CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15989/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04N35CX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., in continuazione con altro reato per il quale egli è già stato giudicato; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il