CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 09509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27147/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 735/2018,depositata il 20/07/2018 , R.G.N. 382/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 20 luglio 2018, la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., ha compensato le spese processuali del giudizio di primo grado tra essa e [OSCURATO:PERSONA], rigettando il reclamo principale di I.M.O.S. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dichiarando inammissibili quello incidentale del lavoratore e nel resto di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, di accertamento, in esito a rito Fornero, di nullità del licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. il 4 gennaio 2014 a [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, in suo favore, commisurato alle retribuzioni mensili dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione; 2. per quanto ancora interessa, la Corte territoriale ha interamente condiviso il percorso argomentativo del primo giudice. Sicché, in via di premessa, ha ritenuto l’ammissibilità del rito Fornero adito, sulla base del petitum(di illegittimità del licenziamento ritorsivo con tutela reintegratoria, con la sua conseguente indipendenza dalla ricorrenza del requisito dimensionale dell’impresa) e della causa petendi (accertamento previo della natura subordinata del rapporto di prestazione dell’attività, formalmente qualificato di consulenza) della domanda del lavoratore: neppure avendo la società reclamante principale dedotto alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa dall’adozione del rito Fornero in luogo di quello ordinario; 3. nel merito, essa ha rilevato la non specifica confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, in ordine all’accertata natura subordinata del rapporto di lavoro, sulla base della non contestazione da [OSCURATO:SOCIETA]. delle mansioni (di “supervisione e … controllo di ogni segmento dell’attività produttiva … dall’acquisto delle materie prime e della loro analisi qualitativa, alla gestione dei programmi di produzione giornaliera e al confezionamento del prodotto finito”) svolte dal lavoratore e dell’argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie deponenti in tale senso; neppure avendo la società contestato l’assunto del lavoratore, fatto proprio dal Tribunale, di ritorsività del licenziamento per avere il predetto, nel corso delle trattative per la regolarizzazione del rapporto, rifiutato di sottoscrivere un accordo transattivo di rinuncia preventiva ai diritti maturati in dipendenza del pregresso rapporto: a ciò conseguendo il loro fallimento e il recesso della società dal rapporto; 4. con atto notificato il 18 settembre 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi (erroneamente numerati da uno a nove, mancando il quarto), cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., mentre [OSCURATO:SOCIETA]., pure ritualmente intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. nel rispetto dell’ordine logico –giuridico pregiudiziale, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 47 legge n. 92/2012, 18 legge n. 300/1970, per erroneo rigetto dell’eccezione della ricorrente di inammissibilità della domanda di [OSCURATO:PERSONA] con rito Fornero, per la sua inapplicabilità alla controversia, in assenza di un presupposto accertamento (“a monte”) della natura subordinata del rapporto, non potendo invece essere formulata con tale rito, tanto meno in esito ad una complessa istruttoria; nell’ininfluenza poi del rilievo della Corte territoriale di mancata indicazione di un pregiudizio concreto al diritto di difesa comportato dall’adozione del rito (ottavo motivo); 2. esso è infondato; 3. l'accertamentodella natura giuridica del rapporto di lavoro, così come l'individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro, è compatibile con ilrito speciale previsto dall'art. 1, comma 48 legge n. 92/2012, rientrando le relative questioni tra quelle che il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulladomanda concernente la legittimità o meno dellicenziamento (Cass. 10 settembre 2018, n. 21959; Cass. 8 gennaio 2019, n. 186); 4. la ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, quale non avere la ricorrente “mosso specifiche censure nei confronti dell’ iter argomentativo del giudice di primo grado e delle statuizioni impugnate”(primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, quale la documentata qualificazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] come consulente esterno nella mail del 2 gennaio 2013 (quarto motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, quale la comunicazione di recesso dal contratto di consulenza per la prossimità della sua scadenza, nell’esercizio di una legittima facoltà della ricorrente, subentrata nel rapporto a [OSCURATO:SOCIETA]., quale effetto della sua costituzione in esito alla scissione parziale della seconda (quinto motivo); 5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 6. prima ancora dell’inconfigurabilità di un “fatto storico”, bensì di una contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento giudiziale, esorbitante dall’ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), la denuncia del vizio di omesso esame è preclusa dalla ricorrenza dell’ipotesi di cd. “doppiaconforme”. Essa ricorre, infatti, nel caso di specie secondo la previsione dell’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato –come avrebbe dovuto – le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656); 7. la ricorrente ha quindi dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la non specificità dei motivi di appello, formulati invece a puntuale confutazione del ragionamento argomentativo del Tribunale, non occorrendo per l’integrazione del requisito di ammissibilità dell’appello (idest: del reclamo) forme predeterminate, ma una contrapposizione argomentativa ad esso (secondo motivo); 8. esso è infondato; 9. la Corte territoriale non ha ritenuto inammissibile il reclamo per la sua non corrispondenza ai requisiti di conformazione al paradigma legale, denunciato di violazione dalla ricorrente. Essa ha, anzi, esaminato i motivi relativi al merito dell’accertamento impugnato, senza previamente arrestarsi ad una pronuncia in rito, ravvisandone una carenza argomentativa scrutinata nel suo contenuto, sotto il profilo diverso di inidoneità confutativa del ragionamento argomentativo del Tribunale, tale da non inficiarne la tenuta nel merito dell’accertamento (per le ragioni al p.to 4.3., in particolare sviluppate dal primo capoverso di pg. 19 al penultimo di pg. 20 della sentenza): come coerentemente confermato dal dispositivo di rigetto per infondatezza del reclamo principale, a differenza di quello di inammissibilità dei reclami incidentali (salvo che per la parte accolta del reclamo incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].); 10. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 2697 c.c., per erronea qualificazione del rapporto tra le parti, alla stregua di lavoro subordinato anziché di consulenza, in assenza del requisito fondamentale dell’eterodirezione, pure in difetto di prova, a carico del prestatore, a fronte della copiosa documentazione a sostegno di un’attività autonoma (terzo motivo);11. esso è inammissibile; 12. è noto che l'elemento di distinzione del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore –che necessita della prova, a suo carico, di idonei indici rivelatori – al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguenza di una limitazione della sua autonomia e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale. Gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, appunto la subordinazione, mediante una valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. Ebbene, la relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito; sicché essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, essendo invece censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171;Cass.15 giugno 2009, n. 13858; Cass. 4 maggio 2011, n. 9808, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360bis, primo comma c.p.c.; Cass. 5 aprile 2017, n. 17009; Cass. 22 settembre 2021, n. 35675; Cass. 8 agosto 2022, n. 24433); 12.1. nel caso di specie, la doglianza si risolve in una mera contestazione dell’accertamento e della valutazione probatoria operati dalla Corte territoriale, con argomentazione congrua e corretta (al p.to 4.3. da pg. 17 a pg. 20 della sentenza), in esatta applicazione deisuenunciati principi di diritto;13. la ricorrente ha dedotto, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1324, 1345 c.c., 4 legge n. 604/1966, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto – in presenza di un recesso da un contratto di consulenza ormai in scadenza, a fronte della pretesa del lavoratore di prosecuzione del rapporto – configurabile un licenziamento di natura ritorsiva in assenza di alcuna prova, non ravvisabile nel solo telegramma del 4 gennaio 2014, recante la proposta (e pertanto una mera allegazione), da parte della ricorrente, di un’assunzione a tempo indeterminato con una riduzione del compenso corrisposto per la consulenza, ovvero nel riferimento a trattative in corso per la regolarizzazione del rapporto (sesto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1345 c.c., 4 legge n. 604/1966, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto il recesso intimato dalla ricorrente quale licenziamento ritorsivo, in difetto di prova dell’esclusività del motivo illecito determinante, avendo erroneamente escluso le ragioni di prossima scadenza del contratto di consulenza e di esigenze aziendali, pure allegate con la lettera del 13 novembre 2013 (settimo motivo); 14. essi, congiuntamente esaminabili per stretta connessione, sono parimenti inammissibili; 15. non si configura, infatti, la violazione delle norme di legge denunciate, non ricorrente in quanto non implicante un problema interpretativo, né di falsa applicazione della legge, che consiste nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla; oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851); 15.1.in particolare, la Corte territoriale ha esattamente qualificato il licenziamento come ritorsivo, ricorrente qualora il motivo illecito addotto a norma dell’art. 1345 c.c. sia determinante, costituendo l'unica effettiva, ed esclusiva, ragione di recesso, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale (Cass. 4 aprile 2019, n. 9468; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2117); e ciò per avere condiviso con il Tribunale “la natura ritorsiva del licenziamento, in quanto unicamente determinato dalla reazione datoriale, ingiusta e arbitraria, a un comportamento del tutto legittimo del lavoratore” (così all’ultimo capoverso di pg. 21 della sentenza); 15.2. le censure si risolvono, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), in quanto spettanti in via esclusiva al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (al p.to 4.4. a pgg. 21 e 22 della sentenza); 16. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers