CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 35761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 29729-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso l'ordinanza n. 34558/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 29729 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G. 29729/2021 [OSCURATO:PERSONA] — INPS Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 34558/2021 del primo luglio 2021, pubblicata in data 16 novembre 2021, con cui questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, assorbito il ricorso incidentale condizionato, condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in curo 200,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Rileva il Collegio che l'indicazione nella sentenza delle spese processuali nella misura di euro 300,00 costituisce frutto di mero errore materiale, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale: invero, mentre nello statino d'udienza sottoscritto dal Presidente del collegio l'importo delle spese liquidate è indicato in euro 3000, nella sentenza depositata l'importo è stato erroneamente riportato in curo 300, per evidente lapsus calami. Il ricorso va quindi accolto, disponendo la correzione dell'errore indicato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. nr. 9438 del 2002; Cass. nr. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). p.q.m. dispone che l'ordinanza n. 34558/2021, pubblicata in data 16.11.2021 nella parte del dispositivo, a pag. 6, di seguito riportata tra parentesi ("condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge") sia corretta con il seguente enunciato "condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Jpese generali al 15% ed accessori come per legge". Così deciso in Ro nella camera di consiglio del 10 giugno