CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce- sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, Letta la memoria difensiva del Ministero dell'economia e finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, in data 3 dicembre 2021, la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, pronunciandosi nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 18357/2020 della Corte di Cassazione, ha accolto la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare in carcere subita dal medesimo, per giorni 22 e, agli arresti domiciliari, per giorni 155, liquidando la complessiva somma di C 14.590,00 a titolo di indennizzo in suo favore. Con la medesima ordinanza ha posto parzialmente a carico del soccombente Ministero dell'economia le spese di lite, nella misura di C 2.540,00, compensandole per la restante parte. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione e ne chiede l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 314- 315 cod.proc.pen., e il vizio di motivazione sotto il profilo della motivazionale. Secondo il ricorrente la corte territoriale, nel determinare il quantum dell'indennizzo, si sarebbe fondata sul criterio aritmetico riducendolo con motivazione illogica ed arbitraria avendo argomentato la riduzione del quantum calcolato sulla base aritmetica perché la carcerazione era stata sofferta senza isolamento, sicchè il parametro doveva subire un decremento e, allo stesso modo, la riduzione del quantum per la detenzione domiciliare si giustificata in ragione del fatto che la stessa era stata disposta senza particolari restrizioni oltre al divieto di comunicare con estranei. Avrebbe infine, immotivatamente non riconosciuto il danno derivante dallo strepitus fori. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. La Corte territoriale avrebbe motivato la scelta della parziale compensazione nonostante l'Amministrazione, con comparsa di costituzione, avesse chiesto il rigetto della domanda. Pertanto, applicando l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui la regolamentazione delle spese deve avvenire alla luce dell'articolo 92 cod. proc. civ., l'ordinanza impugnata è censurabile poiché le spese avrebbero dovuto essere posta a carico dell'amministrazione per aver resistito nel procedimento riparatorio. Chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, come argomentato dal Procuratore generale, va accolto nei termini che seguono. 2. Va, innanzitutto, rammentato che l'istituto di cui agli artt. 314 e segg. cod. proc. pen. è uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, derivando il pregiudizio subito da una legittima attività dell'autorità giudiziaria. L'equa riparazione scaturisce infatti da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe compresa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da 9-c12 privazione della libertà (Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, 3/05/2014, Silletti, Rv. 25923701). 3. In relazione al quantum, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, che non può essere superato, fermo restando che il parametro aritmetico individuato per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto costituisce solo una base di calcolo che può essere aumentata o diminuita con riguardo alle contingenze specifiche del caso concreto (Sez. 4, n. 9987 del 15/12/2020, M., Rv. 280698 - 01). Ed invero, se la determinazione della somma fissa giornaliera (di euro 235,82 per la custodia cautelare in carcere ed euro 117,91 per gli arresti domiciliari) e il calcolo aritmetico costituiscono l'individuazione dell'indennità avuto riguardo ad una situazione astratta media, per giustificare lo scostamento, in modo non arbitrario, è necessario avere riguardo a specifici parametri di riferimento tali da dimostrare la non congruità della misura matematica il cui ammontare è predeterminabile con il mero calcolo (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259 - 01). Con la conseguenza che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é limitato, per il giudice di legittimità, alla verifica se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513 - 02; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721; Sez. 4, n. 26388 del 18/4/2007, Leonello, Rv. 236941; Sez. 4, n. 8144 del 20/01/2006, Utano ed altro, Rv. 233666). 4. Così delineato il sindacato del giudice di legittimità, il provvedimento impugnato, dopo avere correttamente posto le basi del ragionamento sulla necessità di muovere dal calcolo aritmetico e della possibilità di liquidare in misura inferiore rispetto al mero calcolo matematico, ha tuttavia reso una motivazione manifestamente illogica ed arbitraria. Invero, la corte territoriale, argomenta che l'importo giornaliero di euro 235,83 per la custodia cautelare in carcere, derivante dal mero calcolo aritmetico, si applica alla sola detenzione carceraria maggiormente afflittiva, con isolamento, mentre tale importo deve essere ridotto nei casi in cui non sussista o comunque non sia dimostrata la ricorrenza della detenzione con isolamento. La corte territoriale ha ridotto la misura di indennizzo giornaliera per la custodia cautelare in carcere sul rilievo che non era stato dimostrato che il Padula non fosse stato in isolamento, situazione che rendeva la restrizione della libertà meno afflittiva, a giudizio della corte territoriale. Ebbene, ritiene, Questa Corte, che così argomentando la corte territoriale abbia reso una motivazione manifestamente illogica ed anche arbitraria. Sotto il primo profilo, come evidenzia anche il ricorrente, l'isolamento avrebbe giustificato, semmai, un importo maggiore. Dunque, appare manifestamente infondato trarre da tale elemento — l'isolamento - una ragione per la riduzione dell'importo su base aritmetica. La motivazione è arbitraria e contra legem. Così argomentando, la corte territoriale ha introdotto un elemento di valutazione, nel criterio di calcolo, del tutto arbitrario in quanto non solo non previsto dalla legge, ma anche in contrasto con i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, fondati sulla ratio legis, secondo cui la misura dell'indennità stabilita dalla legge è commisurata ad una "situazione astratta media" così da prevedere una misura valevole su tutto il territorio, rispetto alla tipologia della misura applicata (distinguendo la misura della custodia cautelare in carcere da quella degli arresti domiciliari) rispetto la quale ben potrà il giudice discostarsi in aumento o in diminuzione ma, nel fare ciò, dovrà apprezzare la situazione concreta per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità (positiva o negativa) della situazione (Sez. n. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940; Sez. 3, n. 3912 del 05/1272013, D'Adamo, Rv. 258833), ma giammai introdurre elementi di valutazione di carattere generale (l'essere stato o meno in regime di isolamento) non previsti dalla legge e del tutto arbitrari, finanche onerando la parte dell'allegazione della sussistenza o meno di tali elementi. Allo stesso modo, è manifestamente illogica è la giustificazione della riduzione della misura dell'indennizzo per la detenzione domiciliare fondata sull'assenza di particolari restrizioni. Per le stesse ragioni sopra evidenziate l'importo stabilito per gli arresti domiciliari costituisce la regola generale da applicare alla misura, quale quella appunto applicata al ricorrente, che non prevedeva restrizioni ulteriori a quelle normativamente previste, sicchè appare arbitraria la motivazione della riduzione a euro 70,00 per ogni giorno di detenzione domiciliare. 5. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dal disposto annullamento dovendo la corte territoriale, all'esito del giudizio di rinvio, provvedere sulle spese in dipendenza dalla decisione che verrà assunta.Conclusivamente, l'ordinanza deve essere annullata limitatamente alla misura della determinazione dell'indennizzo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza imp