CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].-intimata-Numero registro generale 20141/2022Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 13863/2026Data pubblicazione 13/05/2026avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1192/2022 depositata il28/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice di Pace di NolaGenoveffa [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagnia assicuratrice per la r.c. auto,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per ottenere il risarcimento dei dannitutti patiti a seguito del sinistro avvenuto il 13 febbraio 2012, alle ore16.30 circa, in Nola. Esponeva in particolare l’attore che la [OSCURATO:PERSONA], allaguida dell’autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], lo aveva tamponato mentre conduceva ilmotociclo Suzuki, tg. AW12264, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], facendolocadere a terra e causandogli lesioni.2. Avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Nola accoglieva ladomanda risarcitoria proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].p.a.[OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza n. 1192/2022 il Tribunale di Nola, in riforma delladecisione del Giudice di Pace, rigettava la domanda risarcitoria propostada [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente le spese processuali.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la compagnia assicurativa.Resta intimata [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Il ricorrente e la società controricorrente hanno depositato rispettivememorie illustrative.Numero registro generale 20141/2022Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 13863/2026Data pubblicazione 13/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso non articola imotivi in modo puntuale mediante numerazione progressiva;nondimeno, le censure all’impugnata sentenza risultano individuabili nelcorpo dell’atto, perché precedute da rubrica in grassetto.Alla p. 5 del ricorso il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione della disciplina relativa all’art. 193 cod. stradale”.Censura l’impugnata sentenza là dove ha ritenuto sussistere laresponsabilità esclusiva del danneggiato nella produzione dell’eventolesivo, sul preminente rilievo per cui egli aveva condotto in circolazioneun motociclo privo di copertura assicurativa ed aveva pertanto tenutouna condanna contra legem, tale, dunque, anche ai sensi dell’art. 1227c.c., da elidere in radice qualsivoglia diritto al risarcimento, ed è quindipervenuta ad affermare che “l’aver posto in circolazione ovvero l’avercondotto un veicolo che non poteva assolutamente circolare costituiscaun comportamento illecito ed illegittimo così grave da essereimmeritevole di tutela da parte dell’ordinamento”.Sostiene che, invero, non esiste norma alcuna che ricolleghi allascopertura assicurativa la conseguenza della perdita o dell’esclusione deldiritto al risarcimento del danno.2. Alla p. 6 del ricorso il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione della disciplina relativa al risarcimento dei danni cosi’ comeinserita nel codice delle assicurazioni e nel codice civile 1. violazione e/ofalsa applicazione della disciplina relativa all’art. 193 cod. stradale”.Lamenta come abbia errato la corte di merito nel consentire, ad unacircostanza dalla rilevanza esclusivamente amministrativa (la mancanzadi copertura assicurativa), di produrre effetti sul piano civilistico, inrelazione alla tutela risarcitoria. Evoca un precedente arresto di questaCorte, la sentenza n. 1179/22, in tema di interpretazione degli artt. 122Numero registro generale 20141/2022Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 13863/2026Data pubblicazione 13/05/2026e 144 del codice delle assicurazioni private, ove si è espressamenteprecisato che: “la copertura assicurativa e il diritto al risarcimento sipongono su due piani diversi: la prima è una norma di carattereamministrativo che regola i rapporti tra privato e Stato, la seconda èuna norma di carattere civile che regola i rapporti tra cittadini”.3. Alla p. 7 del ricorso il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione della disciplina relativa al risarcimento dei danni così comeinserita nel codice delle assicurazioni e nel codice civile. Violazionedell’art. 2054 cc e 2043 c.c.”.Afferma che ha errato la corte di merito nel trascurare che “L'illecitocivile da circolazione stradale si inquadra nella figura normativa descrittadall'art. 2043 c.c. integrata dall'art. 2054 c.c. che ha provveduto adintrodurre un sistema di presunzione relativo all'accertamentodell'elemento soggettivo dell'illecito. il 1° comma dell'art. 2054 c.c. ponedunque a carico del conducente l'obbligo di risarcire il danno cagionato,salvo che dimostri l'assenza di colpa offrendo la prova liberatoriaspecifica che la disposizione contempla. La scopertura assicurativa non ècontemplata tra gli elementi atti a liberare il conducente”.4. Le summenzionate censure, che possono essere considerate allastregua di tre motivi di impugnazione della sentenza di appello, risultanoesser precedute, a p. 3 del ricorso, da alcune osservazioni preliminarisvolte “ai fini della valutazione di ammissibilità del presente ricorso”, incui il ricorrente prospetta ulteriori doglianze, le quali, sebbene nonnumerate, sono così rubricate:-) “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un puntodecisivo della controversia violazione dell’art. 329 c.p.c., 115 c.p.c. –Vizio di ultrapetizione”, in cui si lamenta che il giudice d’appello hafondato il rigetto della domanda risarcitoria sul rilievo della scoperturaassicurativa del motociclo condotto dal danneggiato, circostanza tuttaviasulla quale si sarebbe formato giudicato interno, in difetto di specificaNumero registro generale 20141/2022Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 13863/2026Data pubblicazione 13/05/2026impugnazione e perché prospettata solo tardivamente nella comparsaconclusionale dell’appellante compagnia assicurativa;-) “Violazione e/o falsa applicazione della normativa relativa allacircolazione stradale così come indicata nell’art. 193”, con cui si lamentache il giudice di appello avrebbe dovuto considerare ininfluente, ai finirisarcitori, la circostanza connessa alla mancata copertura assicurativadel sinistro condotto occasionalmente dall’Allocca;-) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto relativeall’azione di risarcimento danni, così come disciplinata dal codice civile edal codice delle assicurazioni art. 144 e 148 Dlgs 209/05”, con cui silamenta che il giudice di secondo grado non considera affatto il dirittodel conducente ad ottenere il risarcimento delle lesioni subite,indipendentemente dalla circostanza connessa alla coperturaassicurativa.4.1. E’ peraltro possibile osservare che solo la prima dellesummenzionate censure riveste rilevanza autonoma, mentre le altre duerispettivamente corrispondono al (primo) motivo dedotto a p. 5 delricorso ed al (secondo) motivo dedotto a p. 7.5. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che la censura,autonomamente sviluppata a p. 3 del ricorso e che critica l’impugnatasentenza per vizio di ultrapetizione (v. Cass., n. 16899/2023: E’ purvero, in linea generale, che “In tema di giudizio di cassazione, l'omessaconsiderazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti comeeccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., ma un "error in procedendo", per omessa pronuncia inviolazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzionein sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezione inmodo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa siastata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esattitermini, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale diNumero registro generale 20141/2022Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 13863/2026Data pubblicazione 13/05/2026udienza in cui era stata proposta”).Essa è, tuttavia, infondata nel merito.E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che secondo costanteorientamento di legittimità, “In tema di assicurazione dellaresponsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativanon costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesavolta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneitàdell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, èdeducibile per la prima volta in appello” (Cass., n. 15228/2014; Cass.,n. 18742/2019).6. Il primo ed il secondo motivo, che per la stretta connessionepossono essere scrutinati congiuntamente, sono invece fondati.6.1. Come ricordato dal ricorrente, questa Suprema Corte ha giàavuto modo di pronunciarsi sul punto con la sentenza n. 1799 del 2022,ove ha rilevato che: -) l'art. 122 del codice delle assicurazioni privateprevede l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che,se non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su stradedi uso pubblico o su aree a queste equiparate" (primo comma),facendovi conseguire la sanzione amministrativa (cfr. comma 1-quater)prevista dall’art. 193 del codice della strada; -) per altro verso, l'art.144, "Azione diretta del danneggiato", prevede - sempre per quanto quiinteressa - che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione diun veicolo obbligato all'assicurazione "ha azione diretta per ilrisarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione delresponsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è statastipulata l'assicurazione" (primo comma), con litisconsorzio necessarioincludente il "responsabile del danno" (terzo comma) e termine diprescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cuisarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (quarto comma)”.Ne deriva che le due citate disposizioni attengono a diversi piani eNumero registro generale 20141/2022Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 13863/2026Data pubblicazione 13/05/2026che la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’art. 122non incide affatto sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta dicui all'art. 144.Si è inoltre precisato che “Qualora, invero, il legislatore avesseinteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex articolo144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o dicui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbedovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli amotore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo diassicurazione" - expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, unasiffatta considerevole sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla,percosì dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'originedell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato "occasionale",privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo delveicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, comesancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducentecomunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendereappunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore,considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe difruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nelcaso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misuracompleta, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in talmodo non sarebbe legittimato ad agire ex articolo 144, pervenendo cosìa un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlatetutele normative”.6.2. Nel dare continuità a tali principi di diritto, valga ancorarimarcare che la messa in circolazione di un veicolo privo di coperturaassicurativa conduce all’applicazione di una sanzione amministrativa edal fermo del veicolo, ma non può privare di tutela risarcitoria l’assicuratoproprietario o il conducente non proprietario (né tanto meno l’eventualeNumero registro generale 20141/2022Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 13863/2026Data pubblicazione 13/05/2026trasportato), il che ulteriormente si desume dalla necessità diinterpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale (ilriferimento, nel caso di specie, è alla direttiva 2009/103/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, ed inparticolare all’art. 18, che sancisce che "gli Stati membri provvedonoaffinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicoloassicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azionediretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civiledella persona responsabile del sinistro”) anche per quanto concernel'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione diautoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione deldanneggiato (cfr. Cass., n. 21896/2025; Cass., n. 13738/2020; Cass.,n. 1269/2018). Del resto, mettersi alla guida di un veicolo privo dicopertura assicurativa per la r.c. auto significa accettare il rischio dipagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non ancherinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio comeconseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida.7. Il primo ed il secondo motivo, dunque, sono fondati e vannoaccolti, poiché l'interpretazione resa dal giudice d'appello non risultacorrelata alla ratio di tutela del danneggiato che anima e sorregge tuttoil codice delle assicurazioni, da interpretarsi anche in riferimento alprincipio, posto dalla giurisprudenza unionale, per cui vulneratus anteomnia reficiendus; il terzo motivo, nella misura in cui non risultaspecificatamente correlato alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza,va invece dichiarato inammissibile.8. L’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Nola,in persona di diverso Magistrato, per nuovo esame, in applicazione deisopra indicati principi di diritto.9. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 20141/2022Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 13863/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiarainammissibile il terzo.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Nola, in personadi diverso Magistrato, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 3 febbraio 2026.Il PresidenteLINA RUBINO