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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22102/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, comma 1 bis, cod. proc. pen.) la conversionedel rito camerale non partecipato in presenza;udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che, ha chiesto il rigetto del ricorso;avvisato e non comparso il difensore del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 16 gennaio 2026, il Pubblico ministero pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro probatorio di un telefono cellulare(in uno alla relativa s.i.m.) in uso al ricorrente, persona nei cui confronti sono incorso indagini preliminari.Si procede per il delitto di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen., perché, inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] deteneva e trasferiva denaro diprovenienza delittuosa, risultando in possesso di una rilevante somma di denarocontante, in relazione al cui possesso non forniva alcuna giustificazione, laddove ilreato presupposto contestato all’[OSCURATO:PERSONA] evocava la ricorrenza di fattispecie tributariepenali riconducibili ai movimenti di denaro verso conti esteri, per un ammontaredi circa 4 milioni di euro, avvenuti anche dopo la cancellazione dal registro delleimprese della ditta “Fashion” dal medesimo amministrata.2.

Con ordinanza del 6 febbraio 2026, depositata il 5 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato,condannandolo al pagamento delle spese del procedimento incidentale.3.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzodel difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:3.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedella norma penale incriminatrice, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648-bis cod. pen. e 253 cod.proc. pen.), quanto a ritenuta sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio, inassenza di specifica indicazione del reato presupposto.Sostiene, in particolare, che difetti il fumus commissi delicti, non essendostato individuato il delitto presupposto neppure nella sua tipologia, né essendoravvisabile un plausibile collegamento tra il denaro rinvenuto e l’attività diemissione di fatture per operazioni inesistenti, cronologicamente circoscritta a unperiodo antecedente.

Ne deriverebbe, secondo la difesa, l’illegittimità delsequestro probatorio, in quanto fondato su un’ipotesi di riciclaggio priva deinecessari presupposti.

Deduce, altresì, che la motivazione dell’ordinanzaimpugnata sia solo apparente in quanto basata su una individuazione meramenteipotetica del delitto presupposto, tale da rendere inesistente la stessagiustificazione del fumus.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erroneaapplicazione delle norme processuali in materia di sequestro probatorio, nonchévizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), perviolazione dei principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza.

Sostieneche l’ordinanza impugnata sarebbe sorretta da motivazione apparente, nonesplicitando il nesso concreto tra i dispositivi sequestrati e i fatti oggetto diindagine, né delimitando l’oggetto dell’accertamento, né giustificando la necessitàdell’apprensione integrale dei supporti informatici e non delle copie informatichedei loro contenuti digitali.

Ne deriverebbe la violazione delle norme che disciplinanoil sequestro probatorio e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria di acquisizione di dati digitali.3.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, infine, inosservanza ed erroneaapplicazione delle norme processuali, nonché vizio di motivazione (art. 606,comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) in materia di selezione del materialeinformatico sequestrato.

Lamenta, in particolare, l’assenza di criteri selettivieffettivi, di una delimitazione temporale e della determinazione della durata delvincolo, evidenziando come il provvedimento impugnato non circoscriva ilsegmento di dati rilevanti, né individui i limiti dello sviluppo cronologicodell’indagine.

Da ciò deriverebbe, secondo la difesa, l’indeterminatezza dellamisura e la sua sproporzione rispetto alle esigenze probatorie poste a fondamentodel sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non può essere accolto.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto, oltre che aspecifico,non confrontandosi con gli argomenti logici offerti in motivazione dal Collegio delcontrollo sui provvedimenti di sequestro probatorio.

Con esso si denunzia laviolazione della legge (sostanziale e processuale) conseguente alla superficialeanalisi delle circostanze di fatto poste a fondamento del sequestro.

Tale omissionesi sarebbe tradotta nella apparente argomentazione circa la identificazione deitratti salienti del fatto tipico (essendo necessaria ad avviso del ricorrentel’indicazione in imputazione del tipo di reato presupposto, anche allorquando latraccia illecita della derivazione appaia evidente, per effetto anche della mancataindicazione offerta dal detentore delle banconote).1.1.

