CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 31242/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24137/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 24624/2024depositata il 13/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24624/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso decisione del Tribunale che, all’esito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la sua domanda reiterata di protezione internazionale. Vi era stata, nel proc.to iscritto al n. R.G. 12842/2023, una proposta di definizione accelerata, ex art.380 bos c.p.c., di inammissibilità del ricorso per essere la procura alle liti priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ex art.35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. In particolare, questa Corte ha rilevato che il ricorrente aveva formulato, all’esito della comunicazione della suddetta proposta, istanza di decisione della causa, «senza sollevare alcuna osservazione o rilievo critico» e che la motivazione della proposta ex art.380 bis c.p.c. era corretta, difettando la necessaria certificazione della data di rilascio della procura. Di conseguenza, il ricorrente era condannato, ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c., essendo il Ministero rimasto intimato, al pagamento di € 2.500,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, notificato il 4/11/2024, affidato a unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta l’errore di fatto ex art.395 n. 4 c.p.c. di cui sarebbe affetta l’ordinanza impugnata per avere ritenuto che difettasse la certificazione del difensore della data di rilascio, in quanto la comunicazione della proposta di definizione anticipata «non riportava quanto affermato» dalla Suprema Corte e comunque «contrariamente a quanto ritenuto dalla predetta [OSCURATO:PERSONA], la procura conferita dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], allo scrivente legale, al fine della preposizione ricorso per cassazione, avverso il decreto di inammissiblità, emesso dal Tribunale di Milano, in data 29.04.2023, reca la data del 20.05.2023 ed è stata autentica / certificata dal patrocinatore (cfr. doc. 5 ricorso per revocazione –cfr. doc. 1 fascicolo cassazione 12842/2024)». 2. L’unica censura è inammissibile. Nel proc.to n. 12842/2023, che ha dato luogo alla proposta ex art.380 bis c.p.c. e poi all’ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione, la procura speciale allegata all’originario ricorso (doc.to 5 all.to al presente ricorso per revocazione) era del seguente tenore: «PROCURA SPECIALE Io sottoscritto SUMANU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Magenta, via Diaz n.1 delego a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente, in ogni fase e grado del procedimento, avanti alla Suprema Corte d i Cassazione, nei confronti del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto l'impugnazione decreto n. 2828/2023 , emesso, dal Tribunale di Milano, in data 30.11.2022 , pubblicato in data 2.05.2023 , nel procedimento portante rg. 23844/2021, in forza del quale predetta Autorità ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 35 D.lgs. n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale, ivi compresa l'esecuzione e l'eventuale fase di opposizione, con ogni più ampia facoltà di leggi, atti inerenti, seguenti e successivi, ivi compresa la facoltà di conciliare, transigere, integrare il contraddittorio , rinunciare agli atti e farsi sostituire l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro d i [OSCURATO:PERSONA], Cod. Fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 73C59 A290Q, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di [OSCURATO:TELEFONO] , - dani ela.vigliotti @busto.pecavvocati.it, eleggendo) eleggendo domicilio presso il suo Studio in 21O13 Gallarate (VA), Via G.B. Trombini, n. 3 conferendogli i più ampi poteri di legge ed approvandone sin d'ora atto del suo operato. Avuto conoscenza dei diritti ed informazioni ex art. 11O e 13 L: 675/96 e successive modifiche, si consente il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ex art. 22 della suddetta legge per le finalità del presente mandato. Con osservanza. Gallarate, 20.05.2023 Sig. [OSCURATO:PERSONA] È autentica Avv. [OSCURATO:PERSONA]» Nessun errore fattuale revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c. risulta posto in essere dalla Corte di Cassazione nella ordinanza impugnata, essendosi ritenuto, nel vagliare il contenuto della procura, che la suddetta procura difettasse di specifica certificazione da parte del difensore della data di rilascio. Peraltro, in punto di questione di diritto (non prospettabile, peraltro, con vizio ex art.395 n. 4 c.p.c.), la statuizione risulta del tutto corretta, avendo questa Corte, nel confermare la proposta ex art.380 bis c.p.c., fatto applicazione di giurisprudenza consolidata di questa Corte, successiva alle Sezioni Unite n. 15177/2021 e a Corte Costituzionale n. 13/2022, secondo la quale, avendo le Sezioni Unite, infatti, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l'art. 35 bis, tredicesimo comma citato (nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera della l. 13 aprile 2017, n. 46), sesto periodo, nella parte in cui prevede che, nella materia della protezione internazionale, «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato» e che «a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima», si richiede un ulteriore elemento di specialità rispetto all’ordinaria ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso di cassazione, regolata dall’art. 365 c.p.c., contemplando l’onere per il difensore di certificare specificamente la data di conferimento della procura, che deve essere conferita posteriormente al momento della pubblicazione della decisione impugnata (Cass. 19749/2023). Il secondo profilo è del tutto inconferente: la comunicazione della proposta ex art.380 bis c.p,c. non contiene, incorporata, la proposta di definizione accelerata, che viene solo allegata. 4.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r