostenendo che il sacrificio economico derivante dal tributodebba gravare definitivamente sul soggetto alla cui capacitàcontributiva si riferisce l’obbligazione e che il sostituto d’impostasia, comunque, titolare di un obbligo‑diritto di rivalsa neiconfronti del sostituito.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.È inammissibile la doglianza relativa alla pretesa nullitàdell’accollo di imposta per contrasto con l’art. 53 Cost., poichétale questione non risulta ritualmente introdotta nei gradi dimerito né è rilevabile d’ufficio, non avendo la ricorrente indicatoin quale specifico atto del giudizio precedente essa sarebbestata dedotta, in violazione del principio di specificità dei motividi ricorso di cui all’art. 366 c.p.c.Nel merito, il diritto di rivalsa del sostituto d’imposta - previstodall’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 - presuppone che ilNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026sostituto fosse effettivamente tenuto a operare le ritenuNteum, evroa dli era ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026a dire che le somme corrisposte costituissero reddito imponibileper il sostituito.

Tale presupposto, nella specie, difetta: se lasocietà avesse adempiuto all’obbligazione contrattuale neitermini pattuiti, mantenendo il dirigente iscritto alla Cassa diAssistenza, la copertura sanitaria sarebbe rientratanell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR e nonsarebbe sorto alcun debito tributario.L’obbligazione fiscale è, dunque, insorta per effetto di unamodalità di adempimento difforme dall’accordo, frutto di unascelta unilaterale della società, che non legittima l’esercizio dellarivalsa nei confronti del beneficiario.

Né può invocarsi l’art. 1371c.c., atteso che tale disposizione attiene ai criteri diinterpretazione del contratto a titolo gratuito e non consente ditrasferire sul lavoratore le conseguenze fiscali di una sceltaesecutiva non conforme alla comune volontà delle parti.5.1.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertantoritenersi corretta la decisione della Corte territoriale, che haescluso la legittimità della pretesa restitutoria azionata dallasocietà, trattandosi di oneri fiscali e contributivi derivanti da unamodalità di esecuzione dell’accordo difforme da quella pattuitae, come tale, non idonea a fondare alcun diritto di rivalsa neiconfronti del dirigente.Ne consegue il rigetto del ricorso.6.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228.Numero registro generale 12480/2023 P.Q.MNumero di raccolta generale 20476/2026La Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente allaData pubblicazione 17/06/2026rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est.

La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026GEMELLI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso2225dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 784/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 318/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale aNvuvmoerco adi trai ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026GIACINTO FAVALLI, [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 784/2022, haconfermato la pronuncia di primo grado, rigettandol’impugnazione proposta in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edichiarando improcedibile per difetto di notifica l’appelloincidentale concernente la statuizione sulle spese di lite.La società aveva agito per ottenere la restituzione delle sommeversate al Fisco e all'INPS quale sostituto d’imposta a titolo dioneri fiscali e contributivi gravanti sull’assistenza sanitariagarantita all'ex dirigente in forza di un accordo di risoluzione delrapporto di lavoro.1.1. La controversia origina dal verbale di conciliazione in sedesindacale del 19 ottobre 2011. In tale sede, le parti avevanoconcordato la risoluzione del rapporto e la società si eraimpegnata a mantenere in favore del Gemelli - privo, all'epoca,dei requisiti pensionistici - il trattamento di assistenza sanitariaprevisto dall'Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese diassicurazione, "anche alla stregua dell'art. 1, IV co. dell'accordocitato".2. Fino al 2013, la società aveva mantenuto l'iscrizione deldirigente presso la Cassa di Assistenza del Gruppo. Dal 2014,UnipolSai (subentrata a Fondiaria-SAI) aveva invece avevarestituzione delle somme versate, sulla scorta dell’assunto diNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026aver agito quale sostituto d’imposta e sostenendo che il Nreumlaertoi dvi ora ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026onere non potesse più gravare sulla Cassa.2.1. La Corte territoriale confermando l’iter decisorio delgiudice di primo grado, ha ritenuto che l'impegno negoziale digarantire il "trattamento di cui all'Allegato 8" imponesse laspecifica modalità attuativa ivi prevista (iscrizione alla Cassa) enon una generica copertura assicurativa; la clausola 6dell'accordo avesse natura derogatoria rispetto ai requisitiordinari di accesso alla Cassa e l'imposizione fiscale fossel'effetto di una scelta unilaterale della società (la sostituzionedella Cassa con polizze individuali), le cui conseguenze nonpotevano ricadere sul beneficiario, anche in forza dell'art. 2dell'Allegato 8 che pone l'onere dell'assistenza a caricodell'impresa.3. Per la cassazione di tale sentenza UnipolSai AssicurazioniS.p.A. ha proposto ricorso affidato a sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamenteper ragioni logico - sistematiche e riassunti come segue sono dareputarsi infondati, poiché l’interpretazione accolta dalla Corteterritoriale si ancora correttamente al tenore letteraledell’accordo, alla sua coerenza complessiva e al comportamentosuccessivo delle parti.1.1. Segnatamente, con il primo motivo, formulato sotto i profilidi cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362N,u m1e3ro6 d3i r,a ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/20261364, 1366 e 1368 c.c. nonché omesso esame di fatto decisivo,deducendo che la Corte d'Appello avrebbe erroneamenteritenuto che l'accordo del 19 ottobre 2011 obbligasse la societàa mantenere l'iscrizione del Gemelli alla Cassa di AssistenzaDirigenti - modalità attuativa non prevista nell'accordo - incontrasto con lo statuto e il regolamento della Cassa e con icanoni di ermeneutica contrattuale.1.2. Con il secondo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) sidenuncia violazione dell'art. 1372 c.c., sostenendosi chel'interpretazione accolta dalla Corte territoriale produrrebbeeffetti inammissibili nei confronti della Cassa di Assistenza,soggetto terzo estraneo all'accordo.1.3. La terza censura (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.)lamenta violazione dell'art. 2 dell'Allegato 8 al CCNL e omessoesame di un fatto decisivo: la disposizione in oggetto, secondola prospettazione di parte ricorrente, prevederebbe l'attuazionedell'assistenza tramite la Cassa soltanto per i soggetti inpossesso dei requisiti ex art. 1 dell'Allegato, di cui il dirigenteera pacificamente privo; la motivazione della Corte territorialesarebbe inoltre contraddittoria nell'affermare, per un verso, chela fonte del diritto del Gemelli fosse da rinvenirsi nell'accordoindividuale e non nell'Allegato 8, e nell'applicare, per l'altro, lamodalità attuativa prevista dall'art. 2 del medesimo Allegato.2. In via preliminare va ribadito che non è ammissibile lamescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazioneeterogenei che facciano contemporaneamente riferimento allediverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., poichéuna tale tecnica espositiva finisce per rimettere al giudice dilegittimità il compito di “isolare” e ricondurre le singoledoglianze ai corretti vizi deducibili, impostazione che questaNumero registro generale 12480/2023Corte ha già ritenuto inammissibile (Cfr., sul punto, Cass. nN. umero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/20263397 del 2024).Data pubblicazione 17/06/20262.1. Va, altresì, ricordato che l’Allegato 8 al CCNL per i dirigentidelle imprese di assicurazione (15 ottobre 2007), qualecontratto collettivo nazionale, è sindacabile in sede di legittimitàai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con applicazionediretta dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 ss.c.c.; diverso è il regime del verbale di conciliazione del 19ottobre 2011, quale contratto individuale, la cui interpretazioneè censurabile in cassazione soltanto per violazione specifica deicanoni ermeneutici, con onere della parte ricorrente di indicarein qual modo e con quali considerazioni il giudice se ne sarebbediscostato, non essendo sufficiente la mera contrapposizione diuna diversa lettura (ex multis, Cass. n. 30141 del 13 ottobre2022).2.2. Nel merito, l'interpretazione della Corte d'Appello devereputarsi corretta.Sulla scorta del criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., occorreevidenziare che il punto 6 dell'accordo del 19 ottobre 