Gli argomenti di critica proposti non trovano riscontro nell’analisi dellamotivazione (non meramente apparente) del provvedimento impugnato.Il Tribunale ha dato atto, al terzo foglio del provvedimento impugnato, dellaricorrenza del fumus del delitto di riciclaggio in concorso, ipotizzabile in ragionedelle condotte finanziarie (presupposto del delitto di riciclaggio) tenute dall’Olivaanche dopo la cancellazione dal registro delle imprese della ditta “Fashion”, dallostesso di fatto amministrata.La polizia giudiziaria aveva, infatti, registrato una condotta di trasporto in autodi denaro contante in considerevole quantità, con modalità di confezionamentotipiche dello stoccaggio; aveva quindi ipotizzato che quella provvista contantepoteva derivare dall’attività illecita (di natura tributaria) svolta dal coindagato.Emerge quindi, sul piano logico, una ragione “inconfessabile” e dunque illecita diquel possesso, che le indagini preliminari si occuperanno di identificare piùcompiutamente, anche analizzando il contenuto della memoria dell’apparecchiosmartphone in sequestro.Può, infatti, affermarsi che in caso di rinvenimento di rilevanti somme didenaro contante o di beni preziosi, in assenza di attendibili giustificazioni delpossesso, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio può essereconnessa all'individuazione di particolari modalità di occultamento e dell'assenzadi redditi leciti (cfr., in materia di sequestro probatorio di somme di denarotrasportate, Sez. 2, n. 52100 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229 – 01, cherichiede ai fini della legittimità del sequestro la concreta possibilità di ipotizzarenelle linee essenziali il delitto presupposto; più recentemente, Sez. 2, n. 2720 del17/12/2025, dep. 2026, He, n.m.).

Benchè infatti, ai fini della legittimità delsequestro probatorio, non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o dicorpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioènon fondata su elementi astratti e avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, diconfigurare un rapporto tra questa e il reato stesso (Sez. 2, n. 29074 del22/05/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/05/2016, Aslo, nonmassimata).2.

Il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso sono infondati.2.1.

Deve ribadirsi che in tema di sequestro probatorio di dati contenuti indispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine diconsentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nellafase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specificheinformazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informaticoarchiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confinitemporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01),specificando tuttavia che ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositiviinformatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non imponeche sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata oche siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimentodelle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo ilPubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischiodi penalizzare, in assenza di ratio evidente, l'accertamento dei reati e potendo iltitolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del terminefissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre cheimpugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del03/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205-01; Sez. 2, n. 13921 del 27/03/2026,Scuderi, n.m.).

Tali coordinate ermeneutiche risultano ampiamente rispettatedalla motivazione del Tribunale per il riesame, con la quale il ricorrente non siconfronta effettivamente.

Nella concreta fattispecie sono infatti state valorizzate,sin dalla genesi del disposto sequestro, le necessità investigative di dimostrare,digitali, messaggisitica e pregressi incontri; tutte attività queste che richiedono unnon prevedibile intervallo cronologico di analisi dell’hardware.3.

