CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n.89 del 2018, depositata il 12 febbraio 2018, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25431/2018Numero sezionale 3876/2026Numero di raccolta generale 16754/2026Data pubblicazione 28/05/20261. La controversia ha ad oggetto il ricorso per cassazione, proposto dalcontribuente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate,contro la sentenza della CTR dell’Umbria n. 89 del 2018, emessa all’esitodel giudizio di rinvio seguito all’ordinanza della Corte n. 749 del 2017 concui era stata cassata la sentenza della CTR dell’Umbria n. 13 del 2011 cheaveva accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP diPerugia n. 212 del 2017. La sentenza di primo grado aveva respintol’impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta2006, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il redditoderivante dall’esercizio della professione di avvocato, all’esito delle indaginibancarie svolte sui conti correnti personali, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, che avevano evidenziatoversamenti non giustificati.2. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto con il primomotivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaper motivazione apparente e insufficiente su tutta la serie di circostanziatecontestazioni mosse in relazione al presupposto dell’esistenza di un’attivitàprofessionale parallela a quella dello studio associato, posto a fondamentodell’accertamento, con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 comma 1n. 5 c.p.c., l’omesso esame della documentazione prodotta a giustificazionedella provenienza non reddituale dei versamenti e con il terzo motivo, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972ravvisabile nella compressione del suo diritto di difesa nella fase delcontraddittorio preventivo.3. L’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso el’adunanza camerale per la decisione del ricorso è stata fissata il giorno7 maggio 2026.Numero registro generale 25431/2018Numero sezionale 3876/2026Numero di raccolta generale 16754/2026Data pubblicazione 28/05/20264. Successivamente, con atto depositato in data 20 aprile 2026, ilricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo perintervenuta definizione agevolata della lite, ai sensi degli articoli 6 e 7 deld.l. 119 del 2018, convertito nella legge n. 136 del 2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione delprocesso avanzata dal contribuente, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136.1.1. La norma richiamata prevede, alle condizioni stabilite, la definizioneagevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione, che siperfeziona all’esito della presentazione della relativa domanda entro il 31maggio 2019 e del pagamento almeno della prima rata dell’importo dovutoentro lo stesso termine, in mancanza del diniego della definizione da partedell’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020. La definizione agevolatadetermina l’estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazionepresentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.1.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato l’avvenutapresentazione, in data 16 maggio 2019, della domanda di definizioneagevolata e l’avvenuto pagamento, il 15 maggio 2019, della prima ratadell’importo dovuto mentre non risultano intervenuti né il diniego delladefinizione da parte dell’Agenzia delle Entrate né la presentazione di istanzadi trattazione del processo.1.3. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzionedel processo, ai sensi dell’ art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, con spese a carico delleparti che le hanno anticipate, come previsto dal comma 13 della stessanorma.1.4. All’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto delladefinizione agevolata della lite, non sussistono i presupposti perl’applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002Numero registro generale 25431/2018Numero sezionale 3876/2026Numero di raccolta generale 16754/2026Data pubblicazione 28/05/2026relativo alle pronunce di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso(Cass. n. 19560 del 2015;Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 10140 del2020; Cass. n. 6400 del 2021). P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il PresidenteVALENTINO LENOCI