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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 36032/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per saltum avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni provvisorie sub 44) (falsa denuncia di sinistro), 45) (falso per induzione in certificati pubblici), 47) (falsa denuncia di sinistro), 48) (falso per induzione in certificati pubblici), 49) (corruzione in atti giudiziari), 50) (falsa testimonianza), 51) (corruzione in atti giudiziari) e 52) (falsa testimonianza), denunciando erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha fato pervenire rinuncia al ricorso collegata alla sopravvenuta revoca della misura cautelare.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per saltum avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni provvisorie sub 44) (falsa denuncia di sinistro), 45) (falso per induzione in certificati pubblici), 47) (falsa denuncia di sinistro), 48) (falso per induzione in certificati pubblici), 49) (corruzione in atti giudiziari), 50) (falsa testimonianza), 51) (corruzione in atti giudiziari) e 52) (falsa testimonianza), denunciando erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fato pervenire rinuncia al ricorso collegata alla sopravvenuta revoca della misura cautelare. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così
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