Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 20551/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9459-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , in persona de i legali rappresentant i pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] già CONSORZIO "[OSCURATO:PERSONA]"; - intimato - Oggetto CONTRATTI A [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9459/2021 Cron.

Rep.

Ud. 07/06/2023 CC avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/10/2020 R.G.N. 141/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità del termine apposto per ragioni sostitutive al primo contratto di lavoro decorrente dal 1° luglio 2007, con conseguente accertamento che tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] GH Napoli intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale sin dall’origine, con inquadramento nel livello [OSCURATO:PERSONA] Assoaeroporti, e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido, al pagamento, in favore della Spanu, a titolo risarcitorio ex art. 32 l. n. 183 del 2010, di una somma pari ad euro 2.491,52, con rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;

2. in sintesi – per quanto qui ancora interessa – la Corte ha respinto il motivo di gravame con cui si sosteneva che la ricorrente non avesse mai contestato l’esistenza della causale legittimante il contratto, esprimendo l’avviso “che Spanu aveva spiegato in maniera chiara e logica le ragioni del proprio ricorso ed aveva specificamente contestato la sussistenza dei presupposti”, da ciò derivando “l’onere probatorio a carico delle appellanti di dimostrare l’esistenza dei presupposti per esercitare il diritto di assumere a termine”; la Corte ha, poi, ritenuto “esente da censura la sentenza emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui afferma che le parti resistenti non hanno offerto dati utili per verificare la reale esistenza della ragione sostitutiva dichiarata, essendosi la difesa di [OSCURATO:PERSONA] limitata ad allegare il numero di lavoratori assenti nell’aeroporto di Cagliari nei mesi di luglio- agosto 2007 senza peraltro dedurre alcun elemento utile al fine di conoscere il dato, essenziale, relativo al numero dei lavoratori assunti a termine nello stesso arco di tempo, per lo svolgimento delle stesse mansioni”; ne ha tratto il convincimento che “non è stato possibile operare una verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate nel periodo dell’assunzione”; ha altresì concordato sulla inammissibilità della prova testimoniale articolata dalle società in primo grado; la Corte territoriale ha, inoltre, respinto i motivi di gravame delle società che reiteravano l’affermazione della legittimità dei successivi contratti a termine, statuendo in premessa che “la declaratoria di nullità del primo contratto a termine stipulato tra le parti, con decorrenza 1° luglio 2007, determina la riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin da quel momento” e che, quindi, “come correttamente rimarcato dal primo giudice tale riqualificazione è assorbente e preclude ogni altra valutazione relativa all’illegittimità dei successivi contratti a termine”;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi; ha resistito con controricorso la Spanu; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1. col primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del d. lgs. 368/2001, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la ricorrente non aveva mai contestato “l’obiettiva e concreta ricorrenza delle esigenze sostitutive dedotte in contratto”; si critica la Corte sarda per avere erroneamente “imputato alle Società presunte carenze allegatorie nonostante le stesse avessero compiutamente dimostrato fin dalla memoria difensiva di primo grado, il reale verificarsi della esigenza sostitutiva indicata nel contratto individuale”; si contesta il mancato accoglimento della prova testimoniale ed un inadeguato esame della documentazione prodotta; il motivo non merita accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in controversie analoghe (v.

Cass. nn. 18479, 18483 e 28769 del 2022; Cass. nn. 3862, 5512 e 5591 del 2023, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); invero, la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato oltre che del nesso causale tra la clausola contenuta nel contratto e la prestazione lavorativa costituiscono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, che non possono essere sindacati a questa Corte con censure che, sebbene prospettate come violazione di legge, nella sostanza invocano una diversa valutazione della vicenda storica, per di più in presenza di una c.d.

«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5 , c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), anche con ampio riferimento ai materiali probatori non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020); in controversie analoghe (Cass. n. 4688 del 2019; conf.

Cass. n. 4689, 10714 e 10714 del 2019, cui pure si rinvia per ogni ulteriore aspetto) è stato poi ribadito che il giudizio espresso sulla rilevanza delle prove non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011); che il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio non è pertinente, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, non dovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 24954 del 2014); che un problema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si può porre solo allorché si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non riscontrate nelle censure in esame, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile; che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass.n. 6023 del 2009) e che, in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa; che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. n. 34189 del 2022);

3. con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per apparenza della motivazione circa il mancato rispetto della clausola di contingentamento; la stessa doglianza viene proposta anche nel terzo motivo, sotto forma di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; il quarto motivo denuncia “violazione degli artt. 111 Cost., 115, 116, 132, 166, 167, 416 e 420 c.p.c.”, per avere la Corte di Appello “ritenuto assolto l’onere di allegazione ancorché la controparte si fosse limitata ad una generica affermazione in ordine al mancato rispetto della clausola di contingentamento”; col quinto mezzo si denunciano ancora plurime violazioni di norme di diritto sostanziale e processuale, sempre avuto riguardo al rispetto della clausola di contingentamento; l’ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 4, comma 1, e 2, comma 1, d. lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in merito alla proroga del quinto contratto a termine;le censure, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili; infatti, le stesse sono relative alle clausole dei contratti a termine successivi al primo del 1° luglio 2007, rispetto al quale è stata disposta la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non censurano adeguatamente l’assunto della Corte territoriale – riportato nello stor ico della lite – secondo cui detta conversione “determina la riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin da quel momento” e che, quindi, “come correttamente rimarcato dal primo giudice tale riqualificazione è assorbente e preclude ogni altra valutazione relativa all’illegittimità dei successivi contratti a termine”; assunto che è sufficiente a sorreggere il decisum, né le società ricorrenti allegano l’interesse ad impugnare le altre affermazioni contenute nella motivazione impugnata rispetto alla mera condanna, contenuta nel dispositivo della sentenza, al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010;

4. alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori Sardu e Asoni dichiaratisi antistatari; nulla per le spese in favore dell’intimato Consorzio che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9459-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , in persona de i legali rappresentant i pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] già CONSORZIO "[OSCURATO:PERSONA]"; - intimato - Oggetto CONTRATTI A [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9459/2021 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/10/2020 R.G.N. 141/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità del termine apposto per ragioni sostitutive al primo contratto di lavoro decorrente dal 1° luglio 2007, con conseguente accertamento che tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] GH Napoli intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale sin dall’origine, con inquadramento nel livello [OSCURATO:PERSONA] Assoaeroporti, e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido, al pagamento, in favore della Spanu, a titolo risarcitorio ex art. 32 l. n. 183 del 2010, di una somma pari ad euro 2.491,52, con rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo; 2. in sintesi – per quanto qui ancora interessa – la Corte ha respinto il motivo di gravame con cui si sosteneva che la ricorrente non avesse mai contestato l’esistenza della causale legittimante il contratto, esprimendo l’avviso “che Spanu aveva spiegato in maniera chiara e logica le ragioni del proprio ricorso ed aveva specificamente contestato la sussistenza dei presupposti”, da ciò derivando “l’onere probatorio a carico delle appellanti di dimostrare l’esistenza dei presupposti per esercitare il diritto di assumere a termine”; la Corte ha, poi, ritenuto “esente da censura la sentenza emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui afferma che le parti resistenti non hanno offerto dati utili per verificare la reale esistenza della ragione sostitutiva dichiarata, essendosi la difesa di [OSCURATO:PERSONA] limitata ad allegare il numero di lavoratori assenti nell’aeroporto di Cagliari nei mesi di luglio- agosto 2007 senza peraltro dedurre alcun elemento utile al fine di conoscere il dato, essenziale, relativo al numero dei lavoratori assunti a termine nello stesso arco di tempo, per lo svolgimento delle stesse mansioni”; ne ha tratto il convincimento che “non è stato possibile operare una verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate nel periodo dell’assunzione”; ha altresì concordato sulla inammissibilità della prova testimoniale articolata dalle società in primo grado; la Corte territoriale ha, inoltre, respinto i motivi di gravame delle società che reiteravano l’affermazione della legittimità dei successivi contratti a termine, statuendo in premessa che “la declaratoria di nullità del primo contratto a termine stipulato tra le parti, con decorrenza 1° luglio 2007, determina la riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin da quel momento” e che, quindi, “come correttamente rimarcato dal primo giudice tale riqualificazione è assorbente e preclude ogni altra valutazione relativa all’illegittimità dei successivi contratti a termine”; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi; ha resistito con controricorso la Spanu; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1. col primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del d. lgs. 368/2001, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la ricorrente non aveva mai contestato “l’obiettiva e concreta ricorrenza delle esigenze sostitutive dedotte in contratto”; si critica la Corte sarda per avere erroneamente “imputato alle Società presunte carenze allegatorie nonostante le stesse avessero compiutamente dimostrato fin dalla memoria difensiva di primo grado, il reale verificarsi della esigenza sostitutiva indicata nel contratto individuale”; si contesta il mancato accoglimento della prova testimoniale ed un inadeguato esame della documentazione prodotta; il motivo non merita accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in controversie analoghe (v. Cass. nn. 18479, 18483 e 28769 del 2022; Cass. nn. 3862, 5512 e 5591 del 2023, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); invero, la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato oltre che del nesso causale tra la clausola contenuta nel contratto e la prestazione lavorativa costituiscono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, che non possono essere sindacati a questa Corte con censure che, sebbene prospettate come violazione di legge, nella sostanza invocano una diversa valutazione della vicenda storica, per di più in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5 , c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), anche con ampio riferimento ai materiali probatori non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); in controversie analoghe (Cass. n. 4688 del 2019; conf. Cass. n. 4689, 10714 e 10714 del 2019, cui pure si rinvia per ogni ulteriore aspetto) è stato poi ribadito che il giudizio espresso sulla rilevanza delle prove non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011); che il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio non è pertinente, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, non dovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 24954 del 2014); che un problema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si può porre solo allorché si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non riscontrate nelle censure in esame, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile; che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass.n. 6023 del 2009) e che, in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa; che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. n. 34189 del 2022); 3. con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per apparenza della motivazione circa il mancato rispetto della clausola di contingentamento; la stessa doglianza viene proposta anche nel terzo motivo, sotto forma di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; il quarto motivo denuncia “violazione degli artt. 111 Cost., 115, 116, 132, 166, 167, 416 e 420 c.p.c.”, per avere la Corte di Appello “ritenuto assolto l’onere di allegazione ancorché la controparte si fosse limitata ad una generica affermazione in ordine al mancato rispetto della clausola di contingentamento”; col quinto mezzo si denunciano ancora plurime violazioni di norme di diritto sostanziale e processuale, sempre avuto riguardo al rispetto della clausola di contingentamento; l’ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 4, comma 1, e 2, comma 1, d. lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in merito alla proroga del quinto contratto a termine;le censure, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili; infatti, le stesse sono relative alle clausole dei contratti a termine successivi al primo del 1° luglio 2007, rispetto al quale è stata disposta la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non censurano adeguatamente l’assunto della Corte territoriale – riportato nello stor ico della lite – secondo cui detta conversione “determina la riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin da quel momento” e che, quindi, “come correttamente rimarcato dal primo giudice tale riqualificazione è assorbente e preclude ogni altra valutazione relativa all’illegittimità dei successivi contratti a termine”; assunto che è sufficiente a sorreggere il decisum, né le società ricorrenti allegano l’interesse ad impugnare le altre affermazioni contenute nella motivazione impugnata rispetto alla mera condanna, contenuta nel dispositivo della sentenza, al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 4. alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori Sardu e Asoni dichiaratisi antistatari; nulla per le spese in favore dell’intimato Consorzio che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
Sentenza Cassazione n. 20551/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris