Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:129
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
10 maggio 2007
Causa T‑255/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Congedo di maternità – Congedo di malattia – Data presunta del parto – Inizio del congedo di maternità»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che fissa le date di inizio e
di cessazione del congedo di maternità ai sensi dell’art. 58 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari delle Comunità europee e, dell’altra,
il risarcimento danni.
Decisione:
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2003 che fissa le date di inizio e di cessazione del congedo di maternità della
ricorrente è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Congedo di maternità – Durata – Momento iniziale
([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, artt. 58 e 59)
[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito un sistema di calcolo del congedo di maternità chiaro e inequivocabile, che mira, conformemente al
principio di certezza del diritto, a determinare in anticipo e in maniera certa il momento iniziale del congedo al fine di
permettere alla donna in stato di gravidanza di conoscere la sua situazione amministrativa prima di fruire del congedo di
maternità. Nell’ambito di questo sistema, l’autorità che ha il potere di nomina non dispone di alcun margine di manovra quanto
alla fissazione della data d’inizio e di cessazione del congedo di maternità. Infatti, pur dovendo tener conto della data
effettiva del parto per determinare la data di ritorno al lavoro della funzionaria, essa deve però prendere in considerazione
solo la data presunta del parto, così come comprovata da un certificato medico, per determinare l’inizio del suo congedo di
maternità e non può, in ogni caso, determinarlo a posteriori, in relazione alla data effettiva del parto. Pertanto, qualora
la data reale del parto sia anteriore alla sua data presunta, occorre considerare che il momento iniziale del congedo di maternità
resta invariato e che la funzionaria interessata deve beneficiare, dopo il parto, del congedo integrativo necessario per garantirle
il minimo statutario, ossia un congedo di maternità della durata totale di sedici settimane.
Questa conclusione non può essere rimessa in discussione nell’ipotesi in cui la donna in stato di gravidanza si trovi già,
prima dell’inizio del suo congedo di maternità, in congedo di malattia per motivi connessi alla sua gravidanza, in quanto
l’art. 58 dello [OSCURATO:PERSONA] non opera alcuna distinzione al riguardo. Un metodo di applicazione di questa disposizione, che fissa
a posteriori, in un caso del genere, il momento iniziale del congedo di maternità in relazione alla data reale del parto,
convertendo in giorni di congedo di maternità dei giorni di congedo di malattia compresi nel periodo di sei settimane anteriore
a tale data, violerebbe gli artt. 58 e 59 dello [OSCURATO:PERSONA]. Infatti la gravidanza non può essere considerata configurante una
malattia e nessuna disposizione statutaria può essere interpretata nel senso che autorizza la conversione di questi due tipi
di congedo che, perseguendo obiettivi diversi, sono di natura diversa. Un metodo del genere porterebbe inoltre ad operare
una discriminazione tra le donne la cui gravidanza si svolge senza difficoltà e che non hanno quindi bisogno di fruire di
un congedo di malattia e, dall’altra parte, quelle che sono costrette a fruire di un congedo di malattia prima del loro congedo
di maternità, in quanto sono nell’incapacità di lavorare.
(v. punti 50-56 e 58-61)