CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1976
Cassazione n. 11654/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1976 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al porto in luogo pubblico di una pistola scacciacani, che egli ha lasciato, all'atto della riconsegna, a bordo di un'autovettura presa a noleggio; che la Corte di appello ha vagliato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, gli indizi raccolti a carico dell'imputato, connessi: all'accertata, perdurante disponibilità del veicolo tra il 29 gennaio ed il 6 febbraio 2019; alle peculiari circostanze in cui l'agenzia di noleggio e, quindi, la pubblica autorità vennero a conoscenza della presenza dell'oggetto in macchina, tali da accreditare l'impostazione accusatoria ed escludere, per contro, che esso possa esservi stato introdotto da terzi e, in particolare, dal soggetto che la noleggiò dopo Tuozzi; al comportamento tenuto dall'imputato, concretatosi, dapprima, nell'indicare, all'atto della sottoscrizione del contratto (cui, peraltro, non era allegata, come prescritto, copia del documento di identità del contraente), un errato recapito telefonico e, successivamente, nel replicare con tono evasivo ed infastidito alla richiesta di chiarimenti rivoltagli, telefonicamente, dall'interlocutore che lo stava informando del rinvenimento della scacciacani priva di tappo rosso; all'intervento di un soggetto rimasto non identificato che, F1 subito dopo la restituzione del mezzo, si presentò a nome del cliente (e, quindi, deve razionalmente inferirsi, di Tuozzi), per chiedere di poter prelevare la pistola, operazione che fu, però, preclusa dalla consegna, medio tempore, del veicolo ad altro utilizzatore; che i giudici di merito hanno replicato, in modo parimenti incensurabile in sede di legittimità, alle obiezioni difensive vedenti sulla titolarità, in capo all'imputato, di porto d'armi e delle pistole di ordinanza ed hanno spiegato che, tanto più in carenza di plausibili spiegazioni alternative, deve senz'altro confidarsi nella sincerità degli altri soggetti coinvolti (il noleggiatore [OSCURATO:PERSONA], il cliente [OSCURATO:PERSONA]) ed escludersi, sotto altro, concorrente aspetto, che l'oggetto si trovasse sul veicolo prima ancora che esso entrasse nella disponibilità dell'imputato; che, a fronte di siffatto, cristallino percorso argomentativo, il ricorrente si limita a riproporre gli argomenti disattesi dalla Corte di appello e che, in quanto frutto di un differente approccio alle emergenze istruttorie, si palesano del tutto inidonei ad evidenziare la presenza, nella decisione impugnata, di fratture razionali o profili di contraddittorietà;che le censure relative alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131- bis cod. pen. ed alla lieve entità del fatto sono precluse perché proposte, per la prima volta, con il ricorso per cassazione; che quelle concernenti la commisurazione della pena sono manifestamente infondate, atteso, da un canto, che la Corte di appello ha debitamente chiarito che l'entità della sanzione stabilita dal primo giudice (in misura, peraltro, inferiore alla media edittale) appare adeguata rispetto alla concreta gravità del fatto oggetto di addebito ed alla spregiudicatezza dimostrata da Tuozzi e, dall'altro, che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del