2011 fariferimento non ad una generica «copertura sanitaria» o a un«trattamento equivalente», ma al «trattamento di assistenzasanitaria di cui all'accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigentidelle imprese assicuratrici allegato sub 8 al CCNL». Il richiamoè, dunque, espresso e sistematico: riguarda il trattamento nellasua integralità, non soltanto il contenuto prestazionale.L'art. 2 dell'Allegato 8 - che prescrive che «l'assistenza sanitariasarà attuata tramite la costituzione di una Cassa di assistenza»e che «l'onere dell'assistenza è a carico dell'impresa» - nondisciplina i soli soggetti beneficiari (regolati dall'art. 1) ma lemodalità attuative del beneficio: modalità che il richiamocontrattuale incorpora per intero.Numero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026Anche avuto riguardo al criterio dell’interpretazione sisteNmumaetroic dai r,a ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026deve evidenziarsi che la Corte ha correttamente applicato ilcriterio dell'interpretazione complessiva delle clausole ai sensidell’art. 1363 c.c., coordinando il riferimento all'Allegato 8 conla previsione di una durata sine die del beneficio (finoall'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con analogotrattamento), il che rendeva manifesta l'intenzione delle partistesse di estendere al dirigente esodato lo stesso trattamentonormalmente riservato ai dirigenti in servizio o pensionati.2.3. In tale contesto si colloca, in modo coerente, anche ilrichiamo contenuto nel punto 6 dell’accordo all’art. 1, comma 4,dell’Allegato 8, che eleva da otto a quindici mesi ilmantenimento dell’assistenza nel caso di risoluzione persuperamento del comporto di malattia.La Corte d’Appello ha correttamente inteso tale richiamo comeindice di una volontà di attribuire all’impegno assuntoun’efficacia derogatoria rispetto alle regole generali perl’accesso al trattamento, e tale conclusione trova ulterioreconferma nella clausola secondo cui il trattamento viene meno“soltanto” in presenza di un nuovo rapporto di lavoro con paritrattamento, senza limitazioni temporali.Ne discende che correttamente la Corte territoriale ha ritenutoche le parti intendessero garantire al dirigente il medesimotrattamento “sotto ogni profilo”, incluse le modalità dierogazione collegate al canale attuativo collettivo (iscrizione allaCassa), e che la deroga pattuita investisse i requisiti soggettividi accesso (art. 1), non le modalità attuative (art. 2), conconseguente insussistenza di ogni denunciata contraddittorietà.2.4. L’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.)impone, inoltre, di valorizzare l’affidamento che il lavoratorepoteva ragionevolmente riporre nel significato delle pattuizioni:Numero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026il dirigente, accettando la risoluzione consensuale, Npumoetreo dvi ara ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026confidare nel mantenimento dell’assistenza sanitaria nellestesse forme godute in costanza di rapporto, ossia medianteiscrizione alla Cassa, forma che non comportava oneri fiscali nécontributivi.Questo profilo trova riscontro nel comportamento successivodelle parti (art. 1362, comma 2, c.c.), poiché la società, dal 30settembre 2011 fino alla fine del 2013, ha mantenuto l’exdirigente iscritto presso la Cassa, garantendogli l’assistenzatramite la polizza collettiva/cumulativa e senza mai richiedererimborsi di oneri fiscali o contributivi.Tale condotta, protrattasi per oltre due anni successivi allaconclusione dell’accordo, costituisce, conformemente a quantoritenuto dalla Corte territoriale, un elemento interpretativodecisivo ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c., e rendeincompatibile con il regolamento negoziale una lettura checonsentisse alla società di modificare unilateralmente lemodalità di attuazione dell’assistenza sanitaria, sostituendol’iscrizione alla Cassa con polizze individuali assoggettate atassazione.2.5. Da ciò consegue che non è condivisibile l’assunto secondocui sarebbe stato consentito alla società sostituireunilateralmente l’iscrizione alla Cassa con polizze individuali “adhoc”, poiché una simile sostituzione altererebbe la modalità diadempimento incorporata nel regolamento contrattuale pereffetto del rinvio espresso all’Allegato 8 e frusterebbel’affidamento del beneficiario, in contrasto con i principi dicorrettezza e buona fede anche nella fase esecutiva.