Al rigetto del ricorso consegue, secondo quanto dispone l’art. 616 del codicedi rito, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, comma 1 bis, cod. proc. pen.) la conversionedel rito camerale non partecipato in presenza;udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che, ha chiesto il rigetto del ricorso;avvisato e non comparso il difensore del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 16 gennaio 2026, il Pubblico ministero pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro probatorio di un telefono cellulare(in uno alla relativa s.i.m.) in uso al ricorrente, persona nei cui confronti sono incorso indagini preliminari.Si procede per il delitto di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen., perché, inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] deteneva e trasferiva denaro diprovenienza delittuosa, risultando in possesso di una rilevante somma di denarocontante, in relazione al cui possesso non forniva alcuna giustificazione, laddove ilreato presupposto contestato all’[OSCURATO:PERSONA] evocava la ricorrenza di fattispecie tributariepenali riconducibili ai movimenti di denaro verso conti esteri, per un ammontaredi circa 4 milioni di euro, avvenuti anche dopo la cancellazione dal registro delleimprese della ditta “Fashion” dal medesimo amministrata.2. Con ordinanza del 6 febbraio 2026, depositata il 5 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato,condannandolo al pagamento delle spese del procedimento incidentale.3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzodel difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedella norma penale incriminatrice, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648-bis cod. pen. e 253 cod.proc. pen.), quanto a ritenuta sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio, inassenza di specifica indicazione del reato presupposto.Sostiene, in particolare, che difetti il fumus commissi delicti, non essendostato individuato il delitto presupposto neppure nella sua tipologia, né essendoravvisabile un plausibile collegamento tra il denaro rinvenuto e l’attività diemissione di fatture per operazioni inesistenti, cronologicamente circoscritta a unperiodo antecedente. Ne deriverebbe, secondo la difesa, l’illegittimità delsequestro probatorio, in quanto fondato su un’ipotesi di riciclaggio priva deinecessari presupposti. Deduce, altresì, che la motivazione dell’ordinanzaimpugnata sia solo apparente in quanto basata su una individuazione meramenteipotetica del delitto presupposto, tale da rendere inesistente la stessagiustificazione del fumus.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erroneaapplicazione delle norme processuali in materia di sequestro probatorio, nonchévizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), perviolazione dei principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza. Sostieneche l’ordinanza impugnata sarebbe sorretta da motivazione apparente, nonesplicitando il nesso concreto tra i dispositivi sequestrati e i fatti oggetto diindagine, né delimitando l’oggetto dell’accertamento, né giustificando la necessitàdell’apprensione integrale dei supporti informatici e non delle copie informatichedei loro contenuti digitali. Ne deriverebbe la violazione delle norme che disciplinanoil sequestro probatorio e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria di acquisizione di dati digitali.3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, infine, inosservanza ed erroneaapplicazione delle norme processuali, nonché vizio di motivazione (art. 606,comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) in materia di selezione del materialeinformatico sequestrato. Lamenta, in particolare, l’assenza di criteri selettivieffettivi, di una delimitazione temporale e della determinazione della durata delvincolo, evidenziando come il provvedimento impugnato non circoscriva ilsegmento di dati rilevanti, né individui i limiti dello sviluppo cronologicodell’indagine. Da ciò deriverebbe, secondo la difesa, l’indeterminatezza dellamisura e la sua sproporzione rispetto alle esigenze probatorie poste a fondamentodel sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non può essere accolto.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto, oltre che aspecifico,non confrontandosi con gli argomenti logici offerti in motivazione dal Collegio delcontrollo sui provvedimenti di sequestro probatorio. Con esso si denunzia laviolazione della legge (sostanziale e processuale) conseguente alla superficialeanalisi delle circostanze di fatto poste a fondamento del sequestro. Tale omissionesi sarebbe tradotta nella apparente argomentazione circa la identificazione deitratti salienti del fatto tipico (essendo necessaria ad avviso del ricorrentel’indicazione in imputazione del tipo di reato presupposto, anche allorquando latraccia illecita della derivazione appaia evidente, per effetto anche della mancataindicazione offerta dal detentore delle banconote).1.1. Gli argomenti di critica proposti non trovano riscontro nell’analisi dellamotivazione (non meramente apparente) del provvedimento impugnato.Il Tribunale ha dato atto, al terzo foglio del provvedimento impugnato, dellaricorrenza del fumus del delitto di riciclaggio in concorso, ipotizzabile in ragionedelle condotte finanziarie (presupposto del delitto di riciclaggio) tenute dall’Olivaanche dopo la cancellazione dal registro delle imprese della ditta “Fashion”, dallostesso di fatto amministrata.La polizia giudiziaria aveva, infatti, registrato una condotta di trasporto in autodi denaro contante in considerevole quantità, con modalità di confezionamentotipiche dello stoccaggio; aveva quindi ipotizzato che quella provvista contantepoteva derivare dall’attività illecita (di natura tributaria) svolta dal coindagato.Emerge quindi, sul piano logico, una ragione “inconfessabile” e dunque illecita diquel possesso, che le indagini preliminari si occuperanno di identificare piùcompiutamente, anche analizzando il contenuto della memoria dell’apparecchiosmartphone in sequestro.Può, infatti, affermarsi che in caso di rinvenimento di rilevanti somme didenaro contante o di beni preziosi, in assenza di attendibili giustificazioni delpossesso, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio può essereconnessa all'individuazione di particolari modalità di occultamento e dell'assenzadi redditi leciti (cfr., in materia di sequestro probatorio di somme di denarotrasportate, Sez. 2, n. 52100 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229 – 01, cherichiede ai fini della legittimità del sequestro la concreta possibilità di ipotizzarenelle linee essenziali il delitto presupposto; più recentemente, Sez. 2, n. 2720 del17/12/2025, dep. 2026, He, n.m.). Benchè infatti, ai fini della legittimità delsequestro probatorio, non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o dicorpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioènon fondata su elementi astratti e avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, diconfigurare un rapporto tra questa e il reato stesso (Sez. 2, n. 29074 del22/05/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/05/2016, Aslo, nonmassimata).2. Il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso sono infondati.2.1. Deve ribadirsi che in tema di sequestro probatorio di dati contenuti indispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine diconsentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nellafase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specificheinformazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informaticoarchiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confinitemporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01),specificando tuttavia che ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositiviinformatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non imponeche sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata oche siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimentodelle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo ilPubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischiodi penalizzare, in assenza di ratio evidente, l'accertamento dei reati e potendo iltitolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del terminefissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre cheimpugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del03/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205-01; Sez. 2, n. 13921 del 27/03/2026,Scuderi, n.m.). Tali coordinate ermeneutiche risultano ampiamente rispettatedalla motivazione del Tribunale per il riesame, con la quale il ricorrente non siconfronta effettivamente. Nella concreta fattispecie sono infatti state valorizzate,sin dalla genesi del disposto sequestro, le necessità investigative di dimostrare,digitali, messaggisitica e pregressi incontri; tutte attività queste che richiedono unnon prevedibile intervallo cronologico di analisi dell’hardware.3. Al rigetto del ricorso consegue, secondo quanto dispone l’art. 616 del codicedi rito, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris