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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 17402/2022

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CCeuu.

SENTENZA sul ricorso 18410-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], poi sostituito dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procure in calce al controricorso e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 120/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto2 Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; sentita, per i ricorrenti, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; sentita, per la società controricorrente, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con atto di citazione notificato in data 4/8/2010, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ed [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno convenuto, innanzi al tribunale, la [OSCURATO:SOCIETA]. e, dopo aver dedotto che la società convenuta in data 4/8/2009 aveva notificato il proprio recesso dal contratto d'agenzia senza che vi fosse alcuna giusta causa, hanno chiesto la condanna della stessa al pagamento, in loro favore, delle indennità di cui all'A.N.A. vigente, calcolate sul periodo 1972-2009, nonché delle differenze provvigionali cui contributi SSN e FGVS, dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. ed, infine, del risarcimento del danno da lesione dell'immagine.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituita in giudizio deducendo la carenza della legittimazione attiva del [OSCURATO:SOCIETA] e chiedendo, tra l'altro, il rigetto delle domande proposte dalla società attrice.

1.3. Il tribunale, con sentenza del 23/10/2014, dopo aver dichiarato la carenza della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la sussistenza di inadempimenti della [OSCURATO:SOCIETA]. che potessero giustificare un recesso per giusta causa, ritenendo che il recesso della [OSCURATO:SOCIETA] dovesse essere qualificato come recesso per giustificati motivi pattiziamente previsto, ed ha rigettato ogni domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. diversa da quella di condanna al pagamento delle indennità di fine rapporto, che ha liquidato, sulla base della Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20223 consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio, nella somma complessiva di C. 518.867,31.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 26/11/2014, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale lamentando, tra l'altro, che il primo giudice avesse errato lì dove aveva riconosciuto alla società [OSCURATO:SOCIETA] per le indennità dovute l'intero importo di C. 518.867,31 senza scomputare quanto già pagato da [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di indennità di fine rapporto, non avendo, in particolare, considerato, come dedotto dalla convenuta sin dal primo atto difensivo, che la società attrice aveva chiesto ed ottenuto per lo stesso credito la concessione di un decreto ingiuntivo e che la [OSCURATO:SOCIETA], al momento della notificazione di tale decreto, aveva già estinto il credito vantato dalla società mediante il pagamento, mai contestato, in data 30/7/2010, dell'importo netto di C. 151.126,81, detratta la ritenuta d'acconto del 20% sulla somma di C. 206.238,81, eseguito sul conto corrente personale di [OSCURATO:PERSONA] come da richiesta della stessa società [OSCURATO:SOCIETA].

2.2. Si sono costituiti in giudizio entrambi gli appellati eccependo, tra l'altro, la nullità della procura alle liti e, di conseguenza, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in ragione del fatto che, da un lato, l'indicazione del mandato svolta nell'atto d'appello era generica e, dall'altro, che non era stato prodotto alcun documento dal quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo avevano rilasciato, avessero i poteri legali per stare in giudizio per conto della [OSCURATO:SOCIETA], nonché l'inammissibilità delle domande nuove proposte dalla società appellante ai sensi dell'art. 345 c.p.c..

2.3. Gli appellati, inoltre, hanno proposto appello incidentale lamentando, per quanto ancora rileva: - Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20224 innanzitutto, che il tribunale aveva errato lì dove aveva qualificato il recesso di [OSCURATO:SOCIETA] come recesso con indicazione dei motivi, anziché come recesso ad nutum, ed aveva, quindi, liquidato le indennità di fine rapporto in misura minore rispetto a quella richiesta, senza considerare, da un lato, che il recesso della [OSCURATO:SOCIETA], come emergeva dall'istruttoria espletata, era in effetti un recesso ad nutum e, dall'altro lato, che, in difetto di giusta causa, il recesso intimato doveva ritenersi automaticamente convertito in recesso ad nutum con il diritto dell'agente alle relative indennità; - in secondo luogo, che il tribunale aveva errato lì dove aveva ritenuto che il [OSCURATO:SOCIETA] fosse carente della legittimazione attiva, non avendo considerato che, in realtà, non vi era stata alcuna novazione del rapporto di agenzia tra lo stesso e la Lloyd prima e tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] poi, e che il contratto di mandato decorreva, quindi, senza soluzione di continuità sin dal 1972; - infine, che il tribunale non aveva erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno all'immagine patito quale conseguenza ipso iure della comunicazione all'IVASS dell'avvenuta revoca del mandato per giusta causa e della pubblicizzazione di tale revoca a mezzo stampa da parte della [OSCURATO:SOCIETA].

2.4. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il primo motivo dell'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], della somma di C. 312.628,44, oltre interessi dalla domanda al saldo, confermando, per il resto, la sentenza appellata.

2.5. La corte, innanzitutto, ha esaminato l'eccezione di nullità della procura alle liti svolta dagli appellati sul presupposto che il procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]., Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20225 nell'introdurre il giudizio d'appello, si era limitato a richiamare la delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione senza depositare la procura generale alle liti diretta a dimostrare la titolarità del potere rappresentativo in capo ai procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.6. La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che, rimessa la causa in istruttoria, l'appellante, all'udienza collegiale, aveva prodotto le delibere con le quali in data 27/11/2007 e in data 21/9/2009 il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva attribuito ai predetti "funzionari Lloyd" i poteri di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA] in tutte le cause civili, comprese le controversie che promosse da agenti o ex agenti della società in materia di rapporti di agenzia innanzi alle corti d'appello, ha ritenuto che, a fronte di tale documentazione, non v'era dubbio che i procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dell'introduzione del giudizio, instaurato con atto di citazione del 4/8/2010, erano legittimati a conferire, in rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA], il mandato difensivo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], così come apposto sulla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, valevole, come si evince dal suo contenuto, sia per il primo grado, quanto per il grado d'appello.

2.7. Né, ha aggiunto la corte, è fondata l'eccezione (nuova) con la quale gli appellati, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno dedotto che la procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 non sarebbe stata trasferita con la cessione del ramo d'azienda ad [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo che il contratto notarile ha previsto che erano trasferiti solo i contratti che non hanno carattere personale ai sensi dell'art. 2558 c.c., con la conseguenza che le procure in questione non sono state trasferite in capo ad [OSCURATO:SOCIETA].

Tale eccezione, infatti, ha Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20226 osservato la corte, oltre a contrastare con il contenuto letterale delle delibere del consiglio di amministrazione, volte ad estendere il potere di firma dei procuratori di Lloyd anche con riguardo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., non trova conforto alcuno nell'art. 5 dell'atto di conferimento del ramo d'azienda, il quale si limita a richiamare la disposizione di cui all'art. 2558 c.c., che regola la successione nei contratti e non certo delle procure.

2.8. La corte, quindi, rigettata l'eccezione di nullità della procura, ha esaminato il merito dell'appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che fosse fondato il primo motivo con il quale la società appellante aveva lamentato che il tribunale, nel liquidare l'indennità di fine rapporto nell'importo complessivo di C. 518.867,31, non aveva detratto l'importo di C. 206.238,87, già corrisposto a titolo di indennità di fine rapporto.

2.9. Al riguardo, ha osservato la corte, non v'è dubbio che, alla luce dei documenti prodotti in giudizio, l'importo lordo di C. 206.238,87, che la [OSCURATO:SOCIETA] ha versato prima dell'instaurazione del giudizio, avrebbe dovuto essere detratto dal primo giudice dall'importo, sempre al lordo, di C. 517.867,31, riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio: "risulta, invero per tabulas", ha osservato la corte, "che, a seguito della diffida trasmessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ..., [OSCURATO:SOCIETA] effettuò il pagamento di C 151.126,81 netti sul conto indicato dalla stessa creditrice ...

"e " ...che tale diffida traeva origine dal decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. (e non già da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ...) per la somma di C 206.238,87 lordi".

Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20227

2.10. Risulta, poi, ha proseguito la corte, che, come emerge dal conteggio indicato in quietanza, il bonifico è stato eseguito per C. 151.126,81, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] provveduto ad operare la ritenuta d'acconto del 20%, ad erogare la maggiorazione del 3 % prevista dall'art. 34 dell'A.N.A., sempre al netto della ritenuta d'acconto, e, infine, a scomputare il saldo a debito di C. 23.793,33, e che tale importo è stato accettato a titolo di "acconto".

2.11. Né, del resto, ha aggiunto la corte d'appello, può ritenersi che tale richiesta possa essere configurata come una domanda nuova formulata per la prima volta in appello: fin dal primo atto difensivo, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva evidenziato di aver provveduto a liquidare la predetta somma a titolo di indennità di fine rapporto sicché, diversamente da quanto ritenuto dagli appellati, non era affatto necessario che la [OSCURATO:SOCIETA], che aveva già chiesto il rigetto delle domanda attoree sul rilievo che la [OSCURATO:SOCIETA] non fosse titolare di alcun credito nei suoi confronti, chiedesse specificatamente la decurtazione della somma già erogata, "essendo tale domanda all'evidenza implicitamente ricompresa in quella più ampia di rigetto della domanda di pagamento delle indennità di risoluzione del rapporto richiesta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]".

2.12. Né può fondatamente sostenersi, ha osservato ancora la corte, che, non avendo l'appellante contestato la consulenza tecnica nella parte in cui aveva riconosciuto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l'importo di complessivi C. 518.867,31, non era possibile operare la richiesta decurtazione: con l'atto d'appello, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver preso atto dell'accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente alle sole indennità di fine rapporto, non ha contestato la quantificazione svolta dal consulente ma ha Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20228 semplicemente chiesto che, dalla somma così determinata, venisse detratto quanto già versato a tale titolo.

Le conclusioni formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA] in sede d'appello, quindi, ha osservato la corte, pur differendo da quelle rassegnate in primo grado, non contengono una domanda nuova ma si limitano a delimitare, nei termini esposti, l'oggetto del contendere.

In ogni caso, tale modifica non incide sul diritto della [OSCURATO:SOCIETA] di ottenere la decurtazione di quantum, già insito nella originaria domanda di rigetto.

2.13. E neppure, infine, ha concluso la corte, rileva il fatto che l'importo di C. 206.238,87 è stato versato sul conto personale del [OSCURATO:SOCIETA] e non della [OSCURATO:SOCIETA], poiché, come emerge dalla documentazione prodotta, l'indennità di fine rapporto" era dovuta alla società [OSCURATO:SOCIETA] mentre il versamento era stato eseguito sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] solo "su espressa richiesta dello stesso".