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1372 c.c., è correttoescludere che l’interpretazione accolta produca effettiinammissibili nei confronti della Cassa quale terzo estraneo,Numero registro generale 12480/2023poiché la decisione si limita a vincolare la datrice di lavoroN umero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/2026all’utilizzo del canale attuativo predisposto in attuazione delData pubblicazione 17/06/2026CCNL, senza configurare un’obbligazione “verso” o di un terzo,ma rappresentando, piuttosto, un vincolo interno alla sfera dellasocietà quanto alle modalità di adempimento dell’impegnoassunto.La società, invero, non si è obbligata verso un autonomosoggetto distinto da sé; la datrice ha, piuttosto, assuntol'impegno di utilizzare, per il dirigente, il canale attuativo cheessa stessa aveva istituito.2.6. Il terzo motivo, riassunto al punto 1.3 della presentemotivazione, verte essenzialmente sull’interpretazione offertadalla Corte dell’art. 2 Allegato 8 censurandosi, segnatamente,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - quanto allacircostanza che l’assistenza sanitaria, secondo quelladisposizione attuata a mezzo della Cassa di Assistenza, avrebbedovuto essere riconosciuta ai soli soggetti in possesso deirequisiti di cui all’art. 1 del citato Allegato - nonché lacontraddittorietà della pronuncia della Corte là dove, per unverso, la fonte del diritto del lavoratore sarebbe stata darinvenirsi nell'accordo individuale e non nell'Allegato 8, e, perl'altro, si sarebbe prevista l'applicazione della modalità attuativaprevista dall'art. 2 del medesimo Allegato.Premesso il perimetro del giudizio in ordine al vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. frutto di consolidata giurisprudenzadi legittimità (ex multis, Cass. n. 13428 del 2020) lamotivazione della Corte d'Appello consente di chiarire l’assenzadi qualsivoglia contraddittorietà.Ed invero, la deroga pattuita nell'accordo del 19 ottobre 2011riguarda i presupposti soggettivi di accesso al trattamento (art.1 dell'Allegato 8), non le modalità attuative (art. 2): è coerenteNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026e non contraddittorio ritenere che le parti abbiano Nuvmoerlou dti ora ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026applicare al dirigente il trattamento nella sua integralità,compresa la modalità di erogazione tramite la Cassa, in derogasoltanto ai requisiti soggettivi che ordinariamente necondizionano la fruizione.La censura si risolve nella prospettazione di una letturaalternativa che questo Collegio non reputa conforme ai criteriermeneutici richiamati.3. Con il quarto motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) sidenuncia violazione dell'art. 1375 c.c., deducendosi che lastipulazione di polizze individuali - con premi integralmente acarico della società - costituirebbe corretta esecuzionedell'accordo secondo buona fede, in presenza di uno statuto eun regolamento della Cassa ostativi all'iscrizione del dirigente.3.1. Con il quinto motivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) sidenuncia omesso esame del fatto che la stipulazione di polizzeassicurative fosse un “mezzo” attuativo dell’assistenza sanitariaanche per la stessa Cassa di Assistenza dei Dirigenti del Grupponon sarebbe stata modalità difforme da quella dell'Allegato 8.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, non possono essere accolti.Le censure, nel loro complesso, non colgono la ratio decidendi.La Corte non ha fondato la sua decisione sulla violazione delprincipio di buona fede e correttezza, né su una asseritaimpossibilità giuridica per Unipolsai di stipulare polizze diversee ad hoc, bensì sul contenuto dell’impegno, in concreto assuntodalla datrice di lavoro, di assicurare al lavoratore esodato ilbenefit secondo le modalità garantite dalla Cassa di Assistenzadirigenti; l’accensione di polizze individuali, con il conseguenteobbligo di versare imposte e contributi, doveva imputarsi adNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026una sua scelta unilaterale, “verosimilmente basata su Nduimveeror dsi ara ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026interpretazione dell’accordo sottoscritto da Fondiaria-SAI a cuiessa è succeduta”, inidonea però ad incidere in sensopeggiorativo per il dipendente sull’ampiezza dell’obbligoassunto, consistente nell’assicurare l’iscrizione alla Cassa deldirigente anche in epoca successiva alla risoluzione del rapportodi lavoro.Deve poi aggiungersi che il principio di buona