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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 13636/2026

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vedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; nessuno è comparso per l'imputato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 13/10/2025, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione all'imputazione provvisoria di concorso in illecita detenzione e trasporto di circa 200 grammi lordi di cocaina (occultati dietro il tachimetro, manomesso, della autovettura di cui l'indagato era alla guida).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 273 cod.proc.pen.

Argomenta che il Tribunale aveva rigettato l'istanza di riesame nonostante l'assenza della gravità indiziaria con riferimento all'identificazione dell'indagato; espone che si verte in fattispecie di soggetto immediatamente datosi alla fuga e che, pertanto, l'identificazione non poteva fondarsi sull'effigie fotografica del documento di identità; conclude che in difetto di verifica della compiuta identificazione del ricorrente, difetta il giudizio di gravità indiziaria necessario per l'applicazione della misura cautelare.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso ed ha successivamente depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente i gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato reato - concorso in illecita detenzione d trasporto di 200 grammi lordi di cocaina -, rimarcando che l'indagato era il detentore e guidatore del veicolo ( dallo stesso preso in noleggio), nel quale lo stupefacente era stato occultato dietro il tachimetro e che lo stesso si era dato alla fuga dopo che era stato fermato alla guida della predetta autovettura ed identificato a mezzo della patente di guida esibita agli operanti.

Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/03/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Al7to tasi [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 2026 [OSCURATO:PERSONA]! il ir,IAR.I() Luana 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; nessuno è comparso per l'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 13/10/2025, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione all'imputazione provvisoria di concorso in illecita detenzione e trasporto di circa 200 grammi lordi di cocaina (occultati dietro il tachimetro, manomesso, della autovettura di cui l'indagato era alla guida). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. Argomenta che il Tribunale aveva rigettato l'istanza di riesame nonostante l'assenza della gravità indiziaria con riferimento all'identificazione dell'indagato; espone che si verte in fattispecie di soggetto immediatamente datosi alla fuga e che, pertanto, l'identificazione non poteva fondarsi sull'effigie fotografica del documento di identità; conclude che in difetto di verifica della compiuta identificazione del ricorrente, difetta il giudizio di gravità indiziaria necessario per l'applicazione della misura cautelare. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso ed ha successivamente depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente i gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato reato - concorso in illecita detenzione d trasporto di 200 grammi lordi di cocaina -, rimarcando che l'indagato era il detentore e guidatore del veicolo ( dallo stesso preso in noleggio), nel quale lo stupefacente era stato occultato dietro il tachimetro e che lo stesso si era dato alla fuga dopo che era stato fermato alla guida della predetta autovettura ed identificato a mezzo della patente di guida esibita agli operanti. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/03/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Al7to tasi [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 2026 [OSCURATO:PERSONA]! il ir,IAR.I() Luana 4
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