CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 4040/2025, depositata il 3/6/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] spa riceveva un avviso di accertamentoper l’anno 1991 con la contestazione di maggior imposte IRPEG eILOR. Con la sentenza n. 414/98 la CTP di Catania accoglievaNumero registro generale 25080/2025Numero sezionale 5250/2026parzialmente il ricorso della contribuente. Nel giudizio di secondoNumero di raccolta generale 23144/2026grado, la CTR della Sicilia, con la sentenza n. 102/2002, acDactoa pgulbibelicvaazio ne 14/07/2026in parte l’appello della banca. Dopo il deposito della sentenza diprimo grado, l’Ufficio iscriveva comunque a ruolo a titolo provvisoriola metà delle maggiori somme accertate con l’avviso e nelle more lacartella veniva pagata. In pendenza del termine d’impugnazionedella sentenza di secondo grado, in data 21/5/2003, la contribuentepresentava istanza per la definizione del contenzioso fiscale ex art.16 legge n. 289 del 2002. Le somme dovute per la definizioneammontavano a euro 126.256,10 ma la banca non corrispondevaulteriori somme, in considerazione del fatto che in corso di causaaveva già versato euro 654.834,74. [OSCURATO:SOCIETA] e successivamente Banca del Monte dei Paschi diSiena, successori di [OSCURATO:PERSONA], presentavano istanze dirimborso per la differenza, pari a euro 507.832,26. La contribuenteriteneva che il diritto al rimborso fosse sorto prima della domanda didefinizione della lite e che il rimborso spettasse anche in caso diaccoglimento della domanda parziale, nel caso in esame, invero,quasi integrale.2. Con sentenza n. 5499/2021 la CTP di Catania rigettava ladomanda di rimborso. Richiamati precedenti di legittimità sul fattoche la presentazione dell’istanza di condono preclude al contribuenteogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in viaagevolata, il primo giudice riteneva che la libera scelta di aderire alcondono e di corrispondere quanto dovuto per la definizione ostassealla domanda di rimborso perché il contribuente non potevarimettere in discussione la propria scelta, neppure indirettamente.3. La CGT di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n.4040/2025, accoglieva l’appello della banca e dichiarava dovuto ilrimborso. Dopo aver riconosciuto che la giurisprudenza di legittimitàinterpreta l’art. 16 comma 5, della legge n. 289 del 2002 nel sensoche il diritto al rimborso va limitato ai casi di soccombenza totale2 di 7Numero registro generale 25080/2025Numero sezionale 5250/2026sebbene l’interpretazione letterale non giustifichi tale limitazione,Numero di raccolta generale 23144/2026non seguita dalla Agenzia delle entrate nella circolare n. 12D/aEta/ p2u0bb0lic3az,io ne 14/07/2026evidenziava che l’avviso di accertamento impugnato all’esito deigiudizi era stato annullato per il 99,72% e che la situazione di fattoera equiparabile a una soccombenza totale. Diversamenteargomentando, l’Amministrazione conseguirebbe un indebitoarricchimento.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivomentre la banca ha depositato un controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 16 legge n. 289 del 2002, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta chela sentenza è stata emessa in violazione della predetta norma, laquale prevede in via eccezionale il rimborso delle somme versate ineccedenza rispetto al dovuto per il condono solo in caso disoccombenza totale. Proprio perché sulla decisione di secondo gradonon si era formato un giudicato, la banca aveva potuto procederealla definizione agevolata scomputando dalle sommeprecedentemente versate il quantum dovuto per la definizione dellalite, pari al 10% del valore di lite originario. La giurisprudenza dilegittimità che nel tempo si è susseguita in materia precisa che, al difuori dell’ipotesi eccezionale di totale soccombenza, il condono nonpuò dare luogo a restituzioni e a tale criterio non si sottrae nemmenol’art. 16 della legge n. 289 del 2002.2. Il motivo del ricorso è fondato.2.1 L'art. 16, comma 5, della legge 289 del 2002, rubricato"chiusura delle liti pendenti", prevede che dalle somme dovute per ilcondono si scomputano quelle già corrisposte prima dellapresentazione della domanda di definizione, per effetto delle3 di 7Numero registro generale 25080/2025Numero sezionale 5250/2026Numero di raccolta generale 23144/2026disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite;Data pubblicazione 14/07/2026stabilisce, altresì, che «[f]uori dai casi di soccombenzadell’amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lett.b) [e cioè dei casi di valore della lite d’importo superiore a euro2.000,00], la definizione non dà comunque luogo alla restituzionedelle somme già versate ancorché eccedenti a quanto dovuto per ilperfezionamento della definizione della definizione stessa».2.2 La norma prevede, in deroga al principio di non restituzionedelle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per ilcondono, l'ammissibilità della restituzione solo in caso disoccombenza dell'amministrazione. Fuori di tale ipotesi, da ritenersieccezionale, vale il principio generale informatore della disciplinacondonistica secondo cui il condono, in quanto incide in via definitivasui debiti tributari dei contribuenti, non può dare luogo a restituzionealcuna degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedentirispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizioneagevolata (Cass., Sez. U., 14828/2008 e Cass., Sez. U., 1518/2016).ll condono fiscale costituisce una forma procedimentale atipica didefinizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi dellavarie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediantedefinizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperarerisorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quelladell'esatto accertamento dell'imponibile (Corte cost. 172/1986 eCorte cost. 321/1995). Da tali principi consegue che il diritto allarestituzione delle somme già corrisposte in corso di causa edeccedenti quelle dovute per il condono può spettare al contribuentesolo nel caso di soccombenza totale dell'Amministrazione nei giudizidi merito (Cass. 16339/2014 e Cass. 4753/2019) e non anche incaso di soccombenza parziale, ravvisabile pure nel caso disoccombenza prevalente dell’Amministrazione.3. Per l’ipotesi di mancata conferma della sentenza di appello lacontroricorrente chiede di sollevare la questione di legittimità4 di 7Numero registro generale 25080/2025Numero sezionale 5250/2026costituzionale dell’art. 16, comma 6, legge n. 289 del 2002 inNumero di raccolta generale 23144/2026relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 5, 9Da7ta peu b1bli1ca7zio ne 14/07/2026Cost. per violazione del principi di uguaglianza tributaria, capacitàtributaria e legittimo affidamento e per trattamentoirragionevolmente discriminatorio. La questione apparemanifestamente infondata.3.1 Ogni legge di condono deroga alla legge d'imposta e stabilisce,per i fruitori, un sistema d'imposizione, cioè di riparto della spesapubblica, diversificato. Costituisce una libera scelta del contribuenteaderire alla definizione agevolata chiudendo una lite pendente,valutando vantaggi e svantaggi derivanti dall’adesione. Le sanatoriefiscali pongono il contribuente di fronte a un'autonoma e libera sceltafra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovverosiacoltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari,conseguendo, se del caso, anche rimborsi di somme indebitamentepagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppurecorrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, masenza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto inlinea con il procedimento fiscale ordinario (Cass., sez. U.,1518/2016). È nella stessa natura della disciplina condonisticarecuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso, senzasottendere finalità di accertamento del tributo, esaurendo uncondono i suoi effetti con il raggiungimento di tali obiettivi.3.2 La controricorrente evidenzia che nella circolare n. 12/E/2003è riportato che il secondo periodo del comma 5 dell’art. 16 cit.“prevede la restituzione delle somme versate (prima dellapresentazione della domanda) per effetto delle disposizioni inmateria di riscossione in pendenza di giudizio qualora le stesse nonrisultino più dovute in conseguenza di pronuncia favorevole, in tuttoo in parte, al contribuente”. Il diritto al rimborso, tuttavia, non puòtrovare fondamento in un passo della predetta circolare ministeriale.Questa Corte ha ripetutamente affermato che le circolari ministeriali5 di 7Numero registro generale 25080/2025Numero sezionale 5250/2026in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi,Numero di raccolta generale 23144/2026sicché, ove il contribuente si sia conformato a un'interprDeattaa pzubibolincaezio ne 14/07/2026erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, non è esoneratodall'adempimento dell'obbligazione tributaria, essendo esclusasoltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in baseal principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art.10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Cass. 10195/2016 e Cass.18618/2019), assumendo all'uopo rilievo il principio, di rilevanzacostituzionale, della riserva di legge, nonché gli ulteriori principid’inderogabilità delle norme tributarie, d’indisponibilitàdell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione diimposizione e d’irrinunciabilità del diritto di imposta, risultando ciòconforme al principio unionale secondo cui il legittimo affidamentonon può basarsi su una prassi illegittima dell'Amministrazione (Cass.20819/2020). Analogamente una circolare ministeriale non puòessere invocata per giustificare la scelta di aver aderito a unadisciplina condonistica, per poi richiedere un’interpretazione dellanorma in modo conforme al documento di prassi.4. Escluso che l’art. 16, comma 5, della legge 289 del 2002 siainterpretabile nel senso che il diritto al rimborso sussiste anche nelcaso di soccombenza parziale dell’Amministrazione, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ex art. 384,secondo comma, ultima parte, c.p.c. viene decisa nel merito con ilrigetto della domanda di rimborso. Le spese seguono lasoccombenza della contribuente e, sulla base dei parametri del d.m.n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, i compensisono liquidati per il giudizio di primo grado nella somma di euro9.500,00, per il giudizio di appello in euro 10.800,00 e per il giudiziodi legittimità in euro 8.200,00. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso. Condanna la6 di 7Numero registro generale 25080/2025Numero sezionale 5250/2026Numero di raccolta generale 23144/2026controricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dellaData pubblicazione 14/07/2026ricorrente, liquidate:- per il giudizio di primo grado, nella somma di euro 9.500,00 percompensi;- per il giudizio di secondo grado, nella somma di euro 10.800,00per compensi;- per il giudizio di legittimità, nella somma di euro 8.200,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro7 di 7