fedenell'esecuzione del contratto non può essere invocato perlegittimare la modifica unilaterale delle modalità diadempimento pattuite, tanto più quando - come nella specie - ilcontenuto di tale modalità deriva da un richiamo contrattualeespresso all'intero impianto dell'Allegato 8.3.2. L’omesso esame, poi, della circostanza secondo cui la Cassaoperasse tramite polizze assicurative non appare sussistente.La Corte ha, anzi, espressamente valorizzato la distinzione, sulpiano fiscale, tra le polizze collettive e cumulative stipulate dallaCassa a favore dell'insieme degli iscritti - esenti ai sensi dell'art.51, comma 2, lett. a), TUIR perché erette su base contrattualecollettiva - e le polizze individuali stipulate da UnipolSai per ilsolo Gemelli, alle quali non si applicava tale esenzione.Non vi è omissione, ma deve, invece, ritenersi che partericorrente prospetti una diversa e contrapposta valutazione,inammissibile in sede di legittimità.4. Con il sesto motivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)UnipolSai denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 51,commi 1 e 2, TUIR, sostenendo che i corrispettivi corrisposti pertrattamenti di assistenza sanitaria in forza di accordo individuale– e non di contratto collettivo o regolamento aziendale –costituiscano reddito imponibile ai sensi del comma 1 e nonbeneficino dell’esenzione prevista dal comma 2.Numero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026Il motivo è infondato. Numero di raccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026L’art. 51, comma 1, TUIR enuncia il principio dionnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, stabilendoche esso è costituito da tutte le somme e i valori in generepercepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazioneal rapporto di lavoro.Il successivo comma 2, lett. a), dispone tuttavia che nonconcorrono a formare il reddito i contributi di assistenzasanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti ocasse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità adisposizioni di contratto o di accordo o di regolamentoaziendale, entro il limite di importo ivi indicato.La ratio di tale esenzione risiede nella finalità socio‑assistenzialedel benefit e nella sua erogazione in attuazione di previsionicollettive o regolamentari che ne garantiscano la generalità el’obiettività.Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corted’Appello, l’accordo del 19 ottobre 2011, pur avendo naturaindividuale quanto alla sua fonte, ha reso applicabile allavoratore il trattamento di assistenza sanitaria previstodall’Allegato 8 del CCNL per i dirigenti delle imprese diassicurazione, comprensivo delle relative modalità dimantenimento dell’iscrizione del dirigente alla Cassa diAssistenza Dirigenti, con conseguente fruizione dell’assistenzasanitaria erogata mediante le polizze collettive e cumulativestipulate dalla Cassa stessa.L’obbligo assunto dalla società non era, pertanto, quello distipulare polizze individuali assoggettate a tassazione, bensìquello di mantenere il dirigente iscritto alla Cassa, garantendoglil’accesso all’assistenza sanitaria nelle medesime forme, e con ilNumero registro generale 12480/2023medesimo regime fiscale, di cui beneficiavano i dirigenti inN umero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/2026servizio e quelli in quiescenza. È pacifico, infatti, che per iData pubblicazione 17/06/2026soggetti iscritti alla Cassa l’assistenza sanitaria venga assicurataimposizione fiscale e contributiva in forza dell’esenzione previstadall’art. 51, comma 2, TUIR, trattandosi di beneficio istituito dauna fonte collettiva.4.1. La decisione della società di sostituire il mantenimentodell’iscrizione alla Cassa con la stipulazione di polizzeassicurative individuali deve imputarsi a una scelta unilateraledel datore di lavoro e, come tale, non può incidere sullaposizione del dirigente. Tale conclusione è conforme al principiosecondo cui, nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto,ciascuna parte è tenuta a salvaguardare l’utilità dell’altra (art.1375 c.c.), principio che preclude alla parte obbligata dimodificare unilateralmente le modalità di adempimentodell’obbligazione assunta, arrecando pregiudizio al beneficiario.Già nel vigore del testo anteriore alle modifiche introdotte dald.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021, lagiurisprudenza di questa Corte aveva chiarito che l’esenzionecontributiva opera soltanto quando il fondo o la formaassicurativa siano previsti da contratti collettivi, accordi oregolamenti aziendali, non già quando il beneficio sia attribuitoin via esclusivamente individuale; in difetto di tale presupposto,i premi erogati dal datore di lavoro per assicurare i propridipendenti contro rischi extra‑professionali rientrano nellanozione di retribuzione imponibile (Cass. n. 11149 del 1992;Cass. n. 5298 del 1993).4.2. La questione qui rilevante non è, dunque, quellaastrattamente prospettata dalla ricorrente - se un accordoindividuale possa o meno fondare l’esenzione fiscale - bensìNumero registro generale 12480/2023quella, concreta, di individuare quale fosse la modalità dNi umero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/2026adempimento contrattualmente dovuta e il correlato regimeData pubblicazione 17/06/2026fiscale. Poiché l’accordo del 19 ottobre 2011 imponeva ilmantenimento dell’iscrizione alla Cassa di [OSCURATO:PERSONA],la copertura sanitaria così assicurata, fondata sul CCNL, avrebbebeneficiato dell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a),TUIR.Ne consegue che l’imposizione fiscale è insorta esclusivamentein conseguenza della scelta unilaterale della società di stipularepolizze individuali in luogo dell’adempimento pattuito, coneffetti che essa non può riversare sul dirigente; del resto, l’art.2 dell’Allegato 8 colloca espressamente l’onere dell’assistenzasanitaria a carico dell’impresa, comprensivo di tutti i costinecessari a garantire la copertura nelle forme convenute.5. Con il settimo motivo UnipolSai denuncia violazione dell’art.23 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 1371c.c., sostenendo che il sacrificio economico derivante dal tributodebba gravare definitivamente sul soggetto alla cui capacitàcontributiva si riferisce l’obbligazione e che il sostituto d’impostasia, comunque, titolare di un obbligo‑diritto di rivalsa neiconfronti del sostituito.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.È inammissibile la doglianza relativa alla pretesa nullitàdell’accollo di imposta per contrasto con l’art. 53 Cost., poichétale questione non risulta ritualmente introdotta nei gradi dimerito né è rilevabile d’ufficio, non avendo la ricorrente indicatoin quale specifico atto del giudizio precedente essa sarebbestata dedotta, in violazione del principio di specificità dei motividi ricorso di cui all’art. 366 c.p.c.Nel merito, il diritto di rivalsa del sostituto d’imposta - previstodall’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 - presuppone che ilNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026sostituto fosse effettivamente tenuto a operare le ritenuNteum, evroa dli era ccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026a dire che le somme corrisposte costituissero reddito imponibileper il sostituito. Tale presupposto, nella specie, difetta: se lasocietà avesse adempiuto all’obbligazione contrattuale neitermini pattuiti, mantenendo il dirigente iscritto alla Cassa diAssistenza, la copertura sanitaria sarebbe rientratanell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR e nonsarebbe sorto alcun debito tributario.L’obbligazione fiscale è, dunque, insorta per effetto di unamodalità di adempimento difforme dall’accordo, frutto di unascelta unilaterale della società, che non legittima l’esercizio dellarivalsa nei confronti del beneficiario. Né può invocarsi l’art. 1371c.c., atteso che tale disposizione attiene ai criteri diinterpretazione del contratto a titolo gratuito e non consente ditrasferire sul lavoratore le conseguenze fiscali di una sceltaesecutiva non conforme alla comune volontà delle parti.5.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertantoritenersi corretta la decisione della Corte territoriale, che haescluso la legittimità della pretesa restitutoria azionata dallasocietà, trattandosi di oneri fiscali e contributivi derivanti da unamodalità di esecuzione dell’accordo difforme da quella pattuitae, come tale, non idonea a fondare alcun diritto di rivalsa neiconfronti del dirigente.Ne consegue il rigetto del ricorso.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228.Numero registro generale 12480/2023 P.Q.MNumero di raccolta generale 20476/2026La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente allaData pubblicazione 17/06/2026rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 12480/2023Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 20476/2026Data pubblicazione 17/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris