CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile la richiesta di concessione della misura della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dovendo costui scontare una pena superiore a due anni di reclusione e rigettava la msiura dell'affidamento in prova al servizio sociale ricorrendo il pericolo di recidiva. Avverso tale ordinanza, ricorreva [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito Questa Corte osserva che, nella specie, gli elementi che hanno indotto ad escludere la misura della detenzione domiciliare sono legati essenzialmente alla presenza di una pena superiore ai due anni di reclusione. Quanto alla decisione di negare la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali il Tribunale di sorveglianza ha osservato come concorressero diversi elementi che facevano intendere come concreto il pericolo di recidiva. Il ragionamento svolto è immune da vizi e va ritenuto corretto. Non risultano, d'altro canto, elementi di segno contrario che, in concreto, potesse disarticolare quel ragionamento attraverso l'osservazione intracarceraria posta in essere per almeno un anno. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bipnclii, n r i. )„kA L),A),9'\. 19°-`[OSCURATO:PERSONA]