2.14. La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare l'appello incidentale degli appellati, ritenendolo infondato.

2.15. Innanzitutto, quanto al secondo motivo, con il quale gli appellati avevano contestato la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica sostenendo che nessuna novazione vi sarebbe stata nel rapporto d'agenzia tra quest'ultimo e la [OSCURATO:SOCIETA], la corte d'appello, dopo aver evidenziato che "nel 1997 ... il [OSCURATO:SOCIETA] ha smesso di svolgere l'attività di agente quale persona fisica, come del resto emerge dal verbale delle riconsegne e dall'avvenuto pagamento, in suo favore, delle indennità di fine rapporto", ha osservato, in primo luogo, che v'è un'indubbia differenza tra il contratto di agenzia stipulato da persona fisica con quello stipulato da una società di persone, tant'è che la competenza a decidere spetta a due Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20229 giudici diversi e, in secondo luogo, che, a seguito della "trasformazione in società della ditta [OSCURATO:SOCIETA]" nel 1997, era stato stipulato un nuovo contratto previo pagamento dell'indennità di fine rapporto, e che, a fronte di tali insuperabili dati fattuali, a nulla rileva il fatto che il recesso di [OSCURATO:SOCIETA] era stato comunicato anche ad [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di comunicazione rivolta allo stesso nella sua qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA], invece, al primo motivo, con il quale gli appellati hanno lamentato la qualificazione del recesso di [OSCURATO:SOCIETA] quale recesso con indicazione dei motivi anziché ad nutum, la corte ha ritenuto: - in primo luogo, che la necessaria conversione del recesso per giusta causa in recesso ad nutum, ove manchino i relativi presupposti, è tipica del rapporto di lavoro subordinato e non del rapporto di agenzia, stipulato peraltro con una società; - in secondo luogo, che gli appellati non avevano specificamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale, dopo aver verificato l'insussistenza in concreto di una fattispecie legittimante il recesso per giusta causa, ha qualificato il recesso come recesso con indicazione dei motivi, espressamente previsto dall'art. 12, comma 2, n. 1, dell'accordo A.N.A., che l'[OSCURATO:SOCIETA], peraltro, ha senz'altro invocato essendo evidente che "la richiesta di accertamento del recesso per giusta causa comprende ed assorbe il recesso con indicazione dei motivi".

2.17. Quanto, infine, al terzo motivo, con il quale gli appellati avevano lamentato il mancato riconoscimento da parte del tribunale del risarcimento del danno all'immagine, la corte ha ritenuto che l'appello sul punto, prima ancora che infondato, era inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..

Intanto, ha osservato la corte, la società [OSCURATO:SOCIETA], unica Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202210 legittimata, nell'atto d'appello, si è limitata a riproporre l'identica doglianza svolta in primo grado, "senza curarsi di smentire quanto affermato dal primo giudice con riguardo all'impossibilità di concordare l'accesso", aggiungendo, peraltro, una circostanza mai dedotta, e cioè la pubblicazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della notizia su alcuni quotidiani locali.

La corte, poi, dopo aver evidenziato che gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio, avevano chiesto il risarcimento del danno all'immagine cagionato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per avere, nei giorni 10 e 11/9/2009, proceduto all'asporto del mobilio e delle attrezzature che si trovavano all'interno dei locali dell'agenzia, senza curarsi del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era agente plurimandataria, mentre sarebbe stato sufficiente concordare l'accesso, ha ritenuto che la decisione di rigetto assunta dal tribunale non meritasse alcuna censura, avendo condivisibilmente affermato che, al recesso, ed a prescindere dalla sua tipologia, conseguiva in ogni caso il diritto della compagnia alla riconsegna di quanto di sua pertinenza e che era stata proprio la strenua opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. a costringere la [OSCURATO:SOCIETA] a rivolgersi al giudice per ottenere il provvedimento cautelare, attuato ben dopo il recesso, e a rendere evidente l'impossibilità di raggiungere un'intesa sul punto.

2.18. La corte, quindi, ha rigettato l'appello incidentale e, in accoglimento del primo motivo d'appello principale, ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale, che per il resto ha confermato, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dell'importo di C. 312.628,44, oltre interessi.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con ricorso notificato in data 18/7/2016, Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202211 hanno chiesto, per sette motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata, come da relazione agli atti, in data 19/5/2016.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso notificato in data 27/9/2016.

3.3. Il Pubblico Ministero, con le conclusioni depositate il 5/10/2021 e ribadite il 9/3/2022, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3.4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 189 e 345 c.p.c. e per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, accogliendo l'appello principale della [OSCURATO:SOCIETA], non ha considerato che la stessa, nel giudizio di primo grado, non aveva chiesto, come invece ha fatto in secondo grado, né l'accertamento né la decurtazione delle somme che, prima dell'instaurazione del giudizio, aveva già pagato alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., pari ad C. 206.238,87, a titolo d'indennità di fine rapporto. [OSCURATO:PERSONA], del resto, ha sempre contestato di aver ricevuto tale somma, né la [OSCURATO:SOCIETA] ha dimostrato in giudizio di aver corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] somme a titolo d'indennità da scomputare dal risultato emerso.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 83, 75 e 77 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, a fronte della Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202212 documentazione prodotta dall'appellante all'udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire le delibere del consiglio di amministrazione che avrebbero attribuito ai funzionari Lloyd i poteri di rappresentanza dell'[OSCURATO:SOCIETA], i procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dell'introduzione del giudizio, erano senza dubbio legittimati a conferire, in rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA], il mandato difensivo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], valevole, come si evince dal suo contenuto, sia per il primo grado, quanto per il grado d'appello, senza, tuttavia, considerare che i documenti prodotti attestavano, in realtà, solo che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tuttora esistente ed operativa, aveva provveduto, nel lontano 2006, a nominare, quali suoi procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rappresentare la società mandante nelle cause civili e per nominare e revocare i relativi avvocati. [OSCURATO:PERSONA] documenti, al contrario, hanno osservato i ricorrenti, non dimostrano la sussistenza, in capo a Borina e Berretti, che hanno sottoscritto il mandato alle liti del presente giudizio, del potere rappresentativo, al momento della proposizione dell'appello, della società [OSCURATO:SOCIETA]..

Né, hanno aggiunto i ricorrenti, possono rilevare i verbali delle delibere del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] che, il 21/9/2009, ha attribuito ad alcuni dirigenti, tra cui Borina e Berretti, il potere di rappresentare la società mandante nelle cause civili poiché, in realtà, da quanto emerge dalla documentazione della [OSCURATO:SOCIETA], non è mai stata prodotta in giudizio una procura alle liti avente tale contenuto.

La delega apposta in calce alla citazione notificata in prime cure, infatti, fa riferimento alle procure rilasciate dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non è mai stata ratificata.

I verbali del 21/9/2009, quindi, non hanno attribuito alcun potere all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di rappresentare Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202213 l'[OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio.

La procura del 2006, del resto, hanno concluso quale atto unilaterale, non è stata trasferita ad [OSCURATO:SOCIETA], al pari del contratto di mandato alle liti, attraverso la cessione del ramo d'azienda ad opera della Lloyd posto che, a norma dell'art. 2558 c.c., sono trasferiti al cessionario solo i contratti non aventi carattere personale e non anche gli atti di natura personale, come le procure in capo ai dirigenti o equiparati.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 99 e 345 c.p.c. nonché l'omessa considerazione di un fatto determinante, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che dall'importo complessivo liquidato dal tribunale a titolo d'indennità in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere detratto la somma di C. 206.238,87, senza, tuttavia, considerare il fatto che la società appellante non aveva né richiesto, nel corso della consulenza tecnica, l'accertamento delle partite di dare e avere, con il necessario esame della predetta somma, né impugnato specificamente la sentenza di prime cure che alla consulenza tecnica ha fatto riferimento per la determinazione nella somma di C. 518.867,31 delle indennità che [OSCURATO:SOCIETA] doveva ,corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., proponendo, invece, solo con l'atto d'appello la domanda di detrazione della somma di 206.238,87.

La società appellante, infatti, hanno osservato i ricorrenti, non ha mai chiesto che, nel corso della consulenza tecnica, si procedesse all'accertamento delle somme che la stessa asseriva di aver pagato in virtù del recesso, né ha mai chiesto che di tale importo si tenesse conto nella liquidazione del credito alla [OSCURATO:SOCIETA]..

5. Il secondo motivo dev'essere esaminato in via prioritaria: Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202214 ed è palesemente infondato.

Gli atti del giudizio d'appello, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano, in effetti, che, per un verso, il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., con delibere assunte in data 27/11/2007 e 21/9/2009, ha nominato, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quali suoi "procuratori", attribuendo agli stessi il potere di rappresentare la società mandante in tutte le controversie "... già promosse o da promuovere, attive e passive, da e contro agenti od ex agenti della Società, in materia di rapporti di agenzia, dinanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria e speciale dello Stato, compresi i giudici di pace, il tribunale, la Corte d'Appello, la Corte di Cassazione ...", compreso il potere di nominare i relativi avvocati, e, per altro verso, la stessa società, con atto in data 14/9/2010, apposto in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado, ha conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA], proprio attraverso i predetti procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il potere di rappresentarla e di difenderla nel giudizio (di merito) in questione "in ogni fase e grado", attribuendo allo stesso tutti i poteri di legge: in tal modo assicurando la piena e documentata corrispondenza, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado (il 4/8/2010) e, a fortiori, della proposizione dell'atto d'appello da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (il 26/11/2014), tra i soggetti a mezzo dei quali, come suoi procuratori, la società è stata in giudizio, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e chi, in tale dichiarata qualità, ha rilasciato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la relativa procura difensiva, che al primo atto non deve certo fare espresso riferimento, rilevando unicamente che lo stesso sia stato prodotto in giudizio.

Ed è, invece, noto che, in caso di appello proposto a nome di una società di capitali, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202215 gravame, per difetto di idonea procura alle liti, soltanto nel caso„Onon ricorrente come detto nella specie, in cui questa sia stata rilasciata, in nome e per conto della società, da soggetto che si qualifichi come procuratore della stessa senza che il relativo atto di investitura sia stato prodotto in giudizio (cfr. Cass. n. 19922 del 2007).

6.1. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La corte d'appello, infatti, in dichiarato accoglimento di un'eccezione (di estinzione parziale del debito) sollevata, come i ricorrenti ammettono (v. la memoria, p. 15), dalla [OSCURATO:SOCIETA] sin dal suo primo atto difensivo (cfr. la sua incontestata riproduzione nel controricorso, p. 33 e 34) e riproposta, poi, a fronte della condanna per l'intero da parte del tribunale, con uno specifico motivo d'appello (v. la sentenza impugnata, p. 18, 19), ha ritenuto che l'importo lordo di C. 206.238,87, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato prima dell'instaurazione del giudizio a titolo d'indennità di fine rapporto, dovesse essere detratto dall'importo, sempre al lordo, di C. 517.867,31, riconosciuto, per il medesimo titolo, dal consulente tecnico d'ufficio.

Così facendo, invero, la corte d'appello non ha fatto altro che procedere, nei limiti del thema decídendum così come determinato dalla censura svolta dall'appellante, al pieno e corretto, oltre che doveroso, uso dei poteri che la legge le riconosce (art. 345, comma 2°, c.p.c.), e cioè di accertare, alla luce delle eccezioni svolte e delle prove offerte dalle parti, la fondatezza della domanda proposta, verificando, in particolare, a fronte della statuita (e non più contestata) esistenza del diritto di credito azionato dalla società attrice (così come determinato dal consulente tecnico d'ufficio, rimanendo, quindi, del tutto irrilevanti le mancate contestazioni ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] circa le conclusioni dallo stesso esposte), la Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202216 misura esatta della relativa (e residua) somma (ancora) dovuta.

Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2°, c.p.c., sono, del resto, soltanto quelle in senso proprio, e cioè "non rilevabili d'ufficio", e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte (come, ad esempio, il pagamento parziale del credito azionato in giudizio), potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie" (Cass. n. 11774 del 2007; Cass. n. 11015 del 2011; Cass. n. 7107 del 2017).

6.2. Per il resto, i ricorrenti finiscono per dolersi dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dalla corte di merito: lì dove, in particolare, ha ritenuto che, alla luce dei documenti prodotti in giudizio, era risultato dimostrato in giudizio il pagamento, sia pur parziale, del credito azionato dalla società attrice, con la corrispondente estinzione, nella medesima misura, del debito gravante sulla società convenuta: "risulta, invero per tabulas", ha osservato la corte, "che, a seguito della diffida trasmessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ..., [OSCURATO:SOCIETA] effettuò il pagamento di C 151.126,81 netti sul conto indicato dalla stessa creditrice ...

" e " ... che tale diffida traeva origine dal decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ... per la somma di C 206.238,87 lordi", a nulla, per contro, rilevando che quest'ultimo importo è stato versato sul conto personale del [OSCURATO:SOCIETA] e non di quello della società creditrice posto che, come emerge dalla documentazione prodotta, il credito per indennità di fine rapporto era dovuto alla società [OSCURATO:SOCIETA] e che il versamento era stato eseguito sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] solo su Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202217 espressa richiesta dello stesso.

Si tratta, com'è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato in sede di legittimità soltanto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, risultanti dalla stessa sentenza impugnata o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accadimento controverso (vale a dire l'esecuzione di un pagamento parziale in favore della società creditrice per l'importo di C. 151.126,81) diversa da quella esposta nella sentenza impugnata.

I ricorrenti, invece, pur avendone l'onere (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), non hanno specificamente rappresentato, in ricorso, i fatti principali ovvero secondari il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia ad essa favorevole.

Questa Corte, del resto, ha osservato che l'art. 360 n. 5 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, così come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di un mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. n. 12387 del 2020, la quale ha dichiarato inammissibile un motivo di ricorso sul rilievo che la ricorrente non aveva evidenziato quale "fatto storico" decisivo fosse stato omesso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnico d'ufficio). [OSCURATO:PERSONA]. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202218 mancato esame, in effetti, deve riguardare un vero e proprio fatto, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c., e cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, ovvero secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017): e non, invece, come pretendono i ricorrenti, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico rilevante ai fini della decisione, vale a dire l'esecuzione del pagamento nella misura accertata, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze delle prove acquisite in giudizio oppure offerte dalle parti (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014).

7. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando l'omessa considerazione di un fatto determinante, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che dalla somma di C. 518.876,21, complessivamente dovuta quale indennità di fine rapporto, doveva essere detratto l'importo lordo di C. 206.238,87, versato dalla [OSCURATO:SOCIETA] prima dell'instaurazione del giudizio, sul rilievo che il bonifico, eseguito per C. 151.126,81, era stato eseguito dopo aver provveduto ad operare la ritenuta d'acconto del 20%, omettendo, tuttavia, di considerare che: - innanzitutto, l'importo di C. 151.126,81, versato da [OSCURATO:SOCIETA] sul conto corrente personale del [OSCURATO:SOCIETA], non riguardava le indennità spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che infatti non le ha mai percepite, a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale, come del resto riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha dichiarato di aver operato la compensazione con un preesistete debito, laddove la compensazione all'atto del Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202219 pagamento delle indennità è vietata dall'art. 12 dell'A.N.A.; - in secondo luogo, tale somma, essendo parte del reddito d'impresa della società [OSCURATO:SOCIETA], non si configura, per la stessa, alla luce della normativa in vigore al momento del pagamento, come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare alla ritenuta d'acconto, poiché si tratta di una società e non di un professionista.

8.1. Il motivo è infondato sia per il primo che per il secondo profilo (che, peraltro, è ammissibile, trattandosi di valutare la correttezza della statuizione assunta dalla corte d'appello in ordine alla misura del pagamento parziale eseguito dalla società appellante prima del giudizio).

8.2. Quanto al primo, invero, si tratta di una censura che, a ben vedere, riguarda l'apprezzamento da parte del giudice di merito delle emergenze probatorie (ed, in quanto tale, come visto, inammissibile in sede di legittimità se non con la deduzione, qui omessa, di fatti sul punto decisivi dei quali, nonostante la loro emergenza dagli atti del giudizio, sia del tutto mancato l'esame), lì dove, in particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto, in fatto, che: - "... a seguito della diffida trasmessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ..., [OSCURATO:SOCIETA] effettuò il pagamento di C rr . „ 151.126,81 netti ... r - ... tale diffida traeva origine dal decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. (e non già da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ...) per la somma di C 206.238,87 lordi"; - tale importo è stato versato sul conto personale del [OSCURATO:SOCIETA] e non della [OSCURATO:SOCIETA], poiché, come emerge dalla documentazione prodotta, l'indennità di fine rapporto" era dovuta alla società [OSCURATO:SOCIETA] mentre il versamento era stato eseguito sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] solo "su espressa richiesta dello Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202220 stesso"; - il bonifico è stato eseguito per la somma di C. 151.126,81 avendo la [OSCURATO:SOCIETA] provveduto ad operare la ritenuta d'acconto del 20%, ad erogare la maggiorazione del 3% prevista dall'art. 34 dell'A.N.A., sempre al netto della ritenuta d'acconto del 20%, ed a scomputare il saldo a debito di C. 23.793,33; - l'importo è stato accettato a titolo di "acconto".

8.3. Quanto al secondo, rileva la Corte che, pur alla luce della normativa in vigore al momento del pagamento operato dalla [OSCURATO:SOCIETA], e cioè il 30/7/2010, le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite tanto dalle persone fisiche, quanto, come nel caso in esame, dalle società di persone, compresi gli acconti, non concorrono, come espressamente stabilito dall'art. 56, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla formazione del reddito d'impresa, mentre, per espressa previsione dell'art. 53, comma 2, lett. e) del d.P.R. n. 917 cit., sono considerate a tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo, con la conseguenza che, sia nell'uno che nell'altro caso, sono assoggettati alla ritenuta nella misura prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, pari, come quella operata dalla società convenuta, al 20 0/0.

9. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e la violazione dell'art. 12 ter A.N.A., relativo allo scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'infondatezza del primo motivo d'appello incidentale, con il quale gli appellati avevano lamentato la qualificazione del recesso di [OSCURATO:SOCIETA] quale recesso con indicazione dei motivi anziché ad nutum, sul rilievo che la necessaria conversione del recesso per giusta causa in recesso ad nutum, ove manchino i relativi presupposti, è tipica del Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202221 rapporto di lavoro subordinato e non del rapporto di agenzia, e che gli appellati non avevano specificamente impugnato la sentenza di primo grado lì dove il tribunale aveva qualificato il recesso come recesso con indicazione dei motivi, omettendo, tuttavia, di considerare: - innanzitutto, che gli appellati, come emerge dalla comparsa di costituzione in appello, avevano dichiaratamente impugnato la decisione del tribunale nel punto in cui aveva qualificato il recesso come recesso con indicazione dei motivi ai sensi dell'art. 12, comma 2, n. 1, dell'accordo A.N.A., evidenziando come, in realtà, alla luce delle prove raccolte in giudizio, nessun motivo sussistesse a fondamento del recesso, essendo quelli invocati nulli per accertamento giudiziale passato in giudicato; - in secondo luogo, che, in mancanza di giusta causa, il recesso doveva intendersi convertito come recesso ad nutum ai sensi dell'art. 12 ter dello stesso accordo, con il conseguente diritto dell'agente alle relative indennità.

10. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, invero, pur avendo censurato la statuizione con la quale la corte distrettuale ha escluso che il recesso per giusta causa debba essere necessariamente convertito, ove ne manchino i necessari presupposti, in recesso ad nutum, potendo, essere, per contro, qualificato, come nel caso in esame, come recesso con indicazione dei motivi ai sensi dell'art. 12 dell'A.N.A., non hanno, tuttavia, provveduto, a fronte dell'accertamento in fatto che il recesso conteneva l'indicazione dei relativi motivi, a riprodurre, in ricorso, quanto nella misura idonea ad assicurarne la completa comprensione, tutte le clausole dell'A.N.A. che, a loro dire, sarebbero state, in tal modo, falsamente applicate non prevedendo le stesse alcun recesso con indicazione dei relativi motivi ed imponendo, quindi, in caso Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202222 di mancanza di una giusta causa, la sua automatica configurazione quale recesso ad nutum.

Ed è, invece, noto che, qualora, in sede di giudizio di legittimità, venga denunciata l'erronea interpretazione o la falsa applicazione, da parte del giudice di merito, di una o più clausole di un contratto (anche se collettivo: cfr. Cass. n. 6769 del 2022; Cass. n. 17070 del 2020; Cass. n. 24230 del 2014), come quella dell'accordo A.N.A. che, ad onta di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non prevederebbe, accanto al recesso per giusta causa e al recesso senza giusta causa, il recesso con l'indicazione dei motivi, il ricorrente ha l'onere, in forza del principio di specificità del motivo ed a pena d'inammissibilità dello stesso, di riprodurre in ricorso il testo del regolamento negoziale che sarebbe stato malamente valutato o erratamente applicato, al fine di consentire lo svolgimento del relativo controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative (Cass. n. 6735 del 2019; Cass. n. 15489 del 2007).

11. Con il sesto motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la legittimazione attiva dello stesso sul rilievo che, a seguito della trasformazione in società della ditta [OSCURATO:SOCIETA] nel 1997, è stato stipulato un nuovo contratto previo pagamento dell'indennità di fine rapporto, omettendo, tuttavia, di considerare, come illustrato nella comparsa di costituzione in appello, l'avvenuto versamento della rivalsa di portafoglio da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ad [OSCURATO:SOCIETA] nella somma corrispondente alle indennità liquidate ad [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, con conseguente continuità ed assenza sin dal 1972 di ogni novazione tra il Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202223 mandato agenziale inizialmente affidato al solo [OSCURATO:PERSONA] e quello poi intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., tant'è che, pur a seguito della costituzione di tale società, [OSCURATO:PERSONA] è stato l'unico procuratore della [OSCURATO:SOCIETA].

12.1. Il motivo è, per molti aspetti, inammissibile e, per il resto, infondato.

La corte d'appello, invero, ha accertato che, a seguito della "trasformazione in società della ditta [OSCURATO:SOCIETA]" nel 1997, era stato stipulato, previo pagamento dell'indennità di fine rapporto, un nuovo contratto di agenzia con la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s..

Si tratta, com'è evidente, di un apprezzamento fattuale che, in quanto esattamente conforme a quello operato sul punto dal tribunale (v. la sentenza, p. 12 e 23, all'inizio), non è, a norma dell'art. 348 ter, commi 40 e 5°, c.p.c. (applicabile ratione temporis a fronte di un appello proposto con atto di citazione notificato in data successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), suscettibile di sindacato in sede di legittimità per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c..

D'altra parte, come detto, il motivo di ricorso previsto da quest'ultima norma consiste nella deduzione dell'omesso esame di una o più di circostanze di fatto, risultanti dalla stessa sentenza impugnata o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accadimento controverso diversa da quella esposta, nei termini in precedenza riassunti, nella sentenza impugnata: il ricorrente, invece, pur avendone l'onere, non ha specificamente esposto, in ricorso, i fatti principali ovvero secondari il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole: a nulla, a tal fine, rilevando, a fronte dei fatti così come accertati dalla corte d'appello, l'avvenuto versamento Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202224 della rivalsa di portafoglio da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ad [OSCURATO:SOCIETA] in una somma corrispondente alle indennità liquidate ad [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, il quale di per sé non esclude, anzi conferma, l'oggettiva e dirimente diversità tra il contratto d'agenzia già intercorso con quest'ultimo quale persona fisica e quello successivamente stipulato con la società (che, pur se di persone, resta un soggetto giuridico distinto rispetto ai suoi stessi amministratori e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, come gli accomandatari) che gli è subentrata dopo la cessazione del primo, specie se si considera il fatto, accertato dalla corte d'appello, dell'intervenuto pagamento al [OSCURATO:SOCIETA] dell'indennità conseguente alla cessazione del rapporto a lui facente capo.

Questa Corte, in effetti, ha avuto modo di affermare che, in caso di risoluzione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Compagnia di assicurazioni preponente, il diritto di rivalsa alla stessa riconosciuto dall'Accordo nazionale (nella specie, quello del 16/9/1981) nei confronti dell'agente subentrante quanto alla componente dell'indennità di fine rapporto, corrisposta all'agente uscente, di cui all'art. 24 e seguenti, trova giustificazione nella circostanza che tale parte del trattamento di fine rapporto vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante, e che tale rivalsa può essere esercitata, per la quota di ragione, anche in caso di affiancamento di un coagente all'agente in carica, disposto dalla Compagnia a norma dell'art. 36, e di opzione del vecchio agente per l'immediata corresponsione delle indennità, così come precisato da nota a verbale all'articolo citato, sulla base di un configurato nuovo inizio del rapporto a tutti gli effetti anche nei confronti del vecchio agente, escludendo che ciò abbia determinato un illegittimo Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202225 frazionamento dell'originario rapporto e un danno per l'agente, poiché l'affiancamento del coagente non costituisce un fittizio frazionamento del rapporto ma determina, quanto meno agli effetti dell'indennità di risoluzione, un nuovo rapporto (Cass. n. 10510 del 1998, in motiv., lì dove evidenzia che "l'estinzione del vecchio rapporto comporta che l'agente ha diritto all'indennità di risoluzione del vecchio rapporto per l'intero" e che "la costituzione del nuovo rapporto comporta il diritto di rivalsa della società" nei confronti dell'agente che subentra, nella specie rappresentata da "due coagenti per il 50 per cento ciascuno", aggiungendo che "la minore somma che l'agente finisce per ricevere al termine dei due rapporti è giustificata dalla corresponsione di tutte le indennità alla fine del primo rapporto dalla possibilità di trattenerne metà, di subire la rivalsa solo per l'altra metà e secondo un piano di ammortamento estremamente favorevole; e soprattutto dal recupero del portafoglio dell'agenzia nel periodo di svolgimento del nuovo rapporto").

12.2. Ed è, poi, ovvio che, una volta accertato, in fatto, che il rapporto d'agenzia facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] era cessato nel 1997, che lo stesso aveva ricevuto il pagamento dell'indennità di fine rapporto e che la compagnia preponente aveva stipulato un nuovo contratto di agenzia con la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., non si presta, evidentemente, ad alcuna censura, per violazione di norme di legge, la decisione che la corte d'appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè la declaratoria del difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] a far valere il diritto, spettante ormai solo alla società, al pagamento dell'indennità di fine rapporto.

13. Con il settimo motivo, i ricorrenti, lamentando l'omessa considerazione di un fatto determinante, in relazione Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202226 all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato il motivo d'appello con il quale gli appellati avevano lamentato il mancato riconoscimento da parte del tribunale del risarcimento del danno all'immagine cagionato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per avere, nei giorni 10 e 11/9/2009, proceduto all'asporto del mobilio e delle attrezzature che si trovavano all'interno dei locali dell'agenzia, sul rilievo che la società appellante non aveva smentito quanto affermato dal tribunale circa l'impossibilità di concordare l'accesso.

Così facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, la corte d'appello non ha considerato che, come dedotto nell'atto di citazione, tale danno è insito nell'atteggiamento tenuto da coloro che furono mandati da [OSCURATO:SOCIETA] nell'immobile della [OSCURATO:SOCIETA] in occasione della riconsegna, a prescindere dalla possibilità o meno di concordarlo.

14.1. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, infatti, non si confrontano efficacemente con la sentenza che hanno impugnato: la quale, invero, prima ancora di ritenere l'infondatezza del corrispondente motivo d'appello, ne ha espressamente dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto (evidentemente) di specificità, sul rilievo, rimasto del tutto incensurato, che la società [OSCURATO:SOCIETA], nell'atto d'appello, si era limitata a riproporre l'identica doglianza svolta in primo grado, "senza curarsi di smentire quanto affermato dal primo giudice con riguardo all'impossibilità di concordare l'accesso".

L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 134 del 2012 ed applicabile ratione temporis a fronte di un appello proposto con atto di citazione notificato in data successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dev'essere, in effetti, interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202227 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass.

SU n. 27199 del 2017).

14.2. D'altra parte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato (in ipotesi) un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, d'inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di specificità dei relativi motivi, sicché, ove il ricorrente censura la statuizione d'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello in violazione dell'art. 342 c.p.c., ha l'onere (rimasto, nel caso in esame, del tutto inadempiuto) di specificare adeguatamente, in ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, senza poter a tal fine limitarsi a rinviare all'atto di appello dovendo piuttosto non solo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa specificità della censura (Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 24048 del 2021) ma anche riprodurre in ricorso, con la dovuta compiutezza, la parte della motivazione della sentenza del tribunale che a mezzo di quel motivo aveva inteso impugnare (Cass. n. 12574 del 2019, in motiv.), solo così rendendo possibile alla Corte la verifica, sulla base del solo ricorso e senza ulteriori indagini (a partire Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202228 • dall'accesso diretto agli atti del giudizio di merito), della effettiva specificità, o meno, delle censure ad essa rivolte.

14.3. La corte d'appello, del resto, dopo aver evidenziato che gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio, avevano chiesto il risarcimento del danno all'immagine ad essi cagionato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per avere, nei giorni 10 e 11/9/2009, proceduto all'asporto del mobilio e delle attrezzature che si trovavano all'interno dei locali dell'agenzia senza curarsi del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era agente plurimandataria mentre sarebbe stato sufficiente concordare l'accesso, ha ritenuto che la decisione di rigetto assunta dalla sentenza di primo grado non meritasse alcuna censura avendo il tribunale affermato che, a seguito del recesso, ed a prescindere dalla sua tipologia, conseguiva in ogni caso il diritto della compagnia alla riconsegna di quanto fosse di sua pertinenza e che, piuttosto, era stata proprio la strenua opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. a costringere la [OSCURATO:SOCIETA] a rivolgersi al giudice per ottenere il provvedimento cautelare, attuato ben dopo il recesso, e a rendere evidente l'impossibilità di raggiungere un'intesa sul punto.

Si tratta, com'è evidente, di un accertamento in fatto che, essendo del tutto corrispondente a quello operato dal tribunale, non è suscettibile, come detto, a norma dell'art. 348 ter, commi 40, e 5° c.p.c., di essere censurato in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: tale norma, del resto, consente, come visto, di impugnare l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito solo per avere lo stesso del tutto omesso l'esame di una o più di circostanze, risultanti dalla stessa sentenza impugnata o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accadimento controverso diversa da quella Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202229 esposta nella sentenza impugnata, senza, peraltro, che la società ricorrente abbia specificamente esposto, in ricorso, pur avendone l'onere, i fatti principali ovvero secondari il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia ad essa favorevole.

15. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

17. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.MFunzionarb Gitdz* , : Pamo -41, t"." 41- SCA- MAG., CUI .1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CCeuu. SENTENZA sul ricorso 18410-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], poi sostituito dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procure in calce al controricorso e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrente — avverso la sentenza n. 120/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto2 Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; sentita, per i ricorrenti, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; sentita, per la società controricorrente, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con atto di citazione notificato in data 4/8/2010, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ed [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno convenuto, innanzi al tribunale, la [OSCURATO:SOCIETA]. e, dopo aver dedotto che la società convenuta in data 4/8/2009 aveva notificato il proprio recesso dal contratto d'agenzia senza che vi fosse alcuna giusta causa, hanno chiesto la condanna della stessa al pagamento, in loro favore, delle indennità di cui all'A.N.A. vigente, calcolate sul periodo 1972-2009, nonché delle differenze provvigionali cui contributi SSN e FGVS, dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. ed, infine, del risarcimento del danno da lesione dell'immagine. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituita in giudizio deducendo la carenza della legittimazione attiva del [OSCURATO:SOCIETA] e chiedendo, tra l'altro, il rigetto delle domande proposte dalla società attrice. 1.3. Il tribunale, con sentenza del 23/10/2014, dopo aver dichiarato la carenza della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la sussistenza di inadempimenti della [OSCURATO:SOCIETA]. che potessero giustificare un recesso per giusta causa, ritenendo che il recesso della [OSCURATO:SOCIETA] dovesse essere qualificato come recesso per giustificati motivi pattiziamente previsto, ed ha rigettato ogni domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. diversa da quella di condanna al pagamento delle indennità di fine rapporto, che ha liquidato, sulla base della Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20223 consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio, nella somma complessiva di C. 518.867,31. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 26/11/2014, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale lamentando, tra l'altro, che il primo giudice avesse errato lì dove aveva riconosciuto alla società [OSCURATO:SOCIETA] per le indennità dovute l'intero importo di C. 518.867,31 senza scomputare quanto già pagato da [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di indennità di fine rapporto, non avendo, in particolare, considerato, come dedotto dalla convenuta sin dal primo atto difensivo, che la società attrice aveva chiesto ed ottenuto per lo stesso credito la concessione di un decreto ingiuntivo e che la [OSCURATO:SOCIETA], al momento della notificazione di tale decreto, aveva già estinto il credito vantato dalla società mediante il pagamento, mai contestato, in data 30/7/2010, dell'importo netto di C. 151.126,81, detratta la ritenuta d'acconto del 20% sulla somma di C. 206.238,81, eseguito sul conto corrente personale di [OSCURATO:PERSONA] come da richiesta della stessa società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Si sono costituiti in giudizio entrambi gli appellati eccependo, tra l'altro, la nullità della procura alle liti e, di conseguenza, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in ragione del fatto che, da un lato, l'indicazione del mandato svolta nell'atto d'appello era generica e, dall'altro, che non era stato prodotto alcun documento dal quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo avevano rilasciato, avessero i poteri legali per stare in giudizio per conto della [OSCURATO:SOCIETA], nonché l'inammissibilità delle domande nuove proposte dalla società appellante ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. 2.3. Gli appellati, inoltre, hanno proposto appello incidentale lamentando, per quanto ancora rileva: - Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20224 innanzitutto, che il tribunale aveva errato lì dove aveva qualificato il recesso di [OSCURATO:SOCIETA] come recesso con indicazione dei motivi, anziché come recesso ad nutum, ed aveva, quindi, liquidato le indennità di fine rapporto in misura minore rispetto a quella richiesta, senza considerare, da un lato, che il recesso della [OSCURATO:SOCIETA], come emergeva dall'istruttoria espletata, era in effetti un recesso ad nutum e, dall'altro lato, che, in difetto di giusta causa, il recesso intimato doveva ritenersi automaticamente convertito in recesso ad nutum con il diritto dell'agente alle relative indennità; - in secondo luogo, che il tribunale aveva errato lì dove aveva ritenuto che il [OSCURATO:SOCIETA] fosse carente della legittimazione attiva, non avendo considerato che, in realtà, non vi era stata alcuna novazione del rapporto di agenzia tra lo stesso e la Lloyd prima e tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] poi, e che il contratto di mandato decorreva, quindi, senza soluzione di continuità sin dal 1972; - infine, che il tribunale non aveva erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno all'immagine patito quale conseguenza ipso iure della comunicazione all'IVASS dell'avvenuta revoca del mandato per giusta causa e della pubblicizzazione di tale revoca a mezzo stampa da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il primo motivo dell'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], della somma di C. 312.628,44, oltre interessi dalla domanda al saldo, confermando, per il resto, la sentenza appellata. 2.5. La corte, innanzitutto, ha esaminato l'eccezione di nullità della procura alle liti svolta dagli appellati sul presupposto che il procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]., Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20225 nell'introdurre il giudizio d'appello, si era limitato a richiamare la delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione senza depositare la procura generale alle liti diretta a dimostrare la titolarità del potere rappresentativo in capo ai procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che, rimessa la causa in istruttoria, l'appellante, all'udienza collegiale, aveva prodotto le delibere con le quali in data 27/11/2007 e in data 21/9/2009 il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva attribuito ai predetti "funzionari Lloyd" i poteri di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA] in tutte le cause civili, comprese le controversie che promosse da agenti o ex agenti della società in materia di rapporti di agenzia innanzi alle corti d'appello, ha ritenuto che, a fronte di tale documentazione, non v'era dubbio che i procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dell'introduzione del giudizio, instaurato con atto di citazione del 4/8/2010, erano legittimati a conferire, in rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA], il mandato difensivo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], così come apposto sulla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, valevole, come si evince dal suo contenuto, sia per il primo grado, quanto per il grado d'appello. 2.7. Né, ha aggiunto la corte, è fondata l'eccezione (nuova) con la quale gli appellati, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno dedotto che la procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 non sarebbe stata trasferita con la cessione del ramo d'azienda ad [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo che il contratto notarile ha previsto che erano trasferiti solo i contratti che non hanno carattere personale ai sensi dell'art. 2558 c.c., con la conseguenza che le procure in questione non sono state trasferite in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. Tale eccezione, infatti, ha Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20226 osservato la corte, oltre a contrastare con il contenuto letterale delle delibere del consiglio di amministrazione, volte ad estendere il potere di firma dei procuratori di Lloyd anche con riguardo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., non trova conforto alcuno nell'art. 5 dell'atto di conferimento del ramo d'azienda, il quale si limita a richiamare la disposizione di cui all'art. 2558 c.c., che regola la successione nei contratti e non certo delle procure. 2.8. La corte, quindi, rigettata l'eccezione di nullità della procura, ha esaminato il merito dell'appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che fosse fondato il primo motivo con il quale la società appellante aveva lamentato che il tribunale, nel liquidare l'indennità di fine rapporto nell'importo complessivo di C. 518.867,31, non aveva detratto l'importo di C. 206.238,87, già corrisposto a titolo di indennità di fine rapporto. 2.9. Al riguardo, ha osservato la corte, non v'è dubbio che, alla luce dei documenti prodotti in giudizio, l'importo lordo di C. 206.238,87, che la [OSCURATO:SOCIETA] ha versato prima dell'instaurazione del giudizio, avrebbe dovuto essere detratto dal primo giudice dall'importo, sempre al lordo, di C. 517.867,31, riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio: "risulta, invero per tabulas", ha osservato la corte, "che, a seguito della diffida trasmessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ..., [OSCURATO:SOCIETA] effettuò il pagamento di C 151.126,81 netti sul conto indicato dalla stessa creditrice ... "e " ...che tale diffida traeva origine dal decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. (e non già da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ...) per la somma di C 206.238,87 lordi". Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20227 2.10. Risulta, poi, ha proseguito la corte, che, come emerge dal conteggio indicato in quietanza, il bonifico è stato eseguito per C. 151.126,81, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] provveduto ad operare la ritenuta d'acconto del 20%, ad erogare la maggiorazione del 3 % prevista dall'art. 34 dell'A.N.A., sempre al netto della ritenuta d'acconto, e, infine, a scomputare il saldo a debito di C. 23.793,33, e che tale importo è stato accettato a titolo di "acconto". 2.11. Né, del resto, ha aggiunto la corte d'appello, può ritenersi che tale richiesta possa essere configurata come una domanda nuova formulata per la prima volta in appello: fin dal primo atto difensivo, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva evidenziato di aver provveduto a liquidare la predetta somma a titolo di indennità di fine rapporto sicché, diversamente da quanto ritenuto dagli appellati, non era affatto necessario che la [OSCURATO:SOCIETA], che aveva già chiesto il rigetto delle domanda attoree sul rilievo che la [OSCURATO:SOCIETA] non fosse titolare di alcun credito nei suoi confronti, chiedesse specificatamente la decurtazione della somma già erogata, "essendo tale domanda all'evidenza implicitamente ricompresa in quella più ampia di rigetto della domanda di pagamento delle indennità di risoluzione del rapporto richiesta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]". 2.12. Né può fondatamente sostenersi, ha osservato ancora la corte, che, non avendo l'appellante contestato la consulenza tecnica nella parte in cui aveva riconosciuto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l'importo di complessivi C. 518.867,31, non era possibile operare la richiesta decurtazione: con l'atto d'appello, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver preso atto dell'accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente alle sole indennità di fine rapporto, non ha contestato la quantificazione svolta dal consulente ma ha Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20228 semplicemente chiesto che, dalla somma così determinata, venisse detratto quanto già versato a tale titolo. Le conclusioni formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA] in sede d'appello, quindi, ha osservato la corte, pur differendo da quelle rassegnate in primo grado, non contengono una domanda nuova ma si limitano a delimitare, nei termini esposti, l'oggetto del contendere. In ogni caso, tale modifica non incide sul diritto della [OSCURATO:SOCIETA] di ottenere la decurtazione di quantum, già insito nella originaria domanda di rigetto. 