CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 84 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]Antonio e [OSCURATO:PERSONA] rappresentat i e difes i da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA],18 -controricorrenti- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Venezia n. 5068 /20 19 pubblicata il15.11.2019, notificata il 21.5.2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 . 3 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: contratti bancari ripetizione di indebito [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Antonio e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente marito e figlia di [OSCURATO:PERSONA], originaria appellante deceduta in corso di causa - hanno impugnato la sentenza n.1822/2016 con la quale il Tribunale di Venezia si eradefinitivamente pronunciato nella causa iscritta al n.3382/2015 R.G. Tale procedimento era effetto dello stralcio dall'originaria causa di opposizione all'esecuzione, già iscritta al n.3399/2008, decisa con sentenza n. 1 501 / 2015, che - separata e rimessa in istruttoria la vertenza fra le stesse parti, inerente alle domande riconvenzionali attoree proposte nelle cause riunite nn. 3399/2008 e 7570/2014 R.G. - dichiarava la nullità del precetto e del pignoramento immobiliare cui aveva procedutonel 2006 la Banca appellata (allora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in segui to [OSCURATO:PERSONA], fusa per incorporazione nella appellata) vantando un credito di € 449.809,79 per il saldo passivo dei due conti correnti intestatiai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Bertoli. La causa stralciata (R.G. 3382/2015) era infatti proseguita - nel contraddittorio fra le originarie parti - per accertare l'entità del credito restitutorio già preteso in viariconvenzionale dai correntisti, nella causa di opposizione all'esecuzione, e per il recupero delle somme ingiustamente addebitate dalla banca, a titolo di interessi ultrasoglia e anatocistici, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese fisse di chiusura ad ogni data - valuta anziché alla data effettiva diciascun operazione. 2. ─ All'esito dell'istruttoria, comprensiva di acquisizione documentale e della c.t.u. già espletata nella causa presupposta (3399/2008 R.G., cui era stata riunita la causa 7570/2014 R.G.), il Tribunale accertava con sentenza la nullità della clausola n.7 dei due contratti di conto corrente, che prevedeva un tasso di interessi ultrasoglia e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e dichiarava illegittima l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese fisse di chiusura, rigettando tuttavia la domanda di ripetizione di indebito per l'incompletezza dei dati di calcolo forniti al c.t.u. 3.─ I coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Bertoli proposero gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia , facendo rilevare la non necessità della produzione degli estratti conto integrali, essendo dalla documentazione prodotto comunque possibile – come accertato dal CTU –ricostruire l’erroneo addebito di cambiali agrarie disconosciute dagli attori. Nel giudizio di appello, a causa del decesso della Bertoli, si costituirono ex art. 302 c.p.c. lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Beatrice, quali eredi legittimi. La Corte d’appello accol se il gravame sul rilievo che, come emergeva dalla relazione del CTU,la mancanza degli estratti conto per i mesi di gennaio e aprile 1992 e per gli anni 1993 e 1994 non aveva «pregiudicato il riscontro, nella documentazione bancaria inerente all’ultimo biennio 1995/1997, degli stessi addebiti relativi alle operazioni di sconto sia delle sei cambiali agrarie contestate, che hanno generato nel 1990 l’addebito ingiustificato di L. 80.943.950, che di ulteriori 142.795.225 portati da una settima cambiale agraria, nel periodo 1993/1994…». A giudizio della Corte di merito, le valutazioni e i conteggi del CTU erano chiari, esaurienti e giustificati dalla completezza della documentazione per il periodo gennaio 1995/marzo 1997. Confermato, quindi, l’illegittimo addebito dei titoli, La Corte condannò la banca alla restituzione della relativa somma di € 173.166,53, oltre accessori. 4.─ [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5.─ Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2697 c.c.,in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova, gravando sul correntistaattore, e non sulla banca, l’onere di produrre il contratto e l’intera serie degli estratti conto, nella specie,invece, carente per alcuni periodi. 5.1─ La censura è infondata . La produzione della serie integrale degli estratti conto, nonché del contratto di conto corrente, si rende necessaria, di regola, allorché venga chiesta in giudizio la determinazione del saldofinale del conto – rettificato per effetto dell’eliminazione di poste debitorie non dovute– attesa l’interdipendenza dei vari saldi intermedi del conto stesso; non è invece necessaria allorché l’accertamento giudiziale sia limitato alla sola restituzione delle somme, indebitamente versate , corrispondentia specifiche poste debitorie illegittime, come appunto avvenuto nella specie con riferimento all’addebito delle cambiali agrarie disconosciute dagli attori. Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire – in fattispecie relativa a indebito scaturente dalla nullità di clausole contrattuali –che il correntista ha la facoltà di limitare la sua domanda di ripetizione dell’indebito alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di determinate clausole, limitando corrispondentemente la prova offerta (Cass.5887/2021). 6.− Con il secondo motivo si deduce n ullità della sentenza per violazione di legge per mancataapplicazione dell’art. 111 Cost. e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. Si denuncia il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello ritenuto, senza alcun supporto documentale, la presenza dell’addebito delle cambiali di cui trattasi nel periodo 1993-1994 sol perché l’addebito delle stesse era presente sia negli estratti conto anteriori che negli estratti conto posteriori. 6.1 –La censura è infondata perché non sussiste difetto assoluto di motivazione. La Corte d’appello ha spiegato, infatti, di avere desunto la persistenza dell’addebito delle cambiali agrarie anche nel periodo non coperto dagli estratti conto, essendo tale addebito presente negli estratti sia precedenti che – soprattutto – successivi allo stesso periodo. In altri termini, la circostanza che l’addebito relativo a dette cambiali risultava ancora nel periodo successivo dimostrava che nel periodo non coperto dagli estratti conto esso non era stato eliminato, onde la mancanza degli estratti per il periodo in questione non inficiava l’attendibilità delle risultanze documentali . 7. ─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.000per compensi e € 200 per esborsi,oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma