CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 16472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3766/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 172, presso lo studio degli avvocatiPIER [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentanoe difendono; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1617/2018R.G.N. 3135/2015 depositata i l 23/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1617/2018 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso i provvedimenti monitori ottenuti dai lavoratori, in epigrafe indicati, con cui alla società -sulla premessa che con parallele decisioni, divenute definitive, era statadichiarata l’inefficacia nei confronti di essi dipendenti del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] NV e [OSCURATO:PERSONA] spa- era stato ingiunto il pagamento delle differenze sui tickets restaurant dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], del premio di risultato erogato ai dipendenti Vodafone negli anni tra il 2008 e il 2012 e dei proventi della vendita all shares delle azioni corris post i nel 2008 e nel 2009 a tutti i dipendenti Vodafone. 2. La gravata sentenza è stata fondata sulla premessa della natura risarcitoria e non retributiva della pretesa astrattamente azionabile nei confronti della società cedente e sul fatto che, avendo i lavoratori nel periodo dedotto continuato a prestare l'attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria dalla quale erano stati retribuiti, la qualifica della natura retributiva operata dai ricorrenti in sede monitoria non era preclusiva ad una diversa qualificazione della domanda; nel merito, la fondatezza della pretesa è stata accertata sulla base delle prove documentali prodotte. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un motivo; hanno resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, con riguardo ai lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stati depositati i verbali di conciliazione intercorsi tra le parti, con compensazione delle spese in ordine ai relativi rapporti processuali.2. Dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge. 3. Tali verbali di conciliazione si rivelano idonei a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. 4. In tal senso va e messa la corrispondente declaratoria. 5. Le spese vanno compensate tra le relative parti, in ragione della rinuncia alle spese espressa in tali verbali conciliativi. 6. Venendo alla posizione dei controricorrenti, con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cpc nonché degli artt. 1218, 1223 e 2697 cc. La società sostiene che, in sede monitoria, i lavoratori avevano rivendicato le somme esclusivamente a titolo retributivo e che, una diversa qualificazione della pretesa in termini risarcitori, come asserito dalla Corte territoriale, in tanto era possibile in quanto la domanda fosse stata formulata con l’assolvimento degli oneri probatori su di essi gravanti: ma ciò non era avvenuto perché i dipendenti non avevano mai dedotto né provato di avere percepito una retribuzione di fatto in [OSCURATO:PERSONA] spa minore di quella che avrebbero percepito complessivamente nello stesso periodo se fossero rimasti in Vodafone; analogamente, non erano stati prodotti i rispettivi contratti collettivi per consentire il raffronto dei trattamenti economici e dimostrare la sussistenza del danno, con la conseguenza che erroneamente la Corte distrettuale aveva mutato il titolo della domanda. 7. Il motivo non è fondato. 8. In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 8645/2018; Cass. n. 5832/2021). 9. Ciò va ribadito in punto di diritto e la Corte di merito non ha violato detto principio nel procedere ad una diversa qualificazione della formulata domanda. 10. Nella fattispecie in esame, però, deve osservarsi in co ncreto che, non essendo stati prospettati problemi, neanche in questo giudizio, di aliunde perceptum, di compensatio lucri cum damnoe di messa in mora, rilevante quest’ultima ai fini della individuazione della decorrenza dei vantati diritti, la qualificazione della domanda (in termini risarcitori o retributivi) non appare decisiva perché i giudici di seconde cure hanno, in ogni caso, ritenuto - con un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, perché relativo alla valutazione della prova adottata con una motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc nuova formulazione- che, fermi i fatti allegati, le dovute pretese, costituite dalle differenze economiche, comunque spettavano, come risultava dall’esame dalle prove documentali in atti. 11. Il problema della qualificazione della natura della domanda, pur essendo attribuita, come detto, tale facoltà ai giudici di merito, non appare, quindi, decisiva nel caso de quoproprio perché le problematiche, connesse alla diversa qualificazione e che avrebbero potuto avere dei risvolti dal punto di vista del riconoscimento delle differenze economiche, non sonostate sottoposte ai giudici di merito. 12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso, relativamente ai controricorrenti, deve essere rigettato. 13. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere relativamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] compensando tra le parti le relative spese di giudizio; rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore degli altri controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori dei controricorrenti, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev