CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza indicata in epigrafe; Vista l'impugnazione proposta a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], qualificata come ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Bari. Rilevato che l'imputato è stato condannato alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e 2 sexies, cod. strada. Rilevato che il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il beneficio invocato non era stato richiesto al giudice di primo grado in fase di conclusioni. Considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le attenuanti generiche ed a motivarne il diniego qualora in sede di conclusioni non sia formulata specifica richiesta in tal senso (cfr. Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] den