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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15701/2026

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[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro; rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Pavia di. applicazione della pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la disposta confisca delle somme di danaro e del telefono cellulare nella disponibilità del ricorrente.

Pone in evidenza l'assoluta carenza di motivazione atta a giustificare il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. proc. pen., trattandosi di cose non pertinenti al reato o provento di reato.2.E' d'uopo premettere come risulti ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348, così massimata: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc:. pen.").

3. Tanto chiarito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

Quanto alla confisca del denaro occorre sul punto rammentare che relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; non è invece consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., applicabile invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente (cfr. ex purimis Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248, che in motivazione ha affermato che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità; Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768).

Con riferimento alla confisca del cellulare, di cui pure si duole la difesa, manca ogni riferimento in motivazione al nesso di strumentalità tra questo ed il reato commesso.

Peraltro, del dispositivo risulterebbe essere stata disposta anche la distruzione della res, disposizione rimasta senza giustificazione.

In relazione all'ordine di distruzione occorre fare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 260 cod. proc. pen.

La decisione deve essere, pertanto annullata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto, il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a dare conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile alla luce delle norme 2richiamate ed a motivare in ordine alle ragioni giustificative della disposta confisca del cellulare.

PQM Annulla la s P.Q.M3 0 APR, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s E1isabgt Arrabito 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro; rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Pavia di. applicazione della pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la disposta confisca delle somme di danaro e del telefono cellulare nella disponibilità del ricorrente. Pone in evidenza l'assoluta carenza di motivazione atta a giustificare il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. proc. pen., trattandosi di cose non pertinenti al reato o provento di reato.2.E' d'uopo premettere come risulti ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348, così massimata: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc:. pen."). 3. Tanto chiarito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Quanto alla confisca del denaro occorre sul punto rammentare che relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; non è invece consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., applicabile invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente (cfr. ex purimis Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248, che in motivazione ha affermato che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità; Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768). Con riferimento alla confisca del cellulare, di cui pure si duole la difesa, manca ogni riferimento in motivazione al nesso di strumentalità tra questo ed il reato commesso. Peraltro, del dispositivo risulterebbe essere stata disposta anche la distruzione della res, disposizione rimasta senza giustificazione. In relazione all'ordine di distruzione occorre fare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 260 cod. proc. pen. La decisione deve essere, pertanto annullata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto, il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a dare conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile alla luce delle norme 2richiamate ed a motivare in ordine alle ragioni giustificative della disposta confisca del cellulare. PQM Annulla la s P.Q.M3 0 APR, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s E1isabgt Arrabito 3
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