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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38917/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore • Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 22 novembre 2019 la Corte di appello di Bologna, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 15053 del 11 marzo 2018 aveva annullato la precedente sentenza di appello di condanna dell'imputatoFranco Polidoro per il delitto di bancarotta fraudolenta contestatogli in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e C. limitatamente alla determinazione della pena principale ed alla durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma 1.fall.,la rideterminava in anni sei.

2. Avverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per: a) inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 37 cod. pen. per non avere la Corte di appello stabilito la durata delle pene accessorie in conformità a quella della pena principale. b) Vizio di motivazione ed illogicità del ragionamento esposto in sentenza, avvalsasi dei criteri utilizzati per stabilire l'entità della pena principale; inoltre, si evidenzia che la condotta processuale del ricorrente è sempre stata corretta ed improntata a collaborazione con il curatore fallimentare e che i precedenti penali non sono tali da escludere un apprezzamento positivo, stante l'unicità della condanna già riportata.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.La vicenda processuale all'odierno esame viene devoluta a questa Corte limitatamente al punto riguardante la durata delle pene accessorie fallimentari, stabilita in anni sei, in conseguenza della pronuncia di condanna per fatti di bancarotta fallimentare, già divenuta irrevocabile all'esito del precedente giudizio di legittimità. 1.1 In primo luogo, non ha fondamento giuridico la pretesa del ricorrente di ottenere una risposta adeguatrice alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 216

I. fall., contenuta nella sentenza della Consulta n. 222 del 2018, che preveda l'automatica rideterminazione della pena accessoria in replica dell'entità di quella detentiva principale.

Secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altro, rv. 276286, che si ritiene di recepire e ribadire nella piena con divisibilità dei relativi principi, il giudizio commisurativo delle pene accessorie che, come nel caso dell'attuale formulazione dell'art. 216 ult. parte

I. fall., contengono la previsione di un limite minimo ed uno massimo o il divieto di superamento di uno dei due estremi, resta svincolato 42 dall'obbligatoria replicazione della durata della pena principale detentiva.

Spetta, invece, al giudice stabilirla in via discrezionale in modo da adeguare la risposta punitiva in modo proporzionale ed individualizzato alle particolarità del caso specifico.

In altri termini, al giudice è consentito graduare la durata delle pene accessorie in funzione di tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non soltanto quantitativi, che caratterizzano l'illecito nella sua dimensione concreta.

Né può costituire eccezione al principio dell'autonoma determinazione delle pene accessorie la situazione in cui la forbice tra minimo e massimo sia molto ampia, come nel caso in esame, richiedendo sempre e comunque la relativa commisurazione un'operazione delibativi discrezionale da giustificare in modo effettivo e congruo.

Per superare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la difesa non offre nessun argomento valutabile, se non il richiamo a pronuncia di una Sezione di questa Corte, contenente principio ormai definitivamente superato. 1.2 Non sussiste nemmeno il denunciato vizio di illogicità della motivazione.

Quella del provvedimento in verifica, per quanto sintetica, è palesemente congrua ed immune da vizi logici poichè tiene conto dei plurimi fatti di reato ascritti all'imputato e delle valutazioni negative già espresse nei gradi precedenti sulla loro gravità, sulle complesse modalità di consumazione e sui pregiudizi arrecati ai creditori privati ed all'Erario. 1.3 Per contro, le deduzioni difensive sul corretto comportamento processuale risultano generiche e quelle sull'unicità del precedente penale già riportato non consentono di apprezzare la dedotta carenza o illogicità motivazionale.

Pur avendo la Corte distrettuale richiamato per relationem gli indici oggettivi e soggettivi posti a fondamento del giudizio dosimetrico nelle precedenti decisioni di merito, ha ritenuto di dover irrogare sanzioni accessorie di durata superiore a quella della pena principale proprio a ragione della reiterazione di gravi condotte criminose nell'ambito dell'attività imprenditoriale per accentuarne l'effetto di prevenzione speciale.

In tal modo le pene accessorie sono state graduate in termini proporzionati ai fatti ed ampiamente giustificati.

La sentenza impugnata è immune da vizi giuridici ed è ampiamente e congruamente motivata, dal che discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore • Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 22 novembre 2019 la Corte di appello di Bologna, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 15053 del 11 marzo 2018 aveva annullato la precedente sentenza di appello di condanna dell'imputatoFranco Polidoro per il delitto di bancarotta fraudolenta contestatogli in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e C. limitatamente alla determinazione della pena principale ed alla durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma 1.fall.,la rideterminava in anni sei. 2. Avverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per: a) inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 37 cod. pen. per non avere la Corte di appello stabilito la durata delle pene accessorie in conformità a quella della pena principale. b) Vizio di motivazione ed illogicità del ragionamento esposto in sentenza, avvalsasi dei criteri utilizzati per stabilire l'entità della pena principale; inoltre, si evidenzia che la condotta processuale del ricorrente è sempre stata corretta ed improntata a collaborazione con il curatore fallimentare e che i precedenti penali non sono tali da escludere un apprezzamento positivo, stante l'unicità della condanna già riportata. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.La vicenda processuale all'odierno esame viene devoluta a questa Corte limitatamente al punto riguardante la durata delle pene accessorie fallimentari, stabilita in anni sei, in conseguenza della pronuncia di condanna per fatti di bancarotta fallimentare, già divenuta irrevocabile all'esito del precedente giudizio di legittimità. 1.1 In primo luogo, non ha fondamento giuridico la pretesa del ricorrente di ottenere una risposta adeguatrice alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 216 I. fall., contenuta nella sentenza della Consulta n. 222 del 2018, che preveda l'automatica rideterminazione della pena accessoria in replica dell'entità di quella detentiva principale. Secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altro, rv. 276286, che si ritiene di recepire e ribadire nella piena con divisibilità dei relativi principi, il giudizio commisurativo delle pene accessorie che, come nel caso dell'attuale formulazione dell'art. 216 ult. parte I. fall., contengono la previsione di un limite minimo ed uno massimo o il divieto di superamento di uno dei due estremi, resta svincolato 42 dall'obbligatoria replicazione della durata della pena principale detentiva. Spetta, invece, al giudice stabilirla in via discrezionale in modo da adeguare la risposta punitiva in modo proporzionale ed individualizzato alle particolarità del caso specifico. In altri termini, al giudice è consentito graduare la durata delle pene accessorie in funzione di tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non soltanto quantitativi, che caratterizzano l'illecito nella sua dimensione concreta. Né può costituire eccezione al principio dell'autonoma determinazione delle pene accessorie la situazione in cui la forbice tra minimo e massimo sia molto ampia, come nel caso in esame, richiedendo sempre e comunque la relativa commisurazione un'operazione delibativi discrezionale da giustificare in modo effettivo e congruo. Per superare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la difesa non offre nessun argomento valutabile, se non il richiamo a pronuncia di una Sezione di questa Corte, contenente principio ormai definitivamente superato. 1.2 Non sussiste nemmeno il denunciato vizio di illogicità della motivazione. Quella del provvedimento in verifica, per quanto sintetica, è palesemente congrua ed immune da vizi logici poichè tiene conto dei plurimi fatti di reato ascritti all'imputato e delle valutazioni negative già espresse nei gradi precedenti sulla loro gravità, sulle complesse modalità di consumazione e sui pregiudizi arrecati ai creditori privati ed all'Erario. 1.3 Per contro, le deduzioni difensive sul corretto comportamento processuale risultano generiche e quelle sull'unicità del precedente penale già riportato non consentono di apprezzare la dedotta carenza o illogicità motivazionale. Pur avendo la Corte distrettuale richiamato per relationem gli indici oggettivi e soggettivi posti a fondamento del giudizio dosimetrico nelle precedenti decisioni di merito, ha ritenuto di dover irrogare sanzioni accessorie di durata superiore a quella della pena principale proprio a ragione della reiterazione di gravi condotte criminose nell'ambito dell'attività imprenditoriale per accentuarne l'effetto di prevenzione speciale. In tal modo le pene accessorie sono state graduate in termini proporzionati ai fatti ed ampiamente giustificati. La sentenza impugnata è immune da vizi giuridici ed è ampiamente e congruamente motivata, dal che discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am
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