CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.583/2025depositata il 04/11/2025.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e la contestualeaccettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 959/2026Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16477/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, il 27/05/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo