CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 19230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso - Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso straordinario avverso la sentenza n. 17792 del 12/02/2021 - 07/05/2021 di questa Corte, con il quale si lamenta che l'intervenuto rigetto del ricorso non si era accompagnato al rilievo della prescrizione maturata in data anteriore alla decisione, secondo quanto osservato nella memoria depositata in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità. Questa Corte ha, infatti, chiarito che è inammissibile, per tale ragione, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, Rv. 280735 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato). Nel caso di specie, nulla è dato sapere rispetto agli eventi procedimentali intercorsi tra la presentazione dell'ultimo ricorso per cassazione e la sentenza del 12/02/2021, contro la quale è diretto il ricorso. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 31/01/2022 Il C,$ns)glier4 estens