Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 27566/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3755/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1051/2020 depositata il27/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1051 del 2020 della Corte di appello di Lecce, esponendo che: - la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di terra d’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proceduto a pignoramento presso la deducente quale terzo, indicato come notificato il 24 maggio 2012, in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - la deducente, il 10 settembre 2012, aveva reso dichiarazione negativa nonostante, ad avviso del creditore procedente, il 25 maggio 2021 risultassero somme vincolabili; - la Banca procedente aveva domandato l’accertamento dell’obbligo del terzo e la condanna al risarcimento dei danni per il nocumento al recupero del credito indicato come arrecato dalla deducente quale terzo pignorato, poiché aveva permesso alla debitrice, sua creditrice per il rapporto di conto corrente, di prelevare somme che avrebbero dovuto essere, in tesi, indisponibili per l’esecutata; - il Tribunale aveva rigettato la domanda , ritenendo che la notifica del pignoramento prezzo terzi, presso la filiale di Lecce di [OSCURATO:PERSONA] e non presso la sede centrale di Roma, fosse nulla a mente dell’art. 145, cod. proc. civ., e, sebbene sanata, tale nullità avesse, “medio tempore”, impedito il sorgere del vincolo d’indisponibilità delle somme; - la Corte d ’ appello aveva accolto il gravame osservando che: [OSCURATO:PERSONA] era una società a struttura complessa senza accentramento di tutte le funzioni e attribuzioni presso la sede di Roma, tanto vero che la dichiarazione risultava pervenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] con la clientela di Torino; alla sede di Lecce era attribuite funzioni amministrative e di banco posta, come desumibile dalla visura e dalla mancanza di contestazioni sul punto; in un simile quadro organizzativo, [OSCURATO:PERSONA], per ilprincipio di vicinanza della prova, avrebbe avuto l’onere di dimostrare il rapporto tra la sede legale e centrale di Roma e quella locale di Lecce, palesando, in tesi, che quest’ultima non fosse effettiva e quindi idonea alla destinazione di notificazioni; in ogni caso, Poste aveva reso la dichiarazione di terzo senza ulteriori sollecitazioni, sicché doveva ritenersi che ogni nullità fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo; l’obbligo custodiale era quindi insorto per tempo e la domanda della Banc a procedente era dunque da valutare fondata; resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di terra d’[OSCURATO:SOCIETA].; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 145, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di constatare la nullità della notifica del pignoramento effettuato non presso la sede centrale ovvero effettiva ma presso una sede locale della società di capitali deducente, priva di ogni soggettività o legittimazione, laddove, sebbene fosse vero che la filiale leccese svolgesse funzioni amministrative e di banco posta, le stesse erano poste in essere pur sempre dietro impulso e disposizioni provenienti dalla sede centrale romana; considerato che preliminarmente va disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso, formulata dalla parte controricorrente, perché effettuata, nei propri confronti, telematicamente avendo ad oggetto atti in formato “word” editabile e non “pdf”, in violazione dell’art. 19-bis, legge n. 53 del 1994, e dell’art. 18, d.m. n. 44 del 2011; secondo la giurisprudenza di questa Corte,l’inesistenza della notificazione è fenomeno giuridico residuale, riferibile, oltre che all’assenza materiale dell’atto, alla sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (Cass., 08/09/2022, n. 26511;Cass., Sez.

U., 20/07/2016, n. 14916) nel caso, il vizio in parola non comporta, evidentemente, una dissociazione dagli elementi costituivi essenziali tale da rendere “irriconoscibile” l’atto in parola come notificazione; del resto, non è dedotta una difformità dell’atto notificato da quello depositato davanti a questa Corte; la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è infatti conforme al disposto di cui all’art. 11 della legge n. 53 del 1994, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d’ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell’ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica (Cass., 08/06/2023, n. 16189, pag. 5, in tema di prova della notifica a mezzo p.e.c., con dedotta mancanza requisiti tecnici per garantire autenticità documento, ex art. 9, comma 1-bis, delle legge n. 53 del 1994, citata); ne discende una nullità in astratto sanabile e d in concreto sanata dalla predisposizione e dalla notifica delcontroricorso; nel merito cassatorio, il ricorso è inammissibile; non risulta difatti attinta la ragione decisoria - la cui fondatezza non può quindi essere esaminata ed integra questione che si lascia impregiudicata - per cui avrebbe dovuto essere [OSCURATO:PERSONA], per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare il rapporto tra sede centrale e filiale al fine di rendere palese che quest’ultima non fosse sede effettiva, utilmente idonea ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ.; il ricorso, a pag. 7, afferma che la filiale svolgeva funzioni amministrative e di banco posta su stretta direzione della sede centrare: si tratta, però, non solo di mere affermazioni, ma altresì di deduzioni assertive che non censurano la violazione del riparto dell’onere della prova statuito dalla Corte di seconde cure; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente, liquidate in euro 2.