2.13. E neppure, infine, ha concluso la corte, rileva il fatto che l'importo di C. 206.238,87 è stato versato sul conto personale del [OSCURATO:SOCIETA] e non della [OSCURATO:SOCIETA], poiché, come emerge dalla documentazione prodotta, l'indennità di fine rapporto" era dovuta alla società [OSCURATO:SOCIETA] mentre il versamento era stato eseguito sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] solo "su espressa richiesta dello stesso". 2.14. La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare l'appello incidentale degli appellati, ritenendolo infondato. 2.15. Innanzitutto, quanto al secondo motivo, con il quale gli appellati avevano contestato la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica sostenendo che nessuna novazione vi sarebbe stata nel rapporto d'agenzia tra quest'ultimo e la [OSCURATO:SOCIETA], la corte d'appello, dopo aver evidenziato che "nel 1997 ... il [OSCURATO:SOCIETA] ha smesso di svolgere l'attività di agente quale persona fisica, come del resto emerge dal verbale delle riconsegne e dall'avvenuto pagamento, in suo favore, delle indennità di fine rapporto", ha osservato, in primo luogo, che v'è un'indubbia differenza tra il contratto di agenzia stipulato da persona fisica con quello stipulato da una società di persone, tant'è che la competenza a decidere spetta a due Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 20229 giudici diversi e, in secondo luogo, che, a seguito della "trasformazione in società della ditta [OSCURATO:SOCIETA]" nel 1997, era stato stipulato un nuovo contratto previo pagamento dell'indennità di fine rapporto, e che, a fronte di tali insuperabili dati fattuali, a nulla rileva il fatto che il recesso di [OSCURATO:SOCIETA] era stato comunicato anche ad [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di comunicazione rivolta allo stesso nella sua qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA], invece, al primo motivo, con il quale gli appellati hanno lamentato la qualificazione del recesso di [OSCURATO:SOCIETA] quale recesso con indicazione dei motivi anziché ad nutum, la corte ha ritenuto: - in primo luogo, che la necessaria conversione del recesso per giusta causa in recesso ad nutum, ove manchino i relativi presupposti, è tipica del rapporto di lavoro subordinato e non del rapporto di agenzia, stipulato peraltro con una società; - in secondo luogo, che gli appellati non avevano specificamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale, dopo aver verificato l'insussistenza in concreto di una fattispecie legittimante il recesso per giusta causa, ha qualificato il recesso come recesso con indicazione dei motivi, espressamente previsto dall'art. 12, comma 2, n. 1, dell'accordo A.N.A., che l'[OSCURATO:SOCIETA], peraltro, ha senz'altro invocato essendo evidente che "la richiesta di accertamento del recesso per giusta causa comprende ed assorbe il recesso con indicazione dei motivi". 2.17. Quanto, infine, al terzo motivo, con il quale gli appellati avevano lamentato il mancato riconoscimento da parte del tribunale del risarcimento del danno all'immagine, la corte ha ritenuto che l'appello sul punto, prima ancora che infondato, era inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Intanto, ha osservato la corte, la società [OSCURATO:SOCIETA], unica Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202210 legittimata, nell'atto d'appello, si è limitata a riproporre l'identica doglianza svolta in primo grado, "senza curarsi di smentire quanto affermato dal primo giudice con riguardo all'impossibilità di concordare l'accesso", aggiungendo, peraltro, una circostanza mai dedotta, e cioè la pubblicazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della notizia su alcuni quotidiani locali. La corte, poi, dopo aver evidenziato che gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio, avevano chiesto il risarcimento del danno all'immagine cagionato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per avere, nei giorni 10 e 11/9/2009, proceduto all'asporto del mobilio e delle attrezzature che si trovavano all'interno dei locali dell'agenzia, senza curarsi del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era agente plurimandataria, mentre sarebbe stato sufficiente concordare l'accesso, ha ritenuto che la decisione di rigetto assunta dal tribunale non meritasse alcuna censura, avendo condivisibilmente affermato che, al recesso, ed a prescindere dalla sua tipologia, conseguiva in ogni caso il diritto della compagnia alla riconsegna di quanto di sua pertinenza e che era stata proprio la strenua opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. a costringere la [OSCURATO:SOCIETA] a rivolgersi al giudice per ottenere il provvedimento cautelare, attuato ben dopo il recesso, e a rendere evidente l'impossibilità di raggiungere un'intesa sul punto. 2.18. La corte, quindi, ha rigettato l'appello incidentale e, in accoglimento del primo motivo d'appello principale, ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale, che per il resto ha confermato, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dell'importo di C. 312.628,44, oltre interessi. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con ricorso notificato in data 18/7/2016, Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202211 hanno chiesto, per sette motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata, come da relazione agli atti, in data 19/5/2016. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso notificato in data 27/9/2016. 3.3. Il Pubblico Ministero, con le conclusioni depositate il 5/10/2021 e ribadite il 9/3/2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 189 e 345 c.p.c. e per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, accogliendo l'appello principale della [OSCURATO:SOCIETA], non ha considerato che la stessa, nel giudizio di primo grado, non aveva chiesto, come invece ha fatto in secondo grado, né l'accertamento né la decurtazione delle somme che, prima dell'instaurazione del giudizio, aveva già pagato alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., pari ad C. 206.238,87, a titolo d'indennità di fine rapporto. [OSCURATO:PERSONA], del resto, ha sempre contestato di aver ricevuto tale somma, né la [OSCURATO:SOCIETA] ha dimostrato in giudizio di aver corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] somme a titolo d'indennità da scomputare dal risultato emerso. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 83, 75 e 77 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, a fronte della Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202212 documentazione prodotta dall'appellante all'udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire le delibere del consiglio di amministrazione che avrebbero attribuito ai funzionari Lloyd i poteri di rappresentanza dell'[OSCURATO:SOCIETA], i procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dell'introduzione del giudizio, erano senza dubbio legittimati a conferire, in rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA], il mandato difensivo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], valevole, come si evince dal suo contenuto, sia per il primo grado, quanto per il grado d'appello, senza, tuttavia, considerare che i documenti prodotti attestavano, in realtà, solo che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tuttora esistente ed operativa, aveva provveduto, nel lontano 2006, a nominare, quali suoi procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rappresentare la società mandante nelle cause civili e per nominare e revocare i relativi avvocati. [OSCURATO:PERSONA] documenti, al contrario, hanno osservato i ricorrenti, non dimostrano la sussistenza, in capo a Borina e Berretti, che hanno sottoscritto il mandato alle liti del presente giudizio, del potere rappresentativo, al momento della proposizione dell'appello, della società [OSCURATO:SOCIETA].. Né, hanno aggiunto i ricorrenti, possono rilevare i verbali delle delibere del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] che, il 21/9/2009, ha attribuito ad alcuni dirigenti, tra cui Borina e Berretti, il potere di rappresentare la società mandante nelle cause civili poiché, in realtà, da quanto emerge dalla documentazione della [OSCURATO:SOCIETA], non è mai stata prodotta in giudizio una procura alle liti avente tale contenuto. La delega apposta in calce alla citazione notificata in prime cure, infatti, fa riferimento alle procure rilasciate dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non è mai stata ratificata. I verbali del 21/9/2009, quindi, non hanno attribuito alcun potere all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di rappresentare Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202213 l'[OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio. La procura del 2006, del resto, hanno concluso quale atto unilaterale, non è stata trasferita ad [OSCURATO:SOCIETA], al pari del contratto di mandato alle liti, attraverso la cessione del ramo d'azienda ad opera della Lloyd posto che, a norma dell'art. 2558 c.c., sono trasferiti al cessionario solo i contratti non aventi carattere personale e non anche gli atti di natura personale, come le procure in capo ai dirigenti o equiparati. 4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 99 e 345 c.p.c. nonché l'omessa considerazione di un fatto determinante, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che dall'importo complessivo liquidato dal tribunale a titolo d'indennità in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere detratto la somma di C. 206.238,87, senza, tuttavia, considerare il fatto che la società appellante non aveva né richiesto, nel corso della consulenza tecnica, l'accertamento delle partite di dare e avere, con il necessario esame della predetta somma, né impugnato specificamente la sentenza di prime cure che alla consulenza tecnica ha fatto riferimento per la determinazione nella somma di C. 518.867,31 delle indennità che [OSCURATO:SOCIETA] doveva ,corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., proponendo, invece, solo con l'atto d'appello la domanda di detrazione della somma di 206.238,87. La società appellante, infatti, hanno osservato i ricorrenti, non ha mai chiesto che, nel corso della consulenza tecnica, si procedesse all'accertamento delle somme che la stessa asseriva di aver pagato in virtù del recesso, né ha mai chiesto che di tale importo si tenesse conto nella liquidazione del credito alla [OSCURATO:SOCIETA].. 5. Il secondo motivo dev'essere esaminato in via prioritaria: Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202214 ed è palesemente infondato. Gli atti del giudizio d'appello, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano, in effetti, che, per un verso, il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., con delibere assunte in data 27/11/2007 e 21/9/2009, ha nominato, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quali suoi "procuratori", attribuendo agli stessi il potere di rappresentare la società mandante in tutte le controversie "... già promosse o da promuovere, attive e passive, da e contro agenti od ex agenti della Società, in materia di rapporti di agenzia, dinanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria e speciale dello Stato, compresi i giudici di pace, il tribunale, la Corte d'Appello, la Corte di Cassazione ...", compreso il potere di nominare i relativi avvocati, e, per altro verso, la stessa società, con atto in data 14/9/2010, apposto in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado, ha conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA], proprio attraverso i predetti procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il potere di rappresentarla e di difenderla nel giudizio (di merito) in questione "in ogni fase e grado", attribuendo allo stesso tutti i poteri di legge: in tal modo assicurando la piena e documentata corrispondenza, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado (il 4/8/2010) e, a fortiori, della proposizione dell'atto d'appello da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (il 26/11/2014), tra i soggetti a mezzo dei quali, come suoi procuratori, la società è stata in giudizio, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e chi, in tale dichiarata qualità, ha rilasciato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la relativa procura difensiva, che al primo atto non deve certo fare espresso riferimento, rilevando unicamente che lo stesso sia stato prodotto in giudizio. Ed è, invece, noto che, in caso di appello proposto a nome di una società di capitali, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202215 gravame, per difetto di idonea procura alle liti, soltanto nel caso„Onon ricorrente come detto nella specie, in cui questa sia stata rilasciata, in nome e per conto della società, da soggetto che si qualifichi come procuratore della stessa senza che il relativo atto di investitura sia stato prodotto in giudizio (cfr. Cass. n. 19922 del 2007). 6.1. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La corte d'appello, infatti, in dichiarato accoglimento di un'eccezione (di estinzione parziale del debito) sollevata, come i ricorrenti ammettono (v. la memoria, p. 15), dalla [OSCURATO:SOCIETA] sin dal suo primo atto difensivo (cfr. la sua incontestata riproduzione nel controricorso, p. 33 e 34) e riproposta, poi, a fronte della condanna per l'intero da parte del tribunale, con uno specifico motivo d'appello (v. la sentenza impugnata, p. 18, 19), ha ritenuto che l'importo lordo di C. 206.238,87, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato prima dell'instaurazione del giudizio a titolo d'indennità di fine rapporto, dovesse essere detratto dall'importo, sempre al lordo, di C. 517.867,31, riconosciuto, per il medesimo titolo, dal consulente tecnico d'ufficio. Così facendo, invero, la corte d'appello non ha fatto altro che procedere, nei limiti del thema decídendum così come determinato dalla censura svolta dall'appellante, al pieno e corretto, oltre che doveroso, uso dei poteri che la legge le riconosce (art. 345, comma 2°, c.p.c.), e cioè di accertare, alla luce delle eccezioni svolte e delle prove offerte dalle parti, la fondatezza della domanda proposta, verificando, in particolare, a fronte della statuita (e non più contestata) esistenza del diritto di credito azionato dalla società attrice (così come determinato dal consulente tecnico d'ufficio, rimanendo, quindi, del tutto irrilevanti le mancate contestazioni ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] circa le conclusioni dallo stesso esposte), la Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202216 misura esatta della relativa (e residua) somma (ancora) dovuta. Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2°, c.p.c., sono, del resto, soltanto quelle in senso proprio, e cioè "non rilevabili d'ufficio", e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte (come, ad esempio, il pagamento parziale del credito azionato in giudizio), potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie" (Cass. n. 11774 del 2007; Cass. n. 11015 del 2011; Cass. n. 7107 del 2017). 6.2. Per il resto, i ricorrenti finiscono per dolersi dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dalla corte di merito: lì dove, in particolare, ha ritenuto che, alla luce dei documenti prodotti in giudizio, era risultato dimostrato in giudizio il pagamento, sia pur parziale, del credito azionato dalla società attrice, con la corrispondente estinzione, nella medesima misura, del debito gravante sulla società convenuta: "risulta, invero per tabulas", ha osservato la corte, "che, a seguito della diffida trasmessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ..., [OSCURATO:SOCIETA] effettuò il pagamento di C 151.126,81 netti sul conto indicato dalla stessa creditrice ... " e " ... che tale diffida traeva origine dal decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ... per la somma di C 206.238,87 lordi", a nulla, per contro, rilevando che quest'ultimo importo è stato versato sul conto personale del [OSCURATO:SOCIETA] e non di quello della società creditrice posto che, come emerge dalla documentazione prodotta, il credito per indennità di fine rapporto era dovuto alla società [OSCURATO:SOCIETA] e che il versamento era stato eseguito sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] solo su Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202217 espressa richiesta dello stesso. Si tratta, com'è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato in sede di legittimità soltanto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, risultanti dalla stessa sentenza impugnata o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accadimento controverso (vale a dire l'esecuzione di un pagamento parziale in favore della società creditrice per l'importo di C. 151.126,81) diversa da quella esposta nella sentenza impugnata. I ricorrenti, invece, pur avendone l'onere (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), non hanno specificamente rappresentato, in ricorso, i fatti principali ovvero secondari il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia ad essa favorevole. Questa Corte, del resto, ha osservato che l'art. 360 n. 5 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, così come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di un mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. n. 12387 del 2020, la quale ha dichiarato inammissibile un motivo di ricorso sul rilievo che la ricorrente non aveva evidenziato quale "fatto storico" decisivo fosse stato omesso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnico d'ufficio). [OSCURATO:PERSONA]. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202218 mancato esame, in effetti, deve riguardare un vero e proprio fatto, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c., e cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, ovvero secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017): e non, invece, come pretendono i ricorrenti, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico rilevante ai fini della decisione, vale a dire l'esecuzione del pagamento nella misura accertata, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze delle prove acquisite in giudizio oppure offerte dalle parti (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). 7. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando l'omessa considerazione di un fatto determinante, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che dalla somma di C. 518.876,21, complessivamente dovuta quale indennità di fine rapporto, doveva essere detratto l'importo lordo di C. 206.238,87, versato dalla [OSCURATO:SOCIETA] prima dell'instaurazione del giudizio, sul rilievo che il bonifico, eseguito per C. 151.126,81, era stato eseguito dopo aver provveduto ad operare la ritenuta d'acconto del 20%, omettendo, tuttavia, di considerare che: - innanzitutto, l'importo di C. 151.126,81, versato da [OSCURATO:SOCIETA] sul conto corrente personale del [OSCURATO:SOCIETA], non riguardava le indennità spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che infatti non le ha mai percepite, a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale, come del resto riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha dichiarato di aver operato la compensazione con un preesistete debito, laddove la compensazione all'atto del Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202219 pagamento delle indennità è vietata dall'art. 12 dell'A.N.A.; - in secondo luogo, tale somma, essendo parte del reddito d'impresa della società [OSCURATO:SOCIETA], non si configura, per la stessa, alla luce della normativa in vigore al momento del pagamento, come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare alla ritenuta d'acconto, poiché si tratta di una società e non di un professionista. 8.1. Il motivo è infondato sia per il primo che per il secondo profilo (che, peraltro, è ammissibile, trattandosi di valutare la correttezza della statuizione assunta dalla corte d'appello in ordine alla misura del pagamento parziale eseguito dalla società appellante prima del giudizio). 8.2. Quanto al primo, invero, si tratta di una censura che, a ben vedere, riguarda l'apprezzamento da parte del giudice di merito delle emergenze probatorie (ed, in quanto tale, come visto, inammissibile in sede di legittimità se non con la deduzione, qui omessa, di fatti sul punto decisivi dei quali, nonostante la loro emergenza dagli atti del giudizio, sia del tutto mancato l'esame), lì dove, in particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto, in fatto, che: - "... a seguito della diffida trasmessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. ..., [OSCURATO:SOCIETA] effettuò il pagamento di C rr . „ 151.126,81 netti ... r - ... tale diffida traeva origine dal decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. (e non già da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ...) per la somma di C 206.238,87 lordi"; - tale importo è stato versato sul conto personale del [OSCURATO:SOCIETA] e non della [OSCURATO:SOCIETA], poiché, come emerge dalla documentazione prodotta, l'indennità di fine rapporto" era dovuta alla società [OSCURATO:SOCIETA] mentre il versamento era stato eseguito sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] solo "su espressa richiesta dello Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202220 stesso"; - il bonifico è stato eseguito per la somma di C. 151.126,81 avendo la [OSCURATO:SOCIETA] provveduto ad operare la ritenuta d'acconto del 20%, ad erogare la maggiorazione del 3% prevista dall'art. 34 dell'A.N.A., sempre al netto della ritenuta d'acconto del 20%, ed a scomputare il saldo a debito di C. 23.793,33; - l'importo è stato accettato a titolo di "acconto". 8.3. Quanto al secondo, rileva la Corte che, pur alla luce della normativa in vigore al momento del pagamento operato dalla [OSCURATO:SOCIETA], e cioè il 30/7/2010, le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite tanto dalle persone fisiche, quanto, come nel caso in esame, dalle società di persone, compresi gli acconti, non concorrono, come espressamente stabilito dall'art. 56, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla formazione del reddito d'impresa, mentre, per espressa previsione dell'art. 53, comma 2, lett. e) del d.P.R. n. 917 cit., sono considerate a tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo, con la conseguenza che, sia nell'uno che nell'altro caso, sono assoggettati alla ritenuta nella misura prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, pari, come quella operata dalla società convenuta, al 20 0/0. 9. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e la violazione dell'art. 12 ter A.N.A., relativo allo scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'infondatezza del primo motivo d'appello incidentale, con il quale gli appellati avevano lamentato la qualificazione del recesso di [OSCURATO:SOCIETA] quale recesso con indicazione dei motivi anziché ad nutum, sul rilievo che la necessaria conversione del recesso per giusta causa in recesso ad nutum, ove manchino i relativi presupposti, è tipica del Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202221 rapporto di lavoro subordinato e non del rapporto di agenzia, e che gli appellati non avevano specificamente impugnato la sentenza di primo grado lì dove il tribunale aveva qualificato il recesso come recesso con indicazione dei motivi, omettendo, tuttavia, di considerare: - innanzitutto, che gli appellati, come emerge dalla comparsa di costituzione in appello, avevano dichiaratamente impugnato la decisione del tribunale nel punto in cui aveva qualificato il recesso come recesso con indicazione dei motivi ai sensi dell'art. 12, comma 2, n. 1, dell'accordo A.N.A., evidenziando come, in realtà, alla luce delle prove raccolte in giudizio, nessun motivo sussistesse a fondamento del recesso, essendo quelli invocati nulli per accertamento giudiziale passato in giudicato; - in secondo luogo, che, in mancanza di giusta causa, il recesso doveva intendersi convertito come recesso ad nutum ai sensi dell'art. 12 ter dello stesso accordo, con il conseguente diritto dell'agente alle relative indennità. 10. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, invero, pur avendo censurato la statuizione con la quale la corte distrettuale ha escluso che il recesso per giusta causa debba essere necessariamente convertito, ove ne manchino i necessari presupposti, in recesso ad nutum, potendo, essere, per contro, qualificato, come nel caso in esame, come recesso con indicazione dei motivi ai sensi dell'art. 12 dell'A.N.A., non hanno, tuttavia, provveduto, a fronte dell'accertamento in fatto che il recesso conteneva l'indicazione dei relativi motivi, a riprodurre, in ricorso, quanto nella misura idonea ad assicurarne la completa comprensione, tutte le clausole dell'A.N.A. che, a loro dire, sarebbero state, in tal modo, falsamente applicate non prevedendo le stesse alcun recesso con indicazione dei relativi motivi ed imponendo, quindi, in caso Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202222 di mancanza di una giusta causa, la sua automatica configurazione quale recesso ad nutum. Ed è, invece, noto che, qualora, in sede di giudizio di legittimità, venga denunciata l'erronea interpretazione o la falsa applicazione, da parte del giudice di merito, di una o più clausole di un contratto (anche se collettivo: cfr. Cass. n. 6769 del 2022; Cass. n. 17070 del 2020; Cass. n. 24230 del 2014), come quella dell'accordo A.N.A. che, ad onta di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non prevederebbe, accanto al recesso per giusta causa e al recesso senza giusta causa, il recesso con l'indicazione dei motivi, il ricorrente ha l'onere, in forza del principio di specificità del motivo ed a pena d'inammissibilità dello stesso, di riprodurre in ricorso il testo del regolamento negoziale che sarebbe stato malamente valutato o erratamente applicato, al fine di consentire lo svolgimento del relativo controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative (Cass. n. 6735 del 2019; Cass. n. 15489 del 2007). 11. Con il sesto motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la legittimazione attiva dello stesso sul rilievo che, a seguito della trasformazione in società della ditta [OSCURATO:SOCIETA] nel 1997, è stato stipulato un nuovo contratto previo pagamento dell'indennità di fine rapporto, omettendo, tuttavia, di considerare, come illustrato nella comparsa di costituzione in appello, l'avvenuto versamento della rivalsa di portafoglio da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ad [OSCURATO:SOCIETA] nella somma corrispondente alle indennità liquidate ad [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, con conseguente continuità ed assenza sin dal 1972 di ogni novazione tra il Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202223 mandato agenziale inizialmente affidato al solo [OSCURATO:PERSONA] e quello poi intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., tant'è che, pur a seguito della costituzione di tale società, [OSCURATO:PERSONA] è stato l'unico procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]. 12.1. Il motivo è, per molti aspetti, inammissibile e, per il resto, infondato. La corte d'appello, invero, ha accertato che, a seguito della "trasformazione in società della ditta [OSCURATO:SOCIETA]" nel 1997, era stato stipulato, previo pagamento dell'indennità di fine rapporto, un nuovo contratto di agenzia con la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.. Si tratta, com'è evidente, di un apprezzamento fattuale che, in quanto esattamente conforme a quello operato sul punto dal tribunale (v. la sentenza, p. 12 e 23, all'inizio), non è, a norma dell'art. 348 ter, commi 40 e 5°, c.p.c. (applicabile ratione temporis a fronte di un appello proposto con atto di citazione notificato in data successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), suscettibile di sindacato in sede di legittimità per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.. D'altra parte, come detto, il motivo di ricorso previsto da quest'ultima norma consiste nella deduzione dell'omesso esame di una o più di circostanze di fatto, risultanti dalla stessa sentenza impugnata o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accadimento controverso diversa da quella esposta, nei termini in precedenza riassunti, nella sentenza impugnata: il ricorrente, invece, pur avendone l'onere, non ha specificamente esposto, in ricorso, i fatti principali ovvero secondari il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole: a nulla, a tal fine, rilevando, a fronte dei fatti così come accertati dalla corte d'appello, l'avvenuto versamento Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202224 della rivalsa di portafoglio da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ad [OSCURATO:SOCIETA] in una somma corrispondente alle indennità liquidate ad [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, il quale di per sé non esclude, anzi conferma, l'oggettiva e dirimente diversità tra il contratto d'agenzia già intercorso con quest'ultimo quale persona fisica e quello successivamente stipulato con la società (che, pur se di persone, resta un soggetto giuridico distinto rispetto ai suoi stessi amministratori e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, come gli accomandatari) che gli è subentrata dopo la cessazione del primo, specie se si considera il fatto, accertato dalla corte d'appello, dell'intervenuto pagamento al [OSCURATO:SOCIETA] dell'indennità conseguente alla cessazione del rapporto a lui facente capo. Questa Corte, in effetti, ha avuto modo di affermare che, in caso di risoluzione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Compagnia di assicurazioni preponente, il diritto di rivalsa alla stessa riconosciuto dall'Accordo nazionale (nella specie, quello del 16/9/1981) nei confronti dell'agente subentrante quanto alla componente dell'indennità di fine rapporto, corrisposta all'agente uscente, di cui all'art. 24 e seguenti, trova giustificazione nella circostanza che tale parte del trattamento di fine rapporto vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante, e che tale rivalsa può essere esercitata, per la quota di ragione, anche in caso di affiancamento di un coagente all'agente in carica, disposto dalla Compagnia a norma dell'art. 36, e di opzione del vecchio agente per l'immediata corresponsione delle indennità, così come precisato da nota a verbale all'articolo citato, sulla base di un configurato nuovo inizio del rapporto a tutti gli effetti anche nei confronti del vecchio agente, escludendo che ciò abbia determinato un illegittimo Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202225 frazionamento dell'originario rapporto e un danno per l'agente, poiché l'affiancamento del coagente non costituisce un fittizio frazionamento del rapporto ma determina, quanto meno agli effetti dell'indennità di risoluzione, un nuovo rapporto (Cass. n. 10510 del 1998, in motiv., lì dove evidenzia che "l'estinzione del vecchio rapporto comporta che l'agente ha diritto all'indennità di risoluzione del vecchio rapporto per l'intero" e che "la costituzione del nuovo rapporto comporta il diritto di rivalsa della società" nei confronti dell'agente che subentra, nella specie rappresentata da "due coagenti per il 50 per cento ciascuno", aggiungendo che "la minore somma che l'agente finisce per ricevere al termine dei due rapporti è giustificata dalla corresponsione di tutte le indennità alla fine del primo rapporto dalla possibilità di trattenerne metà, di subire la rivalsa solo per l'altra metà e secondo un piano di ammortamento estremamente favorevole; e soprattutto dal recupero del portafoglio dell'agenzia nel periodo di svolgimento del nuovo rapporto"). 12.2. Ed è, poi, ovvio che, una volta accertato, in fatto, che il rapporto d'agenzia facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] era cessato nel 1997, che lo stesso aveva ricevuto il pagamento dell'indennità di fine rapporto e che la compagnia preponente aveva stipulato un nuovo contratto di agenzia con la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., non si presta, evidentemente, ad alcuna censura, per violazione di norme di legge, la decisione che la corte d'appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè la declaratoria del difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] a far valere il diritto, spettante ormai solo alla società, al pagamento dell'indennità di fine rapporto. 13. Con il settimo motivo, i ricorrenti, lamentando l'omessa considerazione di un fatto determinante, in relazione Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202226 all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato il motivo d'appello con il quale gli appellati avevano lamentato il mancato riconoscimento da parte del tribunale del risarcimento del danno all'immagine cagionato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per avere, nei giorni 10 e 11/9/2009, proceduto all'asporto del mobilio e delle attrezzature che si trovavano all'interno dei locali dell'agenzia, sul rilievo che la società appellante non aveva smentito quanto affermato dal tribunale circa l'impossibilità di concordare l'accesso. Così facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, la corte d'appello non ha considerato che, come dedotto nell'atto di citazione, tale danno è insito nell'atteggiamento tenuto da coloro che furono mandati da [OSCURATO:SOCIETA] nell'immobile della [OSCURATO:SOCIETA] in occasione della riconsegna, a prescindere dalla possibilità o meno di concordarlo. 14.1. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, non si confrontano efficacemente con la sentenza che hanno impugnato: la quale, invero, prima ancora di ritenere l'infondatezza del corrispondente motivo d'appello, ne ha espressamente dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto (evidentemente) di specificità, sul rilievo, rimasto del tutto incensurato, che la società [OSCURATO:SOCIETA], nell'atto d'appello, si era limitata a riproporre l'identica doglianza svolta in primo grado, "senza curarsi di smentire quanto affermato dal primo giudice con riguardo all'impossibilità di concordare l'accesso". L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012 ed applicabile ratione temporis a fronte di un appello proposto con atto di citazione notificato in data successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dev'essere, in effetti, interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202227 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. SU n. 27199 del 2017). 14.2. D'altra parte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato (in ipotesi) un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, d'inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di specificità dei relativi motivi, sicché, ove il ricorrente censura la statuizione d'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello in violazione dell'art. 342 c.p.c., ha l'onere (rimasto, nel caso in esame, del tutto inadempiuto) di specificare adeguatamente, in ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, senza poter a tal fine limitarsi a rinviare all'atto di appello dovendo piuttosto non solo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa specificità della censura (Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 24048 del 2021) ma anche riprodurre in ricorso, con la dovuta compiutezza, la parte della motivazione della sentenza del tribunale che a mezzo di quel motivo aveva inteso impugnare (Cass. n. 12574 del 2019, in motiv.), solo così rendendo possibile alla Corte la verifica, sulla base del solo ricorso e senza ulteriori indagini (a partire Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202228 • dall'accesso diretto agli atti del giudizio di merito), della effettiva specificità, o meno, delle censure ad essa rivolte. 14.3. La corte d'appello, del resto, dopo aver evidenziato che gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio, avevano chiesto il risarcimento del danno all'immagine ad essi cagionato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per avere, nei giorni 10 e 11/9/2009, proceduto all'asporto del mobilio e delle attrezzature che si trovavano all'interno dei locali dell'agenzia senza curarsi del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era agente plurimandataria mentre sarebbe stato sufficiente concordare l'accesso, ha ritenuto che la decisione di rigetto assunta dalla sentenza di primo grado non meritasse alcuna censura avendo il tribunale affermato che, a seguito del recesso, ed a prescindere dalla sua tipologia, conseguiva in ogni caso il diritto della compagnia alla riconsegna di quanto fosse di sua pertinenza e che, piuttosto, era stata proprio la strenua opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. a costringere la [OSCURATO:SOCIETA] a rivolgersi al giudice per ottenere il provvedimento cautelare, attuato ben dopo il recesso, e a rendere evidente l'impossibilità di raggiungere un'intesa sul punto. Si tratta, com'è evidente, di un accertamento in fatto che, essendo del tutto corrispondente a quello operato dal tribunale, non è suscettibile, come detto, a norma dell'art. 348 ter, commi 40, e 5° c.p.c., di essere censurato in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: tale norma, del resto, consente, come visto, di impugnare l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito solo per avere lo stesso del tutto omesso l'esame di una o più di circostanze, risultanti dalla stessa sentenza impugnata o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accadimento controverso diversa da quella Ric. 2016 n. 18410, Sez. 2, PU del 13 aprile 202229 esposta nella sentenza impugnata, senza, peraltro, che la società ricorrente abbia specificamente esposto, in ricorso, pur avendone l'onere, i fatti principali ovvero secondari il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia ad essa favorevole. 15. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. 16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 17. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.MFunzionarb Gitdz* , : Pamo -41, t"." 41- SCA- MAG., CUI .1
Sentenza Cassazione n. 17402/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris