CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata, così riqualificato il fatto originariamente contestato come tentata estorsione, e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della qualificazione giuridica del fatto che in realtà integrerebbe un esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, non è ammissibile, poiché la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 1, Sentenza n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso