CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 24450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10390/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]( ) -controricorrente- avverso la sentenza n. 1150/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il15/10/2021, R.G.N. 498/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la corte d'appello di Milano, con sentenza 15.10.2021, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda del dottor E.G. Nicolini volta ad ottenere la riliquidazione della propria pensione di anzianità, decorrente dal maggio 2004, sulla base del calcolo da operarsi computando la quota pensionistica riferibile all’anzianità contributiva anteriore al 31.12. 2003, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto 14 luglio 2004 (e dunque ai sensi della L. n. 21 del 1986, artt. 2 e 15 e secondo il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, art. 3), dunque assumendo quale reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi della L. n. 21 del 1986, art. 15; in particolare, la corte territoriale ha condiviso l'orientamento, già fatto proprio dalla stessa Corte d’appello, secondo il quale il parametro della media dei migliori dieci redditi era già stato superato e perché il reddito del 2003 non avrebbe potuto essere considerato in quanto dichiarato nel 2004, anno di decorrenza della pensione; avverso tale sentenza ricorre il pensionato con unico motivo, accompagnato da memoria, cui resiste la Cassa con controricorso e successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con l’unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3 ) c . p . c.): violazione dell ’a rt. 3, comma 12, Legge 335/1995, L. n. 296 del 2006, art. 1,comma 763, Legge 147/13 all’art. 1 comma 488, per mancato rispetto dei criteri del pro-rata; il motivo è fondato: esso affronta la questione della liquidazione dei trattamenti pensionistici, erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti), ed in particolare la legittimità o meno della variazione, in senso peggiorativo, delle modalità di calcolo della quota reddituale del trattamento pensionistico, in relazione al principio cd. del pro rata; il Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC, approvato con D.I. 14 luglio 2004, all'art. 10, comma 8, ha modificato il sistema di gestione previdenziale passando, in via graduale, dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo. Esso ha previsto, infatti, che la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo ilmetodo contributivo per il periodo dal 1°gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, facendo riferimento, ai parametri individuati nel Reg., allegata Tabella 8. Detta tabella individua diversi periodi di riferimento, aseconda della data di decorrenza della pensione; le Sezioni Unite, con la pronuncia del 16 settembre 2015, n. 18136, hanno precisato che "in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, riformulato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente -e non di applicare in modo assoluto -il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, e che, in forza della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine"; tale principio, cui non si è conformata la pronuncia impugnata, è stato ribadito, tra le altre, da Cass. n. 3462 del 2019 e da Cass. n. 20877 del 2018, entrambe riferite alle delibere della Cassa previdenziale qui in rilievo; rinviando alle ampie argomentazioni che sorreggono le citate decisioni, si osserva come si sia consolidato il principio secondo cui la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, ha sostituito il concetto del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, originario art. 3, comma 12, con un concetto meno rigido, introducendo una disposizione innovativa, secondo cui le Casse privatizzate nell'esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al "rispetto del principio del pro rata" (vecchia formulazione), ma a tenere "presente il principio del pro rata" nonché "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni" (nuova formulazione), a partire dal 1°gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. n. 296; in tal modo, il criterio del pro rata è stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla Cassa, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare Delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla L. n. 335 del 1995 (tra le tante, v. Cass. 18 aprile 2011 n. 8847, 7 marzo 2012 n. 3613 e30 luglio 2012 n. 13607, 14 febbraio 2014 nn. 3514 e 3520 richiamate da Cass. SS.UU. n. 17742 del 2015 e n. 18136 del 2015); l'ultimo periodo del cit. comma 763, per il quale "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma, ovvero degli enti di cui al D.Lgs. n. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge", non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del "rispetto del principio del pro rata", ma riguarda le delibere future, successive al 1° gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente; la norma della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, non si pone in contrasto con i principi enunciati dalla Corte EDU, assumendo una ben determinata fisionomia interpretativa nella vicenda della riforma della previdenza gestita dagli enti privatizzati, in quanto lo stesso comma 488, interviene solo sul secondo parametro applicativo relativo all’applicazione attenuata dello stesso principio, ai sensi della formulazione del comma 12, introdotta dalla L. n. 296, art. 1, comma 768, e non sul primo parametro di validità della regolamentazione della Cassa (rispetto assoluto dei pro rata, in forza della originaria formulazione della L. n. 335, art. 3, comma 12), così confermando l'interpretazione sposata da Cass. n. 24221 del 2014 ed in difformità da Cass. n. 17892 del 2014 che, negandone la reale natura interpretativa e la conformità ai precetti costituzionali e della CEDU, aveva riferito l'ambito della norma interpretativa anche alle pensioni maturate prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; la natura realmente interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, è stata convincentemente correlata alla oggettiva ambiguità del testo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma768, in punto di limiti dell'effetto sanante delle precedenti delibere, testimoniata dalla giurisprudenza non uniforme della Corte di cassazione; si è anche osservato come fossero da escludere profili: - di illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte a modifica dell'originaria formulazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che hanno delimitato nel tempo il potere regolamentare delle Casse professionali, alla luce degli obblighi di stabilità di bilancio incombenti sulla gestione della Cassa e del penetrante controllo pubblico amministrativo cui la stessa è soggetta (così, in motiv., tra le altre, Cass. n. 3462 del 2019, cit.); - di pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbero da misure di contenimento della spesa pensionistica, in ragione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, tra le altre, con la sentenza n. 104 del 2018, proprio in materia di legittimità di meccanismi disincentivanti i trattamenti pensionistici anticipati, secondo cui "(...) nei rapporti di durata il trattamento differenziato, riservato a una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche (sentenze n. 273 del 2011, punto 4.2. del Considerato in diritto, e n. 94 del 2009, punto 7.2. del Considerato in diritto) (...)"; -di superamento dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità (v. Cass. n. 3462 del 2019, cit.; Cass. n. 9746 del 2019, in motiv. p. 10); all'obiezione secondo cui il nuovo regime del pro rata dovrebbe applicarsi solo alle pensioni erogate su contribuzione successiva al 1 gennaio 2007 o, comunque, non andrebbe applicato a chi aveva già maturato l'anzianità contributiva minima per ottenere la prestazione alla stessa data, si è richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui la maturazione del diritto a pensione avviene "al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge", e cioè al momento in cui non solo siano maturati (ovvero abbiano trovato attuazione) i presupposti giuridici e contributivi, ma "sia stata anche presentata la domanda di pensionamento dell'avente diritto", costituente il presupposto base perché le favorevoli condizioni giuridiche e contributive assumano la veste di diritto alla prestazione che matura, pertanto, contestualmente alla proposizione della domanda (così in motiv., Cass. n. 3462 del 2019, cit.); sulla base dei riportati esiti interpretativi, il ricorso va, dunque, accolto: il diritto del controricorrente è maturato nel maggio del 2004; pertanto, il trattamento pensionistico va liquidato, quanto alla quota pensionistica riferibile all’anzianità contributiva anteriore al 31.12. 2003, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto 14 luglio 2004 (e dunque ai sensi della L. n. 21 del 1986, artt. 2 e 15 e secondo il regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, art. 3), assumendo quale reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ai sensi della L. n. 21 del 1986, art. 15; quindi, posto che la sentenza impugnata non si è uniformata al detto principio, la stessa va cassata con rinvio avendo il ricorrente principale richiesto la condanna specifica della Cassa al pagamento delle differenze pensionistiche ed essendo quindi necessario l'accertamento fattuale del relativo importo, va disposto il rinvio al Giudice designato in dispositivo, che deciderà conformandosi all'indicato principio e provvederàaltresì sulle spese del giudizio di cassazione; P.q.m. La Corte accoglie i