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3755/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1051/2020 depositata il27/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1051 del 2020 della Corte di appello di Lecce, esponendo che: - la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di terra d’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proceduto a pignoramento presso la deducente quale terzo, indicato come notificato il 24 maggio 2012, in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - la deducente, il 10 settembre 2012, aveva reso dichiarazione negativa nonostante, ad avviso del creditore procedente, il 25 maggio 2021 risultassero somme vincolabili; - la Banca procedente aveva domandato l’accertamento dell’obbligo del terzo e la condanna al risarcimento dei danni per il nocumento al recupero del credito indicato come arrecato dalla deducente quale terzo pignorato, poiché aveva permesso alla debitrice, sua creditrice per il rapporto di conto corrente, di prelevare somme che avrebbero dovuto essere, in tesi, indisponibili per l’esecutata; - il Tribunale aveva rigettato la domanda , ritenendo che la notifica del pignoramento prezzo terzi, presso la filiale di Lecce di [OSCURATO:PERSONA] e non presso la sede centrale di Roma, fosse nulla a mente dell’art. 145, cod. proc. civ., e, sebbene sanata, tale nullità avesse, “medio tempore”, impedito il sorgere del vincolo d’indisponibilità delle somme; - la Corte d ’ appello aveva accolto il gravame osservando che: [OSCURATO:PERSONA] era una società a struttura complessa senza accentramento di tutte le funzioni e attribuzioni presso la sede di Roma, tanto vero che la dichiarazione risultava pervenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] con la clientela di Torino; alla sede di Lecce era attribuite funzioni amministrative e di banco posta, come desumibile dalla visura e dalla mancanza di contestazioni sul punto; in un simile quadro organizzativo, [OSCURATO:PERSONA], per ilprincipio di vicinanza della prova, avrebbe avuto l’onere di dimostrare il rapporto tra la sede legale e centrale di Roma e quella locale di Lecce, palesando, in tesi, che quest’ultima non fosse effettiva e quindi idonea alla destinazione di notificazioni; in ogni caso, Poste aveva reso la dichiarazione di terzo senza ulteriori sollecitazioni, sicché doveva ritenersi che ogni nullità fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo; l’obbligo custodiale era quindi insorto per tempo e la domanda della Banc a procedente era dunque da valutare fondata; resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di terra d’[OSCURATO:SOCIETA].; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 145, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di constatare la nullità della notifica del pignoramento effettuato non presso la sede centrale ovvero effettiva ma presso una sede locale della società di capitali deducente, priva di ogni soggettività o legittimazione, laddove, sebbene fosse vero che la filiale leccese svolgesse funzioni amministrative e di banco posta, le stesse erano poste in essere pur sempre dietro impulso e disposizioni provenienti dalla sede centrale romana; considerato che preliminarmente va disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso, formulata dalla parte controricorrente, perché effettuata, nei propri confronti, telematicamente avendo ad oggetto atti in formato “word” editabile e non “pdf”, in violazione dell’art. 19-bis, legge n. 53 del 1994, e dell’art. 18, d.m. n. 44 del 2011; secondo la giurisprudenza di questa Corte,l’inesistenza della notificazione è fenomeno giuridico residuale, riferibile, oltre che all’assenza materiale dell’atto, alla sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (Cass., 08/09/2022, n. 26511;Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916) nel caso, il vizio in parola non comporta, evidentemente, una dissociazione dagli elementi costituivi essenziali tale da rendere “irriconoscibile” l’atto in parola come notificazione; del resto, non è dedotta una difformità dell’atto notificato da quello depositato davanti a questa Corte; la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è infatti conforme al disposto di cui all’art. 11 della legge n. 53 del 1994, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d’ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell’ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica (Cass., 08/06/2023, n. 16189, pag. 5, in tema di prova della notifica a mezzo p.e.c., con dedotta mancanza requisiti tecnici per garantire autenticità documento, ex art. 9, comma 1-bis, delle legge n. 53 del 1994, citata); ne discende una nullità in astratto sanabile e d in concreto sanata dalla predisposizione e dalla notifica delcontroricorso; nel merito cassatorio, il ricorso è inammissibile; non risulta difatti attinta la ragione decisoria - la cui fondatezza non può quindi essere esaminata ed integra questione che si lascia impregiudicata - per cui avrebbe dovuto essere [OSCURATO:PERSONA], per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare il rapporto tra sede centrale e filiale al fine di rendere palese che quest’ultima non fosse sede effettiva, utilmente idonea ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ.; il ricorso, a pag. 7, afferma che la filiale svolgeva funzioni amministrative e di banco posta su stretta direzione della sede centrare: si tratta, però, non solo di mere affermazioni, ma altresì di deduzioni assertive che non censurano la violazione del riparto dell’onere della prova statuito dalla Corte di seconde cure; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente, liquidate in euro 2.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura
Sentenza Cassazione n. 27566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris