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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02249/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3499-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4715/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 03499 sez.

MT - ud. 17-12-2021 -2- Rg 3499/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Sicilia con sentenza nr 4715/2018 accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione nr 2009/2017 emessa dalla CTP di Palermo con cui era stato rigettato l'impugnativa del contribuente avente ad oggetto il controllo della posizione fiscale ai fini Irpef ed Irap per l'anno di imposta 2011.

Il giudice di appello annullava l'avviso di accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo che trovava fondamento nel diritto dell'Unione Europea e nell'art 97 della Cost.Avverso tale decisione l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivi cui non replica il contribuente.

Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 97 della Cost e dell'ad 12 della legge 212/2000 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la CTR obbligatorio il contraddittorio preventivo in prima dell'emissione dell'avviso di accertamento malgrado l'assenza di un obbligo generalizzato .

Il motivo è fondato. a necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento nazionale o Eurounionale.

Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimemente riconosciuto solo per i tributi "armonizzati", e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati: nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24823 del 2015, hanno chiarito come l'ambito di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente: al di fuori di tali ipotesi l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio preventivo o redazione di PVC.

Per i tributi armonizzati, come l'IVA, invece, l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale comporta invece la nullità del conseguente atto impositivo, sempreché il contribuente fornisca elementi idonei a superare la c.d.

"prova di resistenza" (Cass. n. 9496 del 2020).

Ciò posto nel caso di specie la pretesa impositiva non è afferente all'Iva ed inoltre il contribuente non ha minimamente fatto cenno alle ragioni che avrebbe voluto rappresentare all'Amministrazione finanziaria in fase preventiva.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Roma 17.12.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3499-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4715/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03499 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- Rg 3499/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Sicilia con sentenza nr 4715/2018 accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione nr 2009/2017 emessa dalla CTP di Palermo con cui era stato rigettato l'impugnativa del contribuente avente ad oggetto il controllo della posizione fiscale ai fini Irpef ed Irap per l'anno di imposta 2011. Il giudice di appello annullava l'avviso di accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo che trovava fondamento nel diritto dell'Unione Europea e nell'art 97 della Cost.Avverso tale decisione l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivi cui non replica il contribuente. Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 97 della Cost e dell'ad 12 della legge 212/2000 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto la CTR obbligatorio il contraddittorio preventivo in prima dell'emissione dell'avviso di accertamento malgrado l'assenza di un obbligo generalizzato . Il motivo è fondato. a necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento nazionale o Eurounionale. Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimemente riconosciuto solo per i tributi "armonizzati", e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati: nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24823 del 2015, hanno chiarito come l'ambito di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente: al di fuori di tali ipotesi l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio preventivo o redazione di PVC. Per i tributi armonizzati, come l'IVA, invece, l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale comporta invece la nullità del conseguente atto impositivo, sempreché il contribuente fornisca elementi idonei a superare la c.d. "prova di resistenza" (Cass. n. 9496 del 2020). Ciò posto nel caso di specie la pretesa impositiva non è afferente all'Iva ed inoltre il contribuente non ha minimamente fatto cenno alle ragioni che avrebbe voluto rappresentare all'Amministrazione finanziaria in fase preventiva. La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 17.12.2021 [OSCURATO:PERSONA]
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