CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 33630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di Roma 14/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] racovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria difensiva contenente motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 18/1/2023.La misura custodiale è stata applicata all'odierno ricorrente in relazione al reato previsto dall'art. 512 bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 carenza di motivazione in relazione ai motivi di riesame contenuti nella memoria difensiva depositata all'udienza carnerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA],riguardanti la sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cui al capo 58) della provvisoria incolpazione. Il Tribunale avrebbe ravvisato gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la fittizia intestazione delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., alla moglie [OSCURATO:PERSONA], per evitarne la cionfisca ad [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza che da queste emergessero elementi dimostrativi della provenienza delle risorse utilizzate per acquistare le quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da parte dell' [OSCURATO:PERSONA], soggetto potenzialmente suscettibile di applicazione della misura di prevenzione della confisca. Assume il ricorrente che l'acquisizione delle quote [OSCURATO:PERSONA] s.n1., era dovuta alla volontà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA], già operanti nel settore ittico con la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1, di incrementare il commercio di prodotti ittici all'interno del mercato laziale, come dimostrato dalle mail che attestavano la loro volontà di acquisire in locazione un box all'interno del mercato ittic:o di Guidonia da destinare alla vendita diretta del pesce. Aggiunge di avere deciso di intestare le quote societarie alla moglie, non già per favorire [OSCURATO:PERSONA], ma solo perché, in quanto condannato per reati in materia di stupefacenti, egli non poteva intrattenere rapporti con istituti bancari. D'altra parte la finalità dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] di fungere da teste di legno di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe smentita dal fatto che entrambi, in passato, erano stati destinatari di provvedimento confiscai ex art. 12 sexies D.L. 152/1991 (oggi art. 240 bis c.p.), pertanto sarebbero stati inadatti a fungere da schermo per [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ceduto, dopo pochi mesi e prima ancora che la società divenisse operativa, le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altrettanti intestatari fittizi, fiduciari di [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe da attribuire, secondo la difesa, alla volontà della donna di disfarsi dell'attività a causa dei contrasti gestionali insorti con il socio [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando che [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto a coprire costi per il trasferimento delle quote societarie e per remunerare il professionista in occasione dell'operazione di vendita, trattandosi di costi funzionali all'alienazione delle quote che non dimostrano che l'iniezione iniziale del capitale sociale provenisse dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Sotto questo profilo, sostiene il ricorrente, il riesame sarebbe incorso in plurimi travisamenti probatori, incidenti sulla tenuta logica del provvedimento quanto alla provenienza delle risorse economiche per acquistare le quote societarie della [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], alla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della qualità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto in passato a misure di prevenzione patrimoniali e ancora, quanto alla volontà di [OSCURATO:PERSONA] di intestare fittiziamente le quote societarie alla moglie per evitarne la confisca ad [OSCURATO:PERSONA] posto che dagli atti procedimentali emergeva invece che i coindagati Cingone, Cella e [OSCURATO:PERSONA], avevano riferito cin:ostanze diverse. Nell'ambito di questo primo motivo il ricorrente qualifica come illogica la motivazione del Tribunale che ha valorizzato l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui [OSCURATO:PERSONA] dice "mi hanno svuotato le tasche", sostenendo che ciò sarebbe riferibile all'avvenuto acquisto delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA], poiché tale intercettazione, sostiene la difesa, era intervenuta quando la donna era ormai uscita dalla compagine societaria. Allo stesso modo irrilevanti sarebbero conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relative alla fornitura del pesce dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. posto che esse riguarderebbero momenti successivi alla fuoriuscita della [OSCURATO:PERSONA] dalla compagine societaria. Non sarebbe corretto affermare come fa il Riesame che Cella riferì che la società fu costituita da [OSCURATO:PERSONA] con denaro non tracciato poiché l'atto costitutivo della [OSCURATO:PERSONA], s.r.l. attestava, invece, il versamento del denaro e la provenienza dello stesso da Cella e dalla [OSCURATO:PERSONA], pro quota. Il riesame avrebbe trascurato le trattative intercorse con il gestore del box presso il mercato ittico di Guidonia che, come detto in principio, attestavano la volontà dei coniugi di ampliare la propria attività commerciale, progetto sfumato per i contrasti insorti con Pomponio. 2.2. I medesimi rilievi censori sono contenuti nel secondo motivo di ricorso afferente il giudizio di gravità indiziaria relativo ai capi 59) e 60) della provvisoria incolpazione relativi alla cessione delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] ad intestari fittizi subentranti ( Laganà, Campanile e Fontana). 2.3. Con il terzo motivo si censura l'ordinanza del riesame per asseriti vizi di carenza e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sulla volontà di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare l'associazione mafiosa presieduta da [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il quarto motivo attiene alla ritenuta adeguatezza della misura carceraria. Il giudice cautelare avrebbe dovuto motivare sulla assoluta inidoneità della misura alternativa a contenere i pericula libertatis posto che nel caso in esame vige una presunzione solo relativa circa il pericolo di reiterazione del reato che lascia salva l'applicabilità di misure diversa da quella massima tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] dopo la fuoriuscita della [OSCURATO:PERSONA] dalla società, avvenuta il 28/1/2022, non ha più avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con memoria datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore dell'indagato ha proposto motivi nuovi con il quali ha insistito nei motivi del ricorso principale censurando il giudizio di credibilità delle dichiarazioni di Cingone e Cella, prive di specificità e richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di chiamate in correità insistendo nell'accoglimento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, nonostante l'ampiezza dei motivi, è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si limita, infatti, a ripercorrere censure già avanzate con l'istanza di riesame, puntualmente esaminate e correttamente risolte dal collegio cautelare. A ciò si aggiunga che nel ricorso si deducono travisamenti probatori quanto alle dichiarazioni dei coindagati Cingone, Cella e [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente pretende dimostrati dai verbali di interrogatorio, per ampi stralci riprodotti nel ricorso, quando in realtà la sottoposizione di detto materiale, senza indicazioni specifiche circa le presunte difformità od omissioni, appare funzionale a sollecitare alla Corte una rilettura del materiale indiziario, alternativa a quella fornita dal Tribunale del riesame ed a sè favorevole. 2. In punto di gravità indiziaria va precisato che il Tribunale della libertà ha ampiamente motivato sulla sussistenza del reato di cui all'art. 512 bis c.p., e sulla fittizietà della intestazione delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a [OSCURATO:PERSONA] la quale, è bene ricordare, è stata sottoposta, per questo reato, alla misura cautelare della custodia in carcere ( ordinanza applicativa confermata dal Tribunale del riesame in datai 25/11/2022), mentre il ricorrente pone a fondamento della censura rivolta nei confronti del provvedimento impugnato, argomenti che non tengono conto del tenore della incolpazione consistente nella fittizietà della intestazione delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla [OSCURATO:PERSONA], essendo il capitale sociale nella misura del 51%, riferibile a [OSCURATO:PERSONA], socio occulto. Va ricordato che il legislatore con l'introduzione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, ha inteso perseguire l'obiettivo di reprimere condotte finalizzate all'elusione delle "disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando", attuate sottraendo beni e utilità, riferibili all'agente, alle misure ablative (in essere o future) previste in quelle discipline, mediante il ricorso a meccanismi, negoziali o anche meramente fattuali, idonei a rappresentare l'apparente titolarità in capo a terzi di quei beni e di quelle utilità (funzione corrispondente all' «obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità»: Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018,Rv.276669). La struttura del reato, pertanto, richiede l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità che abbiano formato oggetto degli atti giuridici o delle condotte che ne hanno consentito la fittizia intestazione a soggetti diversi dal titolare reale; inoltre, dovrà esser successivamente accertato che quei beni, quel denaro e quelle utilità siano suscettibili, per le condizioni soggettive del titolare reale, di formare oggetto di provvedimenti ablativi secondo la disciplina della misure di prevenzione. Ove le condotte di intestazione fraudolenta abbiano ad oggetto beni individuati, che risultino - sulla scorta di elementi di prova - fittiziamente intestati a terzi ma nella sostanziale disponibilità del soggetto chiamato a rispondere del reato, diviene quindi necessario acquisire la prova che il bene sia stato acquistato con risorse economiche o finanziarie riferibili al titolare reale. Per tale motivo è stato più volte affermato il principio che non ritiene sufficiente, per l'integrazione del reato «l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione» (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128; Sez. 6, n. 13938 del 17/03/2005, D'Amora, Rv. 231239). Il fenomeno considerato può trovare realizzazione non solo attraverso il trasferimento di beni singolarmente individuati, ma anche mediante la costituzione o il trasferimento di attività d'impresa, eventualmente riferibili a persone giuridiche, così come ipotizzato nella vicenda oggetto della decisione del Tribunale. Anche in questa ipotesi, dovrà essere individuata la fonte delle risorse destinate all'acquisto di quote societarie ovvero di quelle impiegate per i conferimenti - in denaro o in natura - necessari alla costituzione della società (sicché « in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione»: Sez. 1, n. 42530 del 13/06/20'18, Iacoviello, Rv. 274024). 3. Tanto premesso, la prospettiva coltivata con il ricorso secondo la quale il Tribunale non avrebbe risposto alle doglianze difensive riguardanti la sussistenza della gravità indiziaria del delitto di intestazione fittizia perché sarebbe rimasta indimostrata la provenienza dell'iniziale investimento per l'acquisto delle quote societarie, da [OSCURATO:PERSONA], non coglie nel segno posto che nell'ordinanza si sottolinea come l'investimento iniziale non provenisse affatto dalla [OSCURATO:PERSONA] ma da [OSCURATO:PERSONA] quanto al 51% del capitale sociale ( per le quote fittiziamente intestate a [OSCURATO:PERSONA] ) e da [OSCURATO:PERSONA] quanto al 49% ( per le quote fittiziamente intestate a Cella ). La motivazione del provvedimento impugnato ha compiutamente analizzato il compendio a disposizione ed in coerenza con esso ha risposto a tutti i rilievi censori rilevando, in primis, che era stata proprio la difesa ad ammettere la fittizietà dell'intestazione societaria alla [OSCURATO:PERSONA], perchè [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in via definitiva per reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel provvedimento, a pag. 18, si osserva che le risorse finanziarie che avevano trovato destinazione finale nella costituzione della società indicata nell'imputazione cautelare, erano riferibili sia a [OSCURATO:PERSONA] che ad [OSCURATO:PERSONA] : "senza l'apporto economico del [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto costituire la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con tale condotta pertanto, [OSCURATO:PERSONA] consentiva al coindagato, di cui ben conosceva al caratura criminale, di portare avanti operazioni economiche, eludendo la normativa in materia di misure di prevenzione; allo stesso tempo il ricorrente perseguiva il suo interesse egoistico consistente nel vendere i prodotto direttamente nel mercato ittico, senza intermediari". Una volta accertato che la motivazione in ordine alla fittizietà dell'intestazione delle quote societarie alla [OSCURATO:PERSONA], e' corretta, per la provenienza delle risorse finanziarie da [OSCURATO:PERSONA], socio occulto, è palese l'irrilevanza delle questioni che attengono al requisito al requisito della provenienza del denaro da [OSCURATO:PERSONA] ovvero alla mancanza della finalità elusiva dell'applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione o quelle che ineriscono alla mancanza di consapevolezza da parte dell'indagato, della caratura criminale dell'[OSCURATO:PERSONA] e della sua assoggettabilità a misure di patrimoniale. 4. La censura difensiva si appunta anche sull'elemento soggettivo del reato in quanto sostiene che la condotta non mira ad eludere una eventuale misura di prevenzione e tuttavia non va trascurato che, secondo consolidata giurisprudenza, il dolo elusivo della misura di prevenzione non deve necessariamente essere l'unico obiettivo della condotta, ma può concorrere con altri scopi e, nel caso in esame, deve convenirsi con il tribunale che l'indagato attraverso l'attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione societaria perseguiva lo scopo di essere titolare della società tramite la prestanome, e nel contempo di evitare che i proventi dell'attività fossero oggetto di ablazione nell'ambito di una possibile misura di prevenzione di cui poteva essere destinatario il socio occulto [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, sul punto, ha osservato (pag. 18) che all'epoca dell'entrata in affari con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato già stato sottoposto ad una misure di prevenzione patrimoniale che aveva avuto vasta eco mediatica e, come riferito dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proveniva dallo stesso c:ontesto criminale di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], tanto da essere arrestato per "fatti di mafia" dai quali poi era stato prosciolto. A fronte di una motivazione così specifica e articolata il ricorrente si limita a reiterare in maniera generica, con i motivi di ricorso, le censure di carenza o illogicità della motivazione già dedotte in sede di riesame, osservando che a suo giudizio [OSCURATO:PERSONA] non aveva consapevolezza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], e non intendeva consentire al coindagato di portare avanti operazioni economiche eludendo la normativa in materia di misure di prevenzione, ma solo allargare la propria attività commerciale. Tale assunto trova smentita nel compendio indiziario ( dich. Cingone, Cella e [OSCURATO:PERSONA]) da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] era il socio occulto che dapprima aveva investito risorse finanziarie nella costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., intestando fittiziamente le proprie quote alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e poi, dopo soli tre mesi dalla costituzione, aveva ceduto le quote a persone di fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA] consentendo a quest'ultimo di portare avanti le operazioni economiche elusive della normativa in materia di prevenzione ( cfr. pag. 17 in cui il TDL ricostruisce i contatti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pomponio in occasione della cessione delle quote societarie e le conversazioni telefoniche da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] gestiva di fatto la società ). 5. Per quanto detto anche la censura riguardante la asserita erroneità argomentativa inerente ai capi 59) e 60) delll'incolpazione provvisoria, si profila manifestamente infondata posto che il Tribunale ha efficacemente richiamato elementi dimostrativi della fittizietà della operazione di cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dalla [OSCURATO:PERSONA] a Fontana (contatti telefonici e intercettazioni che attestavano che anche dietro l'operazione di cessione vi erano sempre [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]). 6. Generica è anche la censura di cui al motivo n. 4 , con cui si contesta la motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante della finalità dell'agevolazione mafiosa in relazione ai reati di intestazione fittizia contestati. L'ordinanza ha ampiamente spiegato le ragioni dalle quali inferire che [OSCURATO:PERSONA] avesse ben presente i rapporti, tra la società commerciale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e l'associazione di tipo mafioso ovvero la sua articolazione romana presieduta da [OSCURATO:PERSONA], e cioè sul dato essenziale da cui poter desumere l'ipotizzata finalità agevolativa mafiosa, evidenziando, peraltro, che egli proveniva dallo stesso contesto criminale del capo della "locale" romana. Va, al riguardo, ribadito che la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento; tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, n. 53691del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep.2018, Barallo, Rv. 273538). Nel caso in esame il Tribunale, in premessa, ha ricostruito lo schema operativo del "sistema [OSCURATO:PERSONA]" consistente in una penetrante azione destinata ad occupare aree di mercato e produttive, inquinando il relativo tessuto economico sociale mediante ripetuti schemi finanziari tra i quali quello in esame, consistente nel mobilitare risorse economiche non tracciate e nell'acquisire e costituire società le cui quote venivano di volta in volta intestate a prestanome, familiari dei capi o partecipi della locale di 'ndraangheta o altri fiduciari. 7. E', infine, aspecifico e generico l'ultimo motivo di ricorso, limitandosi il ricorrente ad insistere sulla rilevanza del c.d. tempo silente ai fini della riduzione delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in luogo di quella carceraria. Ed invero, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., Sez. 2 , n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004). Nel caso in esame il Tribunale ha sottolineato come l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. fondi l'operatività della presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, anche con riguardo ai parametri della attualità e concretezza del periculum libertatis senza che la difesa avesse apportato elementi idonei a vincere la valutazione presuntiva del legislatore, tale non essendo il mero decorso del tempo. In tal modo, quindi, il Tribunale ha congruamente collegato la valutazione di persistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, al ricorrere della aggravante di cui si è detto ed in merito alla quale, va pur detto, il ricorso è sostanzialmente silente pur a fronte della valutazione, contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole del qualità soggettiva dell'[OSCURATO:PERSONA] e non esitava a mettersi in affari con lui nella costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con condotte poste in essere per un rilevante arco temporale ( dal 23/2/2021 al 29/1/2022) in tempi recenti ( pag. 19 e 20 dell'ordinanza). 8. Quanto ai motivi nuovi è sufficiente ricordare che l'inammissibilità di tutti i motivi